L’ipotesi di nullità assoluta per l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia

Il mancato avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dal condannato o dall’imputato integra una nullità assoluta nel caso in cui è obbligatoria la presenza del difensore stesso.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 51365/18 depositata il 12 novembre. Il caso. La Corte d’Appello rideterminava la pena dell’imputato con l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva. Così l’imputato ricorre in cassazione denunciando la mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza nel giudizio di appello ai difensori di fiducia. In realtà il decreto era stato notificato al precedente difensore, il quale comunicava alla Corte d’appello di non essere più il difensore dell’imputato a seguito di cancellazione dall’albo degli avvocati e la Corte territoriale nominava un difensore d’ufficio per procedere alla trattazione del giudizio. L’omesso avviso dell’udienza. Come già evidenziato dai Giudici del Palazzaccio, il mancato avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dal condannato o dall’imputato integra una nullità assoluta nel caso in cui di esso è obbligatoria la presenza, non rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato, poiché così facendo si lede il diritto dell’imputato ad avere un difensore da lui scelto, diritto riconosciuto dall’art. 6, comma 3, lett. c , della Convezione Europea dei Diritti dell’Uomo. Alla luce di quanto detto la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte territorialmente competente per nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 24 ottobre – 12 novembre 2018, n. 51365 Presidente Paoloni – Relatore Giordano Ritenuto in fatto 1. L.G. impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari, applicategli le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva, ha rideterminato in mesi due di reclusione ed Euro duecento di multa la pena inflitta all’imputato per i reati di cui agli artt. 570, comma 2, cod. pen. commessi dall’ omissis e nei mesi di omissis . La Corte ha confermato le statuizioni civili. 2. Con unico motivo di ricorso i difensori di fiducia dell’imputato denunciano vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 178, lett. c e 179 comma 1, ultima parte, 601, comma 5 cod. proc. pen. per la mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza nel giudizio di appello, intervenuto il 4 ottobre 2017 per l’udienza del 10 gennaio 2018, ai difensori di fiducia, avvocati Pasquale Maria Stricchiola e Maria Laura Camposeo, nominati il 3 settembre 2015. Il decreto veniva notificato al precedente difensore del L. , l’avvocato Maria Valenza, che comunicava alla Corte di non essere difensore del L. a seguito di cancellazione dall’albo degli avvocati. Cionondimeno la Corte di appello nominava all’imputato difensore di ufficio e procedeva alla trattazione del giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento con le statuizioni di seguito indicate. 2. Dalla verifica degli atti, consentita alla Corte di legittimità in ragione della dedotta eccezione di natura processuale, risulta che l’imputato, con atto depositato in data 3 settembre 2015 e allegato al fascicolo del giudice di appello, aveva nominato difensori di fiducia gli avvocati Pasquale Maria Stricchiola e Maria Laura Camposeo e che il precedente difensore di fiducia, avvocato Maria Valenza, ricevuto l’avviso di fissazione del giudizio di appello aveva comunicato di non essere più iscritta all’Albo degli Avvocati. All’udienza di trattazione dell’appello la Corte, dato atto della comunicazione dell’avvocato Valenza, nominava difensore di ufficio all’imputato e, all’esito della discussione, emetteva la sentenza impugnata. È da ritenere sussistente la dedotta violazione di legge e la nullità relativa alla costituzione del rapporto processuale dell’imputato, in conseguenza dell’omesso avviso di fissazione dell’udienza ai difensori di fiducia, tempestivamente nominati, affatto sanata dalla nomina di difensore di ufficio che ha partecipato all’udienza. A riguardo va evidenziato il pertinente richiamo della difesa del ricorrente ai canoni giurisprudenziali di questa Corte, laddove stabilisce che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., evenienza che lede il diritto dell’imputato ad avere un difensore di sua scelta, riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c , della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 . Siffatta conclusione è condivisa da questo Collegio dal momento che agli atti del fascicolo processuale risultava la nomina di due nuovi difensori e che, anche ove avesse voluto ritenersi ancora efficace la nomina dell’avvocato Valenza, mai formalmente revocato dall’imputato e destinataria dell’avviso ma risultato non abilitato al patrocinio al momento dell’udienza in appello, la nomina, da parte del giudice, del difensore di ufficio presupponeva il regolare avviso almeno ad uno degli effettivi titolari del diritto di difesa, avviso che, invece, era stato dato a difensore non più abilitato e del tutto pretermesso nei confronti dei nuovi difensori dell’imputato. 3. Alla stregua di quanto testè rilevato la sentenza impugnata deve essere annullata e gli atti inviati, per il giudizio, alla Corte di appello di Bari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.