Detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Momento consumativo e responsabilità

Poiché il momento di consumazione del reato di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, coincide con l’immissione nella rete, a disposizione dei potenziali destinatari, del materiale pedopornografico illecito già detenuto dall’agente, è irrilevante la successiva cancellazione dei file, anche se definitiva.

Sul punto la Corte di Cassazione con sentenza n. 41231/18 depositata il 25 settembre. Il caso. L’imputato veniva condannato, in primo grado, per i reati di cui agli artt. 600 -ter , comma 3, e 600- quater c.p. per avere detenuto e divulgato materiale pedopornografico tramite la piattaforma Emule. La Corte di appello confermava integralmente, richiamando per relationem, la sentenza di primo grado. L’imputato, tuttavia, proponeva ricorso deducendo una serie di motivi. Innanzitutto, lamentava la contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla mancanza del dolo del reato di cui all’art. 600- ter c.p., in quanto totalmente inconsapevole della condivisione dei file, in effetti, detenuti. Secondo il ricorrente la mera detenzione non è per ciò stesso prova della condivisione, nonostante la presenza, nel pc dello stesso, di un programma di condivisione quale Emule e nonostante i file fossero contenuti in una cartella condivisa. In secondo luogo, contestava l’aggravante dell’ingente quantità, posto che, al momento della verifica del pc da parte delle forze di polizia, nello stesso venivano rinvenuti solo 17 file. Infine, lamentava violazione di legge con riguardo al ritenuto concorso tra le fattispecie di detenzione e divulgazione del materiale pedopornografico. Riferimenti normativi. Come già detto le fattispecie di reato contestate e ritenute, sono quelle di detenzione di materiale pedopornografico, previsto dall’art. 600- quater c.p., che si configura sia attraverso il procurarsi che attraverso il detenere il materiale illecito e di divulgazione, previsto dall’art. 600- ter , comma 3 c.p., che punisce la diffusione con qualsiasi mezzo, anche per via telematica. Sul dolo del delitto di divulgazione di materiale pedopornografico. Ebbene, nel dichiarare l’inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi, la Corte di Cassazione, in primo luogo, affronta la questione, per la verità principale, relativa al dolo del delitto di cui all’art. 600- ter , comma 3, c.p In particolare, afferma la Corte che è impossibile ritenere insussistente il dolo del reato suddetto quando, come nel caso di specie, l’imputato che detiene file dal contenuto pedopornografico, recanti, peraltro, titoli espliciti, li lasci allocati in cartelle di condivisione aperte per un apprezzabile lasso di tempo. Ed infatti, in tali circostanze, evidentemente, appare plausibile che, in una piattaforma come Emule, altri utenti, attraverso una semplice ricerca ne acquisiscano con facilità il contenuto. D’altra parte, per giurisprudenza costante Cass. Sez. 3, n. 19174/2015 Cass. Sez. 3, n. 33157/2012 , in tema di pedopornografia minorile, la sussistenza del reato de quo, deve essere esclusa, seppur nel caso di uso di programmi di file sharing come Emule che comportino nella rete internet l’acquisizione e la condivisione con altri utenti dei file contenenti materiale pedopornografico, solo quando difettino ulteriori elementi indicativi della volontà di divulgare tale materiale”. Di contro, laddove tale materiale resti allocato in cartelle condivise di facile accesso per periodi piuttosto apprezzabili, emerge l’evidente sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice. Sulla ingente quantità. In merito al riconoscimento dell’aggravante dell’ingente quantità di materiale divulgato di cui al comma 5 dell’art. 600- ter c.p., invece, la sentenza precisa che ciò che rileva a tal fine non è la quantità di file detenuti al momento della perquisizione, bensì la quantità di file procurati, detenuti ed, infine, diffusi dall’imputato. Sebbene al momento della perquisizione nel computer del ricorrente erano presenti solo 17 file, da una verifica più capillare era emerso invece, che lo stesso aveva detenuto, spostato in cartelle condivise e poi cancellato più di 4500 file. Pertanto, secondo i giudici, non può che ricorrere certamente l’aggravante suddetta. E ciò in considerazione anche del fatto che è del tutto irrilevante la cancellazione dei file per la configurabilità del reato, posto che lo stesso si consuma nel momento in cui il materiale viene immesso nella rete, a disposizione di potenziali destinatari. Sul concorso delle due fattispecie. In merito all’ultima questione, infine, la Corte ha precisato che il concorso tra i due reati non è possibile solo quando le due condotte tendenzialmente siano da considerarsi sovrapponibili, nel senso che il materiale detenuto è identico a quello divulgato. In tale ipotesi, si applica la più grave fattispecie di cui all’art. 600- ter, comma 3 c.p Di contro, quando il materiale detenuto sia talmente ingente che si possa escludere una sua integrale divulgazione, non opera la clausola di riserva prevista dall’art. 600- quater c.p. e, quindi, la condotta di detenzione si prospetta come ulteriore e autonoma ed è dotata di una carica di offensività propria rispetto alle condotte tipizzate dall’art. 600- ter c.p.”