Confermati gli arresti domiciliari per l’autista di bus che molestò una passeggera

Il conducente è sotto accusa per l’episodio verificatosi durante il lavoro. A lui viene contestato di avere fermato all’improvviso il veicolo e di avere aggredito l’unica passeggera a bordo, una ragazza di 17 anni. Per i Giudici è evidente la gravità dell’episodio e, soprattutto, è lapalissiano che l’uomo non sia in grado di contenere le proprie pulsioni sessuali legittima perciò la decisione di costringerlo agli arresti domiciliari.

Sotto accusa per violenza sessuale un uomo – conducente di autobus – rischia una condanna per avere molestato una ragazza di 17 anni, che era presente sul mezzo di trasporto in qualità di passeggera. Proprio i dettagli dell’episodio rendono evidente, secondo i Giudici, l’incapacità dell’uomo di contenere le proprie pulsioni sessuali. E ciò rende legittima l’applicazione degli arresti domiciliari Cassazione, sentenza n. 51498/18, sez. III Penale, depositata oggi . Pulsioni. Linea di pensiero comune per il GIP e per il Tribunale non può essere messa in discussione la misura degli arresti domiciliari applicata nei confronti di un uomo sotto accusa per una violenza sessuale in danno di una ragazza di 17 anni . Per i Giudici è evidente, innanzitutto, la gravità dell’episodio, verificatosi quando il conducente ha fermato improvvisamente l’autobus per aggredire la ragazza, che era l’unica passeggera ancora a bordo. E, allo stesso tempo, è concreto il pericolo che l’uomo reiteri determinate condotte. Su quest’ultimo punto, in particolare, anche i Giudici della Cassazione considerano lapalissiano il fatto che la persona sotto accusa non sia in grado di contenere le proprie pulsioni sessuali . Come si spiega questa valutazione? Secondo i magistrati è sufficiente esaminare l’episodio incriminato nello specifico, difatti, è emerso che l’uomo, abusando della sua qualità di autista di autobus, ha approfittato dell’assenza di persone sul mezzo da lui condotto per effettuare una sosta non prevista e molestare la ragazza, prima con avances, poi passando alle vie di fatto, cercando di baciarla, toccandole i seni e le gambe sino all’inguine . Nessun dubbio, quindi, che l’unico modo per evitare il pericolo di recidivanza sia applicare all’uomo la misura degli arresti domiciliari.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 settembre – 14 novembre 2018, n. 51498 Presidente Lapalorcia – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale della libertà di Bari rigettava la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di Gi. D’Av. e, per l'effetto, confermava l'ordinanza emessa in data 16 maggio 2018 dal g.i.p. del Tribunale di Foggia applicativa degli arresti domiciliari in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 609 bis cod. pen., fatto commesso il 25 marzo 2018 in danno in danno di una ragazza di diciassette anni. 2. Avverso l'indicata ordinanza l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c cod. proc. pen. Assume il ricorrente che, all'atto dell'esecuzione della misura, i carabinieri avrebbero violato il disposto dell'art. 293 cod. proc. pen., in quanto la comunicazione consegnata all'interessato non conterrebbe tutti gli avvertimenti di legge, con conseguente violazione dei diritti di difesa e nullità di tutti gli atti successivi. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Per un verso, osserva il ricorrente, il g.i.p., con riferimento alla cautela di cui all'art. 274, comma 1, lett. a cod. proc. pen. non avrebbe indicato la data di scadenza della misura, e, in relazione al pericolo di reiterazione, non si sarebbe tenuto conto del fatto che si è in presenza di un episodio isolato e che il D’Av. è l'unico membro della famiglia ad avere un'occupazione lavorativa per altro verso, la misura sarebbe sproporzionata rispetto all'effettiva gravità del fatto, che, secondo il ricorrente, sarebbe sussumibile nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 609 bis cod. pen., e considerando che la pena finale sarebbe contenuta nel limite dei due anni, in quanto D’Av. è intenzionato a chiedere la definizione del procedimento con giudizio abbreviato e a risarcire il danno, e sarebbe meritevole dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati. 4. Manifestamente infondato è il primo motivo. Questa Corte ha già affermato il principio, che il Collegio condivide e a cui intendere dare continuità, secondo il quale, in tema di misure cautelari, la mancata osservanza dell'art. 293, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire un'ordinanza applicativa di custodia cautelare deve avvertire l'imputato o l'indagato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, non è sanzionata a pena di nullità, integrando una mera irregolarità che non incide sul diritto di difesa del soggetto interessato, il quale può comunque provvedere alla nomina del difensore anche in assenza dell'invito a farlo Sez. 5, n. 32746 del 28/02/2014 - dep. 23/07/2014, Rinella, Rv. 262507 Sez. 1, n. 4467 del 21/09/1995 - dep. 04/10/1995, P.M. in proc. Lo Russo, Rv. 202386 Sez. 1, n. 4559 del 29/10/1993 - dep. 03/12/1993, Belforte, Rv. 195744 . Nella vicenda in esame, peraltro, si osserva, da un lato, che l'indagato ha avuto la possibilità di esercitare tutti i diritti che la legge riconosce alla persona destinataria di un provvedimento limitativo della libertà personale, avendo il l'indagato nominato un difensore di fiducia ed esperito i rimedi processuali avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare dall'altro, che l'eventuale nullità dell'atto in questione, ossia la comunicazione indicata dell'art. 293, comma 1, cod. proc. proc, non potrebbe retroagire inficiando l'ordinanza applicativa della misura perché, a norma dell'art. 185, comma 1, cod. proc. pen. la nullità di un atto si estende agli atti successivi che dipendono da quello dichiarato nullo. 5. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Premesso che, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, non è stata ravvisata, nel caso in esame, la cautela di cui all'art. 274, comma 1, lett. a cod. proc. pen., il Tribunale ha ritenuto sussistente, con logica motivazione, il pericolo di reiterazione di analoghe condotte, considerando che l'indagato, abusando della sua qualità di autista di autobus, ha approfittato dell'assenza di persone sul mezzo da lui condotto per effettuare una sosta non prevista e molestare la minorenne prima con avances, poi passando alle via di fatto, cercando di baciare la vittima, toccandole i seni e le gambe sino all'inguine, da ciò desumendo, con motivazione non manifestamente illogica, che l'indagato non sia in grado di contenere le proprie pulsioni sessuale, con ciò che integra il concreto pericolo di recidivanza, ritenuto fronteggiabile solo con la misura in atto. Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto, con motivazione esente da vizi logici, che la misura inflitta sia adeguata alla gravità del fatto, il quale, in questa fase, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, non pare riconducibile nella meno grave ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 609 bis cod. pen., e considerando che le altre situazioni indicate dal ricorrente al fine di dimostrare il contenimento dell'eventuale pena finale nel limite dei due anni hanno tutte carattere incerto e ipotetico, sicché di esse non può tenersi conto. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.