Notifica del decreto che dispone il giudizio presso l’avvocato d’ufficio

La notificazione del decreto che dispone il giudizio presso il difensore d’ufficio, dove l’imputato abbia eletto domicilio, comporta la sua effettiva conoscenza del procedimento.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 49874/18, depositata il 2 novembre. La vicenda. La Corte d’Appello di Bologna confermava la sentenza di prime cure che aveva condannato un imputato alla pena sospesa di 6 mesi di arresto e 1500 euro di ammenda, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un anno, per guida in stato di ebbrezza. L’imputato ricorre in Cassazione sostenendo che il decreto penale di condanna era stato notificato presso il difensore d’ufficio dove egli aveva inizialmente eletto domicilio, elezione però successivamente sostituita. Deduce dunque di non aver avuto conoscenza del processo a suo carico fino al deposito della sentenza pronunciata in sua assenza. Procedimento in absentia. L’art. 420- bis c.p.p. prevede che il giudice proceda in assenza dell’imputato quanto egli abbia espressamente rinunciato ad assistere, nonché quando nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato u difensore di fiducia nonché nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo . In tali ipotesi l’imputato è rappresentato dal difensore, introducendo dunque una sorta di presunzione di conoscenza del processo in capo al soggetto che abbia eletto domicilio anche se presso il difensore d’ufficio. Da tale premessa, discende che la regolare notificazione del decreto di citazione in giudizio all’imputato al domicilio eletto presso il difensore d’ufficio non può assumere di per sé rilevanza come causa di giustificazione della mancata conoscenza del procedimento. In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 settembre – 2 novembre 2018, n. 49874 Presidente Piccialli – Relatore Dawan Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. M.D. , imputato del reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b e 2-sexies d. lgs. n. 285/1992, ricorre a mezzo del difensore avverso la sentenza resa il 17/11/2017 della Corte di appello di Bologna confermativa di quella del Tribunale di Rimini che lo ha condannato alla pena, sospesa, di mesi 6 di arresto ed Euro 1.500 di ammenda, con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni 1. Fatto commesso in omissis . 2. Il ricorrente formula un unico motivo con cui deduce inosservanza degli artt. 178 lett. c e 179 in relazione agli artt. 461 e seguenti cod. proc. pen. Rileva che il decreto penale di condanna veniva notificato presso il difensore d’ufficio, avv. Filippo Maria Airaudo del Foro di Rimini ove il M. aveva eletto domicilio all’atto dell’identificazione effettuata dagli operanti intervenuti. Con atto depositato il 18/06/2013, l’avv. Airaudo proponeva opposizione. Con dichiarazione del 19/06//2013, depositata il 15/07/2013, l’imputato dichiarava di eleggere nuovo domicilio. Con decreto del 24/10/2014, lo stesso era citato a giudizio innanzi il Tribunale di Rimini per l’udienza del 13/02/2015 venendo però il decreto erroneamente notificato all’anzidetto difensore d’ufficio il quale nulla ha mai comunicato al M. , ragion per cui questi non ha mai avuto conoscenza del processo se non dopo il deposito della sentenza pronunciata in sua assenza. Chiede, in conseguenza, che l’impugnata sentenza sia annullata con rinvio. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. La disciplina che regola l’assenza dell’imputato nel processo, in particolare il disposto di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen. prevede che il giudice proceda in assenza dell’imputato non solo quando quest’ultimo, pur se impedito, abbia espressamente rinunciato ad assistere all’udienza, ma altresì quando l’imputato nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo . In tutte queste ipotesi l’imputato è rappresentato dal difensore, secondo il disposto del terzo comma del medesimo articolo. La disciplina introduce una sorta di presunzione di conoscenza del processo in capo al soggetto che elegge domicilio non solo quando ciò avvenga presso il difensore di fiducia, ma anche quando l’elezione sia fatta presso il difensore nominato d’ufficio, come risulta dal fatto che la norma non introduce distinzioni. Si tratta, nondimeno, di presunzioni vincibili, come dimostra il successivo comma 4 dell’art. 420-bis, che appronta delle soluzioni restitutorie per il caso di effettiva ed incolpevole mancanza di conoscenza del procedimento. La conseguenza è che la regolare notificazione del decreto di citazione in giudizio all’imputato avvenuta presso il domicilio da questi eletto presso il difensore nominato d’ufficio non può tout court essere considerata come giustificata mancata conoscenza del procedimento adducendo l’omessa informazione da parte del difensore d’ufficio. 5. Deve concludersi che, anche se la notificazione del decreto che dispone il giudizio avviene presso il difensore d’ufficio, l’effettiva conoscenza da parte dell’imputato deve ritenersi integrata, tanto più laddove siffatto difensore, originariamente nominato, si attivi partecipando effettivamente al giudizio e cioè svolgendo correttamente il mandato ricevuto ex multis, Sez. 4, sent. n. 7693 del 06/12/2017 - dep. 16/02/2018 - Zaccagnini, Rv. 272530 . 6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.