E’ valida la richiesta d’interrogatorio anche se giunta in ritardo all’ufficio competente

La presentazione delle memorie e richieste difensive deve disporsi entro il termine ordinario di 20 giorni dall’avviso di chiusura delle indagini preliminari non essendo richiesto inoltre, alcun utilizzo di forme o modalità per l’esercizio della facoltà difensiva salvo sia presente la sottoscrizione dell’indagato autentificata da un pubblico ufficiale.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 50087/18 depositata il 6 novembre. Omesso interrogatorio. Un soggetto era indagato per il reato ex art. 570 c.p. Violazione degli obblighi di assistenza familiare . Alla chiusura delle indagini preliminari il difensore dell’imputato aveva fatto ritualmente richiesta di interrogatorio con atto spedito a mezzo del servizio postale entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell’avviso di conclusione della fase preliminare. Richiesta che era arrivata con il ritardo di 2 giorni all’ufficio competente circostanza che ha impedito l’espletamento dell’interrogatorio sia nel primo che nel secondo grado di giudizio. La difesa dell’imputato ricorre così in Cassazione deducendo la mancata applicazione alla fattispecie concreta dell’istituto ex art. 583, comma 2 c.p.p. Spedizione dell'atto di impugnazione e la falsa applicazione dell’art. 415– bis , comma 3 c.p.p. Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari . Forme e termini ordinari. Preliminarmente i Giudici di legittimità affermano che non è prevista alcuna particolare forma o modalità per l’esercizio delle facoltà difensive a chiusura delle indagini preliminari per cui, la richiesta di interrogatorio è valida anche se trasmessa al PM tramite telegramma o lettera raccomandata purché venga autentificata da un pubblico ufficiale. Inoltre la stessa Corte sottolinea che il termine previsto dall’art. 415– bis , comma 3 c.p.p. ha carattere ordinario non essendo stabilito a pena di decadenza per l’efficace esercizio delle attività difensive a chiusura delle indagini preliminari. La sanzione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416, comma 1 c.p.p. Presentazione della richiesta del pubblico ministero è dal legislatore ricollegata al mancato invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’art. 375, comma 3 c.p.p., qualora l’indagato abbia chiesto” di esservi sottoposto entro il termine di cui all’art. 415– bis , comma 3 c.p.p.” . Dunque, nel caso concreto la richiesta di interrogatorio è stata espletata entro i termini previsti dalla legge, essendo irrilevante che l’istanza sia arrivata in ritardo, ossia oltre i 20 giorni, all’ufficio competente. Gli Ermellini accogliendo il ricorso, tramettono gli atti al Tribunale territoriale.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 settembre – 6 novembre 2018, n. 50087 Presidente Mogini – Relatore De Amicis Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28 novembre 2017 la Corte d’appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, che, riconosciute le attenuanti generiche, condannava D.C.A. alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il reato di cui all’art. 570 cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 4, comma 2, della legge n. 54/2006, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della costituita parte civile, concedendogli il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, con la conferma nel resto della decisione impugnata. 2. Avverso la su indicata decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell’imputato, deducendo la violazione degli artt. 415-bis e 583 cod. proc. pen. in relazione all’omesso espletamento dell’interrogatorio richiesto dalla difesa e alla conseguente nullità del decreto di citazione a giudizio e di tutti gli atti successivi, per avere la difesa ritualmente fatto richiesta dell’interrogatorio con atto spedito a mezzo del servizio postale il 24 novembre 2011, ossia entro il termine di venti giorni dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, avvenuta in data 7 novembre 2011, sebbene lo stesso fosse pervenuto all’ufficio competente successivamente con un ritardo di soli due giorni alla scadenza del predetto termine di legge. Si contestano, al riguardo, la mancata applicazione al caso concreto dell’istituto processuale che regola la spedizione dell’atto d’impugnazione ex art. 583, comma 2, cod. proc. pen. e, sia pure implicitamente, l’erronea valutazione della natura perentoria del termine di cui all’art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate. 2. Risulta chiaramente dagli atti processuali a che la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini è avvenuta in data 7 novembre 2011 b che la richiesta di interrogatorio è stata presentata dall’interessato con lettera raccomandata spedita il 24 novembre 2011, ossia entro il termine di venti giorni prescritto dall’art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen. c che la stessa è pervenuta all’ufficio competente il 29 novembre 2011, con un ritardo di due giorni rispetto alla scadenza del su indicato termine di legge. Ciò posto, deve rilevarsi che il termine di venti giorni previsto dall’art. 415-bis cod. proc. pen. per la presentazione delle memorie e delle richieste difensive dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, non ha carattere perentorio ma solo ordinatorio, atteso che i menzionati diritti difensivi possono essere esercitati sino a quando il P.M. non richiede il rinvio a giudizio ai sensi dell’art. 416 cod. proc. pen. Sez. 3, n. 40622 del 24/09/2004, Forte, Rv. 230331 Sez. 1, n. 19174 del 06/02/2008, Assinnata, Rv. 240238 . Né, peraltro, si prevede, nella su citata disposizione di cui all’art. 415-bis comma 3, l’utilizzo di particolari forme o modalità per l’esercizio della facoltà difensiva di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio a seguito della notifica dell’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari. Al riguardo, invero, questa Suprema Corte Sez. 3, n. 2109 del 02/12/2008, dep. 2009, Carenza, Rv. 242273 ha affermato che la richiesta di interrogatorio fatta dall’indagato, che ha ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, può essere trasmessa al P.M. anche mediante telegramma o lettera raccomandata, purché la sottoscrizione sia autenticata dal difensore o da altro pubblico ufficiale abilitato. Non v’è, dunque, alcuna ragione testuale o dommatica per cui la richiesta di interrogatorio non possa essere trasmessa al P.M. anche mediante telegramma o lettera raccomandata, purché la sottoscrizione dell’indagato, come già precisato da questa Corte nella su richiamata decisione, venga autenticata dal difensore o da altro pubblico ufficiale abilitato, così come previsto per la proposizione dell’atto di impugnazione dall’art. 583 cod. proc. pen Norma processuale, quest’ultima, il cui secondo comma fa esplicitamente riferimento, ai fini della rituale proposizione dell’atto d’impugnazione, alla data di spedizione della raccomandata o del telegramma . L’ordinamento, infatti, ritiene che anche in tal modo sia assicurata, da una parte, l’identificazione del soggetto privato legittimato all’atto di richiesta o di impugnazione e, dall’altra, la conoscenza dell’atto stesso da parte dell’organo destinatario rispettivamente il P.M. ovvero il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato . Né è necessario che la richiesta giunga a destinazione dell’ufficio requirente entro il su indicato termine di venti giorni, atteso che a il termine fissato dal terzo comma dell’art. 415-bis cit. per l’efficace esercizio delle attività difensive ivi consentite non è stabilito a pena di decadenza Sez. 3, n. 13713 del 17/02/2005, Rota, Rv. 231609 b la sanzione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416, comma 1, cod. proc. pen. ovvero del decreto di citazione per il giudizio di primo grado ex art. 552, comma 2, cod. proc. pen. ultimo periodo è dal legislatore direttamente ricollegata al mancato invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’art. 375, comma 3, cod. proc. pen., qualora l’indagato abbia chiesto di esservi sottoposto entro il termine di cui all’art. 415-bis comma 3 . Nel caso di specie non v’è dubbio che la richiesta di interrogatorio è stata effettivamente presentata dall’indagato entro il termine previsto dalla legge e che la correlativa eccezione di nullità è stata tempestivamente eccepita dall’interessato già dinanzi al Giudice di primo grado, ma erroneamente disattesa con ordinanza da quest’ultimo emessa il 14 gennaio 2013 e dalla Corte distrettuale successivamente confermata con la decisione qui impugnata. Ciò che basta per ritenere la richiesta formulata dall’interessato senz’altro ricevibile, in quanto ritualmente presentata all’ufficio del P.M., benché la stessa vi sia pervenuta con un ritardo di soli due giorni. 3. Sulla base delle su esposte considerazioni s’impone, conclusivamente, la declaratoria di nullità di entrambe le sentenze di merito per effetto dell’art. 185, comma 3, cod. proc. pen., con l’ulteriore, conseguente, statuizione in dispositivo indicata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella pronunciata dal Tribunale di Piacenza il 1 luglio 2013 e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza.