Interventi edilizi subordinati a SCIA: quando non si applica la sanzione penale

La configurabilità del reato di cui all’art. 44, lettera a , d.P.R. n. 380/2001 è prevista nei casi di esecuzione di interventi edilizi subordinati a SCIA in difformità degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi.

Così la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 44561/18 depositata il 5 ottobre. La vicenda. Il Tribunale, in parziale riforma del decreto di sequestro preventivo del GIP, limitava tale sequestro ad una parte dei locali dell’immobile di proprietà dell’imputata, relativamente al reato di cui all’art. 44, lettera a , d.P.R. n. 380/2001. In particolare, il Tribunale del riesame ravvisava la configurabilità del reato di cui sopra perché il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile sarebbe avvenuto anche in violazione degli strumenti urbanistici e del regolamento locale di igiene. L’imputata ricorre per la cassazione della sentenza. La difformità agli strumenti urbanistici. Come ribadito dalla Suprema Corte, la configurabilità del reato di cui all’art. 44, lettera a , d.P.R. n. 380/2001 è ammessa nel caso di esecuzione di interventi edilizi subordinati a SCIA in difformità degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi nel caso, invece, di interventi eseguiti in assenza o difformità a SCIA, ma in conformità alla citata disciplina, è applicabile la sola sanzione amministrativa, e non anche quella penale, indicata nell’art. 37 del citato d.P.R. Quindi per i lavori/interventi subordinati a SCIA, di cui all’art. 22, comma 1, del suddetto d.P.R., non si può configurare nessuna sanzione penale, ma solo amministrativa. Al riguardo, gli Ermellini affermano il seguente principio di diritto solo in caso di accertamenti di violazioni inerenti la super SCIA consegue la sanzione penale dell’art. 44, lettera a , d.P.R. n. 380/2001 e non anche per le violazioni della SCIA di cui all’art. 22, comma 1, d.P.R. cit., in quanto il d. lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ha disposto che all’art. 44, comma 2, bis, le parole all’articolo 22, comma 3” sono sostituite dalle seguenti all’art. 23, comma 01 . Nel caso in esame, in assenza della configurabilità in astratto del reato è impossibile il sequestro preventivo dell’immobile, sia pure limitatamente a determinati locali, ritenuti interessati dalla modifica di destinazione d’uso, non essendo tale modifica della destinazione così rilevante a livello urbanistico. L’ordinanza impugnata è annullata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 maggio – 5 ottobre 2018, n. 44561 Presidente Cavallo – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Brescia, in sede di riesame, con ordinanza del 27 dicembre 2017, in parziale riforma del decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari di Brescia, del 6 dicembre 2017, ha limitato il sequestro preventiva ai locali adibiti a reception, sala colazione e cucina del plano interrato dell’immobile di proprietà di D.M.A. , sito nel Comune di omissis , relativamente al reato di cui all’art. 44, lettera A , d.P.R. 380/2011 reato considerato nell’ordinanza del Tribunale del riesame, mentre in precedenza, si procedeva per i reati di cui all’art. 44, lettera C, d.P.R. 380/2001 e 181, d. lgs. 42/2004, ritenuti non configurati dal Tribunale . 2. Ricorre per cassazione D.M.A. , tramite difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen 2. 1. Violazione di legge, art. 44, lettera A, d P. R. 380/2001, non configurabilità del reato, considerato dal Trrbunale art. 44, lettera A, del d.P. R. 380/2001 , in quanto l’attività edilizia posta in essere è libera, comunque non penalmente rilevante. il Tribunale del riesame, dopo aver escluso che si sia verificato un mutamento di destinazione d’uso penalmente rilevante, perché avvenuto all’interno della medesima categoria urbanistica, ravvisa la configurabilità astratta del reato di cui all’articolo 44 lettera A , d. P R. 380/2001, perché il mutamento di destinazione sarebbe avvenuto anche in violazione degli strumenti urbanistici e, segnatamente, del regolamento locale di igiene particolare il Tribunale rileva una violazione delle altezze dell’edificio, al di sotto di 2,70 m., per l’utilizzo dei locali, trasformati da deposito/cantina/taverna - di altezza pari a m. 2,40, a locali rivolti ad ospitare le persone, quali cucina, reception, sala colazione ed area relax . Il regolamento locale d’igiene 2 stato approvato in base all’art. 53, legge regionale del 26/10/1981, n. 64, dalla Giunta della Regione con DGR del 28 marzo 1985 n. 3/49784 e successivi aggiornamenti. Il Comune di Manerba non si è mai dotato di un regolamento di igiene, e Quindi si applicava il regolamento d’igiene tipo, in base alla legge regionale n. 64/1981, art. 9. Con la legge regionale n. 33 del 2009, la Regione Lombardia ha approvato il testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, disciplinando le competenze degli enti locali nella materia sanitaria. L’art. 33, della legge regionale 33/2009 ha abrogato, tra le altre, la legge regionale n 64/1981, che attribuiva al Comune la competenza all’approvazione di un regolamento di igiene locale e disciplinava il relativo procedimento. Per l’art. 124 della legge regionale 33/2009 era, inizialmente, prevista una disciplina transitoria secondo la quale La Giunta regionale emana direttive in ordine ad aspetti disciplinati dai regolamenti comunali di Igiene. Fino all’emanazione delle direttive di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni del regolamento locale di imene tipo, per quanta Compatibili con il presente testo unico, con la normativa nazionale e comunitaria. Questa disposizione transitoria oggi risulta abrogata, per l’entrata in vigore della legge regionale 3 marzo 2017, n. 6. Conseguentemente, alla luce del quadro normativo sopra descritto, con il venir meno della disciplina transitoria, precedentemente prevista, le disposizione contenute nel regolamento locale di igiene tipo, devono ritenersi definitivamente abrogate e non più applicabili. Di qui l’infondatezza della contestazione mossa al ricorrente, in quanto sollevata in pretesa violazione di una disposizione ad oggi abrogata. Nessun altra disposizione di strumenti urbanistici viene specificamente invocata, dal Tribunale del riesame, salvo il regolamento di igiene, della cui abrogazione si e zia detto. 2. 2. Non sussiste alcun mutamento di destinazione urbanisticamente rilevante. Se la destinazione di alcuni locali a foresteria non muta la destinazione urbanisticamente rilevante dell’immobile come pure ritenuto dal Tribunale del riesame , non è neppure astrattamente configurabile l’ipotesi del reato di cui all’articolo 44, lettera A, d. P. R. 380/2001. L’art. 23, d. P. R 380/2001, infatti, espressamente dispone che costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unita immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unita immobiliare e considerati ad una diversa categoria funzionale. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unita immobiliare è quella prevalente, in termini di superficie utile Consiglio di Stato Sez. 4, 27 giugno 2017 n. 3125 . È quindi evidente l’errato inquadramento della fattispecie nell’ipotesi di reato della lettera A, art. 44, citato, perché l’asserito mutamento di destinazione d’uso non e urbanisticamente rilevante. Il mutamento è interno alla medesima categoria funzionale, e del resto il mutamento non ha interessata l’intera fabbricato, e neppure la maggior parte della sua superficie utile. Risulta infatti urbanisticamente irrilevante un mutamento di destinazione d’uso, anche tra categorie disomogenee Ndr testo originale non comprensibile qualora non comporti l’attribuzione di una diversa destinazione urbanistica all’intera unita immobiliare vedi art. 51 della legge della Regione Lombardia n. 12/2005 . L’articolo 23 ter, d. P.R. 380/2001 stabilisce la prevalenza della disciplina locale in materia di determinazione dei mutamenti di destinazione d’uso, rilevanti urbanisticamente. Nel caso di specie con D.I.A.la ricorrente comunicava al Comune l’avvio dell’attività di Foresteria Lombarda e l’esecuzione dei lavori necessari, con l’indicazione delle destinazioni d’uso dei locali La destinazione di una parte dell’interrare a taverna doveva considerarsi una destinazione accessoria, in relazione a tutto il piano terra e a tutte le camere ivi Ndr testo originale non comprensibile regolari dal punto di vista urbanistico. In base alla normativa regionale pertanto, non vi à stato alcun mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante o che richiedesse la presentazione di comunicazione o permessi, trattandosi di destinazione accessoria di una piccolissima parte del fabbricato. Inoltre l’attività della Foresteria Lombarda rientra nella destinazione urbanistica abitativa, e non in quella alberghiera, costituendo attività ricettiva di locazione breve, di natura non alberghiera come anche riconosciuto dal Tribunale del riesame . Manca quindi astratta configurabilità del reato configurato. Infine quand’anche si volesse ritenere un cambiamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, lo stesso non sarebbe soggetto a DIA o a SCIA, ma a semplice comunicazione di inizio lavori. Il comma 2 bis, dell’articolo 44, d.P.R. 380/2001 è stato recentemente modificato dal D. lgs. n. 222/2016, e attualmente le sanzioni penali si applicano solo ed esclusivamente agli interventi sottoposti alla SCIA di cui all’art. 23, comma 1, d.P.R. 380/2001 . Per la legge regionale, n. 12/2005, art. 52 e 53, il mutamento di utilizzo della taverna era da considerarsi attività libera o, al più, qualora urbanisbcamentà rilevante, attività soggetta a semplice comunicazione, e nelle ipotesi di violazioni, la norma art. 53, legge regionale 12/2005 prevede solo sanzioni amministrative pecuniarie. Non e pertanto applicabile l’articolo 44, d.P.R. 380/2001 nelle ipotesi di interventi per cui è sufficiente la comunicazione dell’interessato anche ex art. 6 bis, d P.R. 308/2001, come ultimamente modificato dal d. lgs 222/2016. La conferma di ciò si ricava dall’articolo 37, ultimo comma, d.P.R. 380/2001 che esclude l’applicabilità delle sanzioni previste dall’articolo 94, citato, nel caso di interventi subordinati a SCIA, eroe di interventi che il legislatore ha ritenuto avere una maggiore rilevanza ed impatto urbanistico, prevedendo un’attività di verifica e di inibizione da parte dell’amministrazione diversamente da quelli per cui è prevista la semplice comunicazione di Inizio lavori. Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso risulta fondato, e l’ordinanza impugnata deve annullarsi con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame. Il Tribunale di Brescia con l’ordinanza impugnata ha correttamente limitata il sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, ai soli locali adibiti a reception, sala colazione e cucina del piano interrato, in considerazione della liceità degli altri lavori Relativamente ai locali sequestrati il Tribunale ha ritenuto configurabile solo il reato di cui all’art. 44, lettera A, d P. R 380/200, in considerazione della violazione della SCIA parziale difformità e, anche, in violazione degli strumenti urbanistici nella specie regolamento di igiene in relazione all’altezza rompila non rispettata altezza di 2,40, inferiore a quella di 2,70 prevista dal regolamento di igiene . Il Tribunale, con accertamento in fatto, ritiene altresì l’intervento in oggetto sottoposto a SCIA ordinaria ai sensi dell’art. 222 d.P.R. 380/2001. Il Tribunale richiama, poi, l’orientamento della Suprema Corte che prevede la configurabilità del reato di cui all’art. 44, lettera A, d.P.R. 380/2001 per l’esecuzione di interventi edilizi subordinati a DIA ora SCIA in difformità degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi In tema di reati edilizi, integra il reato di cui all’art. 44, lett. a , del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 l’esecuzione di interventi edilizi subordinati a denuncia di Inizio attività ora S.C.I.A. - in difformità dalle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, atteso che soltanto nel caso di interventi eseguiti in assenza o difformità della DIA ora ma in conformità alla citata disciplina, A applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 37 dello stesso d.P.R. n. 380 del 2001 - Sez. 3, n. 952 del 07/10/2014 - dep. 13/01/2015, Parisi, Rv. 26178301- . 3. 1. Il ragionamento, giuridico, del Tribunale di Brescia poteva ritenersi valido unirla deva riforma della disciplina urbanistica con il d. lgs. 25 novembre 2016, n. 222. Con la riforma, deve rilevarsi che solo per i lavori di cui alla segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruzione art. 23, comma 1, d P. R. 380/2001, cd super SCIA e possibile configurare il reato di cui all’art. 44. Lettera A, d P. R. 380/2001. Per i lavori di cui all’art. 22, comma 1, d. P.R. 380/2001 Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività, SCIA non si può configurare nessuna sanzione penale, ma solo amministrativa. Dispone espressamente in tal senso l’art. 37, ultimo comma, d P. R. 380/2001 La mancata segnalazione certificata di inizio attività non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 49 Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità di cui all’art. 36 . 3. 2. d. lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ha disposto con l’art. 3, comma 1, lettera t che all’articolo 44, comma 2, bis, le parale all’articolo 22, comma 3 sono sostituite dalle seguenti all’art. 23, comma 01 . Conseguentemente solo per Ndr testo originale non comprensibile le violazioni inerenti la super SCIA art. 23, comma 1, d P R. 380/2001 consegue la sanzione penale dell’art. 44, lettera A, d P R 380/2001. Come sopra visto, il Tribunale ha, con accertamento in fatto, rilevato che i lavori effettuati dalla ricorrente non necessitavano di super SCIA, ma solo di SCIA normale” ex art. 22, comma 1, d.P.R. 380/2001. Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto. Sola Ndr testo originale non comprensibile di violazioni inerenti le super SCIA art. 23, comma 1, d P. R. 380/2001 consegue la sanzione penale dell’art. 44, lettera A, d.P.R. 380/2001, e non anche per le violazioni della SCIA di cui all’art. 22, comma 1, d.P.R. cit., in quanto il d. lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ha disposto con l’art. 3, comma 1, lettera t che all’articolo 44, comma 2, bis, le parole all’articolo 22, comma 3 sono sostituite dalle seguenti all’art. 23, comma 01 . In assenza di configurabilità in astratto del reato è consequenziale l’impossibilita del sequestro preventivo dell’immobile, sia pure limitatamente ai soli locali i tenuti interessati dalla modifica di destinazione d’uso. 4 Relativamente al regolamento di igiene, ritenuto violato, dall’ordinanza impugnata, si deve rilevare che l’analisi risulta del tutto carente in fatto, poiché al momento del sequestro del 6 dicembre 2017, l’uso dei locali non poteva ritenersi in violazione dello stesso vedi abrogazione dell’art. 124, legge regionale n. 33/2009, da parte dell’art. 4, comma 6, legge regionale, n. 6 del 2017 . Inoltre la destinazione d’uso di un immobile è quella prevalente, in termini di superficie utile, e, quindi, nel caso in giudizio, nessuna effettiva modifica di destinazione d’uso prevalente risulta configurabile. La destinazione di una piccola parte del fabbricato come già rilevato dall’ordinanza del Tribunale impugnata doveva essere valutata per la configurabilità del reato ipotizzato. Su tutti questi aspetti l’ordinanza impugnata deve annullarsi con rinvio al Tribunale di Brescia, per nuovo esame in considerazione della necessità di valutazioni di merito. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Brescia.