.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 gennaio – 25 settembre 2018, n. 41231 Presidente Cavallo – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 26 gennaio 2017, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari, del Tribunale di Milano - giudizio abbreviato -, del 27 maggio 2014, che aveva condannato G.G.S. , alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 400,00 di multa, in relazione ai reati unificati con la continuazione di cui agli art. 600 ter, commi 3 e 5, e 600 quater, commi 1 e 2, cod. pen. perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso violando diverse disposizioni di legge deteneva all’interno dell’hard disk Maxstore2 modello 6V200E0, migliaia di immagini dal contenuto univocamente a carattere pedopornografico almeno 4250 su un campione analizzato di 10.000 ritraenti soggetti minorenni nudi o in atti sessuali espliciti anche con altri minori o con adulti, che in gran parte divulgava per via telematica utilizzando programmi di file sharing insieme al video omissis condiviso in data omissis con protagoniste ragazze minori. Con l’aggravante di aver detenuto e divulgato un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. Accertato a omissis . 2. L’imputato ha proposto ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen 2.1. Violazione di legge, art. 600 ter, comma 3, cod. pen. mancanza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 600, ter, cod. pen. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto. Il principale motivo dell’appello riguardava la buona fede del ricorrente, la sua totale inconsapevolezza della condivisione dei files il ricorrente infatti ha ammesso di aver scaricato i files, ma di essere inconsapevole della condivisione in rete, attraverso il programma automatico emule. Gli elementi indicati in motivazione possono rappresentare il dolo dell’acquisizione delle immagini, ma non quello di condivisione. La giurisprudenza della Cassazione sul punto esclude che la semplice presenza di un programma di condivisione sia prova del dolo di condivisione ad es. Cass. 30465/2015 e n. 42433/2016 . Nel caso in giudizio mancano proprio gli elementi ulteriori che per la Cassazione individuano e provano il dolo di condivisione. L’imputato infatti non ha creato nessuna cartella di condivisione, né tantomeno ha creato alcuna autonoma stringa di condivisione. Tutti i file sono stati condivisi inconsapevolmente attraverso la cartella Incoming , generata automaticamente dal sistema. L’attività del ricorrente, del resto, non è stata compiuta in un periodo di tempo lungo, ma solo dal 7 al 14 agosto 2010, come emerge dalle indagini della P.G La condivisione dei file è avvenuta in via automatica, nella piena inconsapevolezza del ricorrente, e solo dalle cartelle create automaticamente dal sistema e non da altre create dal ricorrente. 2.2. Omessa motivazione su un motivo di appello, l’esclusione dell’aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 600 quater, comma 2, cod. pen Con l’appello si era rappresentata l’insussistenza dell’aggravante, rilevando l’assenza di files pedopornografici nel computer in uso la presenza di soli 17 files in un hard disk interno, del precedente computer del ricorrente rinvenimento di altri files solamente a seguito di apposita attività della P.G., con specifiche competenze tecniche, nel cestino che risultava comunque vuoto, files che il ricorrente aveva eliminato e che quindi non erano più nella sua disponibilità l’assenza di ulteriori attività di scaricamento, all’infuori di quella del periodo dal omissis . La sentenza di appello sul punto è sfornita di motivazioni. 2. 3. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativamente all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, richieste con i motivi di appello. Lo stato di incensuratezza, la giovane età dell’imputato, il limitato periodo temporale, la risalenza nel tempo delle condotte e la parziale ammissione delle condotte da parte dell’imputato erano elementi evidenziati nell’atto di appello per la concessione delle circostanze dell’art. 62 bis, cod. pen La sentenza di appello sbrigativamente ha confermato anche sul punto la decisione di primo grado, senza motivare in modo congruo e pertinente sui motivi di appello. 2.4. Mancanza di motivazione relativamete al trattamento sanzionatorio superiore al minimo edittale. Tutti gli elementi già evidenziati per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, venivano ribaditi anche relativamente alla pena superiore al minimo edittale, ma la sentenza di appello liquidava tutte le censure con la seguente motivazione il trattamento sanzionatorio è stato assai contenuto . 2.5. Violazione di legge, con riferimento alla continuazione interna ex art. 81, cod. pen. relativamente ai due reati contestati. La detenzione del materiale pedopornografico avrebbe dovuto essere assorbita nel reato di divulgazione. Mancanza di motivazione sul punto. Per il reato di cui all’art. 600 quater, cod. pen. il ricorrente doveva essere assolto poiché assorbito da quello più grave di cui all’art. 600 ter, cod. pen. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ritiene incompatibile il concorso tra le due fattispecie sez. 3, n. 36364/2008, Rv. 241036 . La corte di appello non ha motivato sul punto limitandosi a richiamare la decisione di primo grado. Ha chiesto pertanto l’annullamento della decisione impugnata. 2.6. Con successiva memoria, l’imputato, ha illustrato i motivi di ricorso, ribadendo la violazione di legge - art. 603, cod. pen. - e la mancanza di accertamenti sull’elemento soggettivo del reato, in quanto il files sono stati condivisi inconsapevolmente insiste poi sulla contraddittorietà della motivazione che ha rilevato l’instancabile attività in rete del ricorrente, quando, invece, le attività si sono concentrate in un brevissimo arco di tempo 7-14 agosto 2010 , e sulla mancanza di motivazione sull’insussistenza dell’aggravante e sugli altri motivi di ricorso. Considerato in diritto 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. La Corte di appello ed il giudice di primo grado, in doppia conforme , nella sentenza impugnata, con adeguata motivazione, immune da vizi di contraddizione o di manifesta illogicità, e con corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, rileva che la responsabilità del ricorrente risulta per entrambi i reati sia dal numero eccessivo di files in possesso, e sia dalla condivisione di alcuni di essi, attraverso internet, con il programma specifico di condivisione emule. Il richiamo alla motivazione della decisione di primo grado, peraltro quasi interamente riportata e fatta propria dalla sentenza impugnata, risulta legittimo e corretto La motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando 1 faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione 2 fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione 3 l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014 - dep. 22/12/2014, Mairajane, Rv. 26183901 . 3.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, la mancanza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 600 ter, cod. pen. si deve rilevare che la decisione impugnata con la sentenza di primo grado, in doppia conforme risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità laddove analizza con ampia motivazione la sentenza di primo grado, richiamata e riportata da quella di appello il dolo per il reato di divulgazione . deve rilevarsi come la detenzione inconsapevole di tali files e pertanto la inavvertita divulgazione per effetto delle dinamiche operative proprie del file sharing si rivela un’ipotesi ricostruttiva assolutamente implausibile alla stregua del compendio probatorio disponibile. La volontà di divulgare i files dal contenuto pedopornografico scaricati dall’imputato è, infatti, resa evidente dal rilievo che gli stessi recano un contenuto assolutamente conforme a quello del proprio esplicito titolo . e che gli stessi sono rimasti allocati nelle cartelle di condivisione ossia aperte del computer dell’imputato per un apprezzabile lasso di tempo e segnatamente, dal 6/8/200 al 14/8/200 . La ricerca su emule, del resto, avviene digitando parole chiavi che G. , come risulta dalle dichiarazioni rese durante l’interrogatorio, utilizzava per trovare quel genere di materiale. Ben 1905 files a contenuto pedopornografico messi in condivisione sono, peraltro, stati rinvenuti in sede di perquisizione . unitamente ad altro materiale pedopornografico, tale circostanza ulteriormente dimostra la consapevolezza del contenuto illecito degli stessi. La valutazione sinergica di tali elementi consente di affermare che l’imputato ha scientemente conservato tale materiale illecito nelle cartelle di condivisione ossia aperte del proprio computer ne ha consapevolmente consentito la diffusione, rendendo implausibile ogni pretesa di inconsapevolezza. Soprattutto, dagli atti investigativi compiuti emerge, una significativa Expertise dell’imputato nell’utilizzo dei sistemi informatici, radicalmente incompatibile con l’ipotesi ricostruttiva della inconsapevolezza degli effetti della propria attività. In particolare, il G. ha scaricato materiale pedopornografico da altri utenti, lo ha selezionato scegliendo di custodirne solo una parte, che ha riposto nella cartella incoming successivamente, ha volontariamente ripulito tale cartella, con ciò dimostrando la piena consapevolezza di utilