Sospensione della prescrizione e rinvio del dibattimento per esigenze probatorie

In tema di prescrizione del reato, laddove sussistano due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l’uno riferito all’imputato o al difensore e l’altro ad esigenze di acquisizione delle prove, quest’ultimo risulta predominante con conseguente inapplicabilità dell’art. 159 c.p

Calcolo della prescrizione. Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 50046/18, depositata il 6 novembre, con cui ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Messina impugnata dall’imputato deducendo la violazione dell’art. 159 c.p. Sospensione del corso della prescrizione nella parte in cui la suddetta causa estintiva maturata prima della pronuncia della sentenza di prime cure. Dalla ricostruzione della vicenda, emerge che il ricorrente era stato condannato in primo grado con concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva. Precisa poi il Collegio che, in relazione alla data di commissione del reato nel caso di specie, il tempo di prescrizione deve essere determinato secondo la normativa precedente alla l. n. 251/2005 essendo più favorevole sotto il profilo del bilanciamento delle circostanze. Ciò posto, e ripercorrendo lo svolgimento del procedimento interrotto diverse volte, la Corte ribadisce che in tema di prescrizione del reato, nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l’uno riferito all’imputato o al difensore e l’altro ad esigenze di acquisizione delle prove, la predominante valenza di quest’ultima preclude l’operatività del disposto dell’art. 159 c.p. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione . In conclusione, la Corte esclude uno dei rinvio dal periodo di sospensione della prescrizione, che risulta dunque maturata antecedentemente alla sentenza di prime cure.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 19 settembre – 6 novembre 2018, n. 50046 Presidente Prestipino – Relatore Rago Fatto e diritto 1. C.S. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe - che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di truffa perché estinto prescrizione - deducendo la violazione dell’art. 159 cod. pen. nella parte in cui la Corte non aveva dichiarato la suddetta causa estintiva maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado con conseguente esclusione della parte civile. 2. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. Il reato risulta commesso nel omissis poiché non è stata indicata una data più precisa, si deve prendere in considerazione, per il principio del favor rei, il omissis . All’esito del giudizio di primo grado, l’imputato, con sentenza pronunciata in data 18/07/2013, fu condannato alla pena ritenuta di giustizia previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva. Il tempo massimo per la prescrizione deve ritenersi di anni sette e mesi sei in quanto, nella fattispecie, essendo stato il reato commesso nel giugno del 2005 e, quindi, prima della novella sulla prescrizione di cui alla legge n. 251 del 05/12/2005 , si applica la previgente normativa essendo più favorevole sotto il profilo del bilanciamento fra le circostanze del quale si doveva tener conto a differenza della nuova normativa di conseguenza, essendo stata la recidiva ritenuta sub valente rispetto alle concesse attenuanti generiche, della medesima, alla stregua della previgente normativa, non si può tener conto. Nel corso del processo di primo grado risultano essere stati effettuati due rinvii per i quali il giudice dispose la sospensione del termine di prescrizione il primo è relativo all’udienza del 22/09/2010 rinviata al 16/12/2010 quindi, giorni 84 per un duplice motivo a perché i testi citati erano tutti assenti b perché gli avv.ti avevano chiesto un rinvio per trattative di bonario componimento il secondo è relativo all’udienza del 07/04/2011 rinviata al 28/09/2011 quindi 174 giorni rinviato su richiesta delle parti per bonario componimento, anche con sospensione dei termini . In ordine alla prima sospensione, poiché il rinvio fu determinato da due motivi concomitanti testi assenti richiesta congiunta delle parti , deve applicarsi il principio di diritto secondo il quale in tema di prescrizione del reato, nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l’uno riferibile all’imputato o al difensore, l’altro ad esigenze di acquisizione della prova art. 304, comma primo, lett. a, cod. proc. pen. , la predominante valenza di quest’ultima preclude l’operatività del disposto dell’art. 159 cod. pen. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione Cass. 49647/2009 riv 245823 Cass. 26429/2016 Rv. 267101. Escluso, quindi, che possa essere conteggiato, come periodo di sospensione, il rinvio dal 22/09/2010 al 16/12/2010, la prescrizione, anche a voler considerare come sospensione il secondo rinvio pari a gg 174 , deve ritenersi maturata in data antecedente ossia nel maggio 2013 alla sentenza di primo grado 18/07/2013 pertanto, non avrebbero potuto essere accolte le conclusioni della parte civile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente che elimina.