Gli elementi fondamentali del verbale di pignoramento dell’ufficiale giudiziario

Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 388, comma 6, c.p., è necessario che l’ufficiale giudiziario indichi nel verbale di pignoramento il termine entro il quale il debitore può effettuare la dichiarazione per indicare ulteriori beni o crediti pignorabili.

Sul punto è tornata ad esprimersi la Corte di Cassazione con sentenza n. 42914/18 depositata il 28 settembre. La vicenda. L’imputato impugna la sentenza della Corte d’Appello che confermava la sua penale responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 388, commi 5 e 6, c.p., per aver omesso, entro i 15 giorni, di rispondere all’ufficiale giudiziario, che, relativamente alla procedura esecutiva a suo carico, lo invitava ad indicare tutte le cose e i crediti pignorabili. Cosa affidata in custodia. Nel caso in esame, in particolare, l’imputato deduce erronea applicazione della legge penale, in quanto il verbale di pignoramento dell’ufficiale giudiziario non indica il termine entro il quale presentare la dichiarazione di cui all’art. 492 c.p.c A tal riguardo, la Suprema Corte ritiene fondato il ricorso, poiché il suddetto verbale non indica il termine entro il quale il debitore avrebbe dovuto effettuare la dichiarazione per indicare all’ufficiale giudiziario ulteriori beni o crediti pignorabili. Infatti, l’assenza di un presupposto così essenziale del reato comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 12 giugno – 28 settembre 2018, n. 42914 Presidente Di Stefano – Relatore Giordano Ritenuto in fatto 1. M.S. impugna la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la penale responsabilità in ordine al delitto di cui all’art. 388, commi 5 e 6 cod. pen., commesso in omissis , per avere omesso, entro i quindici giorni, di rispondere all’ufficiale giudiziario che, in relazione alla procedura esecutiva a suo carico lo invitava a indicare le cose ed i crediti pignorabili. 2. Deduce erronea applicazione della legge penale poiché il verbale di pignoramento non indica il termine entro il quale presentare la dichiarazione di cui all’art. 492 cod. proc. civ. né vi è riscontro di un successivo invito in tale senso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Rileva il Collegio che il verbale di pignoramento in atti del 20 gennaio 2011 non contiene alcuna indicazione del termine di cui all’art. 492 cod. proc. civ., entro il quale il debitore avrebbe dovuto effettuare la dichiarazione, indicando all’Ufficiale giudiziario ulteriori beni o crediti pignorabili. 3. Questa Corte, con condivisibile affermazione di principio, ha già avuto modo di precisare che, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 388, comma 6, cod. pen., occorre che l’Ufficiale giudiziario renda edotto il destinatario dell’invito del significato e delle conseguenze dello stesso e dei termini entro cui adempiervi, posto che la norma incriminatrice non può che essere letta in logica correlazione con la parallela e contestualmente introdotta norma di cui all’art. 492, comma 4, cod. proc. civ., secondo la quale l’invito deve espressamente contenere il detto avvertimento Sez. 6, n. 41682 del 23/10/2012, Gambirasio, Rv. 254117 . 4. L’avvertimento contenuto nell’invito rilasciato al M. non conteneva alcun riferimento al termine entro il quale provvedere alla dichiarazione, omissione affatto irrilevante ai fini della sussistenza del reato che espressamente rimanda alla indicazione del termine e la cui carenza svuota il senso stesso della doverosità dell’avvertimento in questione. La mera prospettazione delle conseguenze penali della mancata risposta rimane, infatti, vaga e inidonea a fornire una completa informazione al destinatario, se priva della essenziale indicazione del termine alla scadenza del quale l’omissione fa scattare le dette conseguenze. 5. L’assenza di un presupposto essenziale del reato comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.