Pane in vendita esposto all’inquinamento ambientale: commerciante ambulante condannato

Confermata la pena fissata in Tribunale 206 euro di ammenda. A inchiodare il venditore è il fatto che il prodotto fosse privo di ogni protezione.

Linea dura sul fronte del commercio ambulante, soprattutto quello riguardante generi alimentari. Riflettori puntati, in particolare, sulla conservazione dei prodotti. Esemplare, a questo proposito, la condanna nei confronti di un commerciante napoletano, beccato a vendere come ambulante 10 chili di pane mal conservato. Decisiva la constatazione che il prodotto era privo di protezione ed esposto ad inquinamento ambientale Cassazione, sentenza n. 45274/2018, Sezione Terza Penale, depositata il 9 ottobre 2018 . Conservazione. Nessun dubbio, innanzitutto, per i Giudici del Tribunale, che hanno ritenuto colpevole il commerciante ambulante beccato a detenere 10 chilogrammi di pane, destinati alla vendita, in cattivo stato di conservazione sotto il profilo igienico-sanitario . Nello specifico, è stato evidenziato che il prodotto era privo di protezione ed esposto ad inquinamento ambientale . Consequenziale quindi la condanna, con annessa pena fissata in 206 euro di ammenda . La decisione del Tribunale viene contestata dal commerciante, il quale presenta ricorso in Cassazione e, tramite il proprio legale, punta a una rivalutazione dell’episodio a lui addebitato. Più precisamente, a suo parere sarebbe più logico parlare di cattive modalità di conservazione , non influenti sulla qualità del pane. Questa chiave di lettura viene però respinta dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali tengono a sottolineare che lo stato di cattiva conservazione riguarda quelle situazioni in cui le sostanze alimentari, pur potendo essere ancora genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate, confezionate o messe in vendita senza l’osservanza delle prescrizioni dirette a prevenire il pericolo di una loro precoce degradazione o contaminazione o, comunque, di una alterazione del prodotto . Ciò significa che a inchiodare il commerciante, in questa vicenda, è l’inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie volte a garantire la buona conservazione del pane, e a prescindere dalla sua genuinità .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 luglio – 9 ottobre 2018, n. 45274 Presidente Sarno – Relatore Gai Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 12 giugno 2015, il Tribunale di Napoli ha condannato Sa. Ca., alla pena di Euro 206,00 di ammenda, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per il reato di cui agli artt. 5 lett. b e 6 della legge n. 283 del 1962 perché, in forma ambulante, deteneva per la vendita Kg 10 di pane in cattivo stato di conservazione sotto il profilo igienico-sanitario, in quanto privo di protezione ed esposto ad inquinamento ambientale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, e ha chiesto l'annullamento, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen. in relazione all'erronea applicazione della legge penale e il correlato vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere responsabile l'imputato per il reato contestato e ciò in quanto la condotta di questi integrerebbe una condotta di cattive modalità di conservazione e non di cattivo stato di conservazione come prescrive la legge. Secondo la giurisprudenza, il cattivo stato di conservazione farebbe riferimento ad un momento antecedente la messa in vendita e, dunque, farebbe riferimento alla qualità intrinseca del prodotto, mentre la cattiva modalità di conservazione farebbe riferimento alle qualità estrinseche e non configurerebbe l'elemento oggettivo del reato. L'apparato argomentativo sarebbe così viziato da erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 4. Il ricorso è manifestamente infondato. Va osservato che costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b, della legge 30 aprile 1962 n. 283, che vieta l'impiego nella produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario che quest'ultimo si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza Sez. U, n. 443 del 19/12/2001, Butti, Rv. 220716 Sez. 3, n. 44927 del 14/06/2016, Ballico, Rv. 268715 Sez. 3, n. 15094 del 11/03/2010, Greco, Rv. 246970 . In questo senso, lo stato di cattiva conservazione riguarda quelle situazioni in cui le sostanze alimentari, pur potendo essere ancora genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate, confezionate o messe in vendita senza l'osservanza delle prescrizioni dirette a prevenire il pericolo di una loro precoce degradazione, contaminazione o comunque alterazione del prodotto Sez. 3, n. 33313 del 28/11/2012, Maretto, Rv. 257130 Sez. 3, n. 35234 del 28/06/2007, Lepori, Rv. 237519 . In particolare, secondo l'arresto delle S.U. Butti il termine stato di conservazione , seppur ambiguo, nella maggior parte delle ipotesi indica l'insieme della attività volte al mantenimento delle caratteristiche originarie di una cosa. Si è poi sottolineato che a sostegno di questa ricostruzione milita anche un altro aspetto di carattere sistematico diversamente ragionando nessuno spazio di operatività avrebbe la disposizione di cui all'art. 5 lett. b, a fronte delle lett. a, c, d, le quali, nell'arco che va dalla privazione degli elementi nutritivi all'alterazione degli stessi, abbracciano tutti gli aspetti oggettivamente rilevabili di degenerazione delle caratteristiche intrinseche degli alimenti. Da qui la conclusione che il cattivo stato di conservazione della lett. b riguarda quelle situazioni in cui le sostanze alimentari, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate e cioè preparate o confezionate o messe in vendita senza l'osservanza di quelle prescrizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali che sono dettate a garanzia della buona conservazione al fine di prevenire il pericolo di una loro precoce degradazione, contaminazione o comunque alterazione scatolame bombato, arrugginito, involucri forati, intaccati, unti, bagnati, esposizione prolungata ai raggi solari di vino e olio, latte lasciato a temperature inadeguate, alimenti collocati in prossimità di insetti e simili . Dunque, ai fini dell'integrazione della contravvenzione in esame si deve ritenere sufficiente l'inosservanza delle prescrizioni igienico sanitarie volte a garantire la buona conservazione del prodotto. 5. Tale è il caso della messa in vendita di pane non confezionato sulla pubblica via esposto, perciò, agli agenti atmosferici in grado di alternarne le proprietà intrinseche. Il Tribunale ha fatto buon governo dei principi qui rammentati e con motivazione congrua e tutt'altro che illogica, oltre che corretta in diritto, ha confermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato. 6. Sulla scorta delle predette conclusioni il ricorso appare inammissibile stante la manifesta infondatezza del motivo e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/07/2018.