Commerciare o custodire un liquido per sigarette elettroniche non è reato

Immettere nel mercato prodotti chimici pericolosi e irrispettosi delle prescrizioni relative l’imballaggio, l’etichettatura e la classificazione non costituisce un fatto penalmente perseguibile data l’intervenuta depenalizzazione della fattispecie condotta pertanto qualificabile come illecito amministrativo.

Circostanza sottolineata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 48825/18, depositata il 25 ottobre. Prodotti chimici privi dell’etichetta informativa. Un individuo dopo aver importato dall’estero un liquido per sigarette elettroniche lo custodisce nel proprio deposito. Il Comando dei Carabinieri N.A.S. a seguito di un’ispezione conduce in giudizio l’indagato accusandolo di aver commercializzato suddetti prodotti chimici privi perdipiù dell’etichetta indicativa del contenuto e dell’indicazione del responsabile dell’immissione sul mercato. Il presunto commerciante viene condannato sia in primo che secondo grado per il reato ex art. 9, comma 4, lett. b d.lgs. n. 65/2003, ma ritenendo una violazione e falsa applicazione della normativa penale ricorre in Cassazione. Commercializzazione o custodia. La Corte d’Appello riteneva che il deposito dei prodotti presso un magazzino all’ingrosso gestito dall’imputato configurava l’intento del soggetto di vendere suddetti prodotti importati - privi di etichette - sulla considerazione della portata dell’art. 2, comma 1, lett. d d.lgs. n. 65/2003 che per immissione sul mercato” di prodotti commercializzabili intende la messa a disposizione di terzi e l’importazione del territorio doganale dell’Unione Europea . Depenalizzazione. Gli Ermellini hanno preliminarmente sottolineato che il fatto contestato non era più previsto dalla legge come reato. L’art. 1, commi 1 e 2 d.lgs. n. 8/2016 ha infatti trasformato in illeciti amministrativi suddette violazioni sia nel caso in cui vengano punite con la pena pecuniaria che detentiva. Tuttavia, suddetto d.lgs. esclude la penalizzazione per le ipotesi di reato realizzate a danno dell’ambiente tramite la commercializzazione di sostanze o preparati che possano prospettare quindi gravi e immediati rischi all’ambiente. Nel caso di specie quindi, non è rilevante se la condotta realizzata dall’imputato sia da qualificare come detenzione” o già come commercializzazione” perché il reato, comunque, non sussisterebbe data la recente depenalizzazione. La Suprema Corte annulla la sentenza impugnata per insussistenza del fatto e dispone la trasmissione della copia degli atti al Comando dei Carabinieri N.A.S. territoriale competente per l’illecito amministrativo rilevato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 2 – 25 ottobre 2018, n. 48825 Presidente Andreazza – Relatore Reynaud Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 novembre 2017, la Corte d’appello di Ancona, accogliendo parzialmente il gravame proposto dall’odierno ricorrente M.P.M. , ha per il resto confermato la condanna alla pena di Euro 600 di ammenda così corretta l’errata indicazione della multa contenuta nella sentenza di primo grado per il reato di cui all’art. 9, comma 4, lett. b , d.lgs. 14 marzo 2003, n. 65 per aver commercializzato n. 319 confezioni di liquido per sigarette elettroniche, contenente sostanza chimica nicotina, prive, in etichetta, delle prescritte indicazioni relative al responsabile dell’immissione sul mercato stabilito nell’Unione Europea. 2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen 3. Con i primi due motivi di ricorso si lamenta, rispettivamente, la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione per non essere stata dichiarata l’irrilevanza penale del fatto tenuto conto che le confezioni non erano poste in vendita, ma semplicemente custodite in un deposito in attesa che fossero predisposte le etichette conformi alla normativa. 4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta vizio di motivazione per essere stato ritenuto - in assenza di analisi chimica - che i prodotti in questione contenessero nicotina. Considerato in diritto 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, poiché la sentenza impugnata dà atto con motivazione non manifestamente illogica del fatto che i prodotti oggetto di contestazione fossero detenuti per la vendita - e, dunque, da considerarsi immessi sul mercato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 65 del 2003 - nel magazzino all’ingrosso gestito dall’imputato. Del resto rileva il Collegio - ai fini dell’illecito contestato, per immissione sul mercato s’intende, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d , d.lgs. 65/2003, la messa a disposizione di terzi e l’importazione nel territorio doganale dell’Unione Europea , sicché nel caso di specie ricorre, quantomeno, tale ultima, alternativa, condizione, avendo il ricorrente dichiarato in processo, come la sentenza ricorda, di aver lui medesimo acquistato all’estero quei prodotti, intendendo successivamente provvedere alla stampa delle etichette con l’indicazione di se stesso quale responsabile dell’immissione nel mercato Eurounitario. La sentenza dà parimenti atto dell’incontestabilità del fatto che i prodotti contenessero nicotina, essendo ciò chiaramente indicato sulla confezione. 2. Ciò nondimeno, reputa il Collegio che la sentenza impugnata vada annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, trattandosi di questione che deve essere rilevata d’ufficio dalla Corte, anche indipendentemente dall’ammissibilità del ricorso, come ritenuto dall’orientamento di legittimità oramai consolidato Sez. 5, n. 8735 del 05/12/2017, dep. 2018, Belgrado, Rv. 272511 Sez. 5, n. 1787 del 22/09/2016, dep. 2017, Tobolobo, Rv. 268753 Sez. 5, n. 44088 del 02/05/2016, Pettinaro e aa., Rv. 267751 . 3. Ed invero, la contravvenzione di cui all’art. 9 d.lgs. 65 del 2003 contestata all’imputato è punita, ai sensi dell’art. 18, comma 1, dello stesso decreto, con la sola pena dell’ammenda da Euro 104 a Euro 5.165 , essendo prevista anche la pena dell’arresto fino a sei mesi soltanto nei casi di maggiore gravità art. 18, comma 2, d.lgs. 65 del 2003 . La previsione da ultimo richiamata - che, all’evidenza, delineava una circostanza aggravante non impedisce di ritenere che l’illecito previsto dal primo comma della disposizione sia stato depenalizzato a norma dell’art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. La richiamata disciplina, di fatti, nel trasformare in illeciti amministrativi le violazioni punite con la sola pena pecuniaria, ha espressamente previsto che ciò avvenga pure nel caso di reati che, nelle ipotesi aggravate, siano puniti anche o soltanto con la pena detentiva, restando queste penalmente rilevanti quali fattispecie autonome di reato per un’applicazione, v. Sez. 3, n. 10484 del 10/02/2016, Piticco e a., Rv. 266292, in materia di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro . L’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 8 del 2016, fa salve dalla depenalizzazione - tra l’altro - le ipotesi di reato contenute nell’allegato allo stesso decreto legislativo, tra cui figura bensì, nell’ambito delle disposizioni in materia di Ambiente, territorio e paesaggio, l’art. 18, comma 1, d.lgs. 65 del 2003, ma soltanto per le sostanze e i preparati pericolosi per l’ambiente, per come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. q dello stesso decreto, vale a dire i preparati che, qualora si diffondano nell’ambiente, presentino o possano presentare rischi immediati o differenti per una o più delle componenti ambientali art. 2, comma 2, lett. q, d.lgs. n. 65 del 2003, da ritenersi quale ipotesi richiamata dal citato allegato, nonostante si faccia errata indicazione del comma . Ne deriva che l’immissione sul mercato dei preparati pericolosi disciplinati dal d.lgs. n. 65 del 2003 in violazione delle disposizioni in tema d’imballaggio, etichettatura e classificazione, considerata nell’ipotesi base di cui all’art. 18, comma 1, del decreto come contravvenzione punita con la sola pena dell’ammenda, è stata depenalizzata dal d.lgs. n. 8 del 2016, salvo che si tratti delle sostanze e dei preparati pericolosi per l’ambiente di cui all’art. 2, comma 2, lett. q, del citato decreto. 4. Essendo pacifico che la nicotina contenuta nei preparati per le sigarette elettroniche non abbia tali caratteristiche - senza che sia necessario, sul punto, un accertamento in fatto - l’annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato va effettuato senza rinvio ai sensi dell’art. 620, lett. l , cod. proc. pen In forza degli artt. 8, comma 1, e 9, commi 1 e 3, d.lgs. n. 8 del 2016, deve disporsi la trasmissione degli atti al Comando Carabinieri N.A.S. di XXXXXX per il seguito amministrativo di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ordina la trasmissione di copia degli atti al Comando Carabinieri N.A.S. di XXXXXX per quanto di competenza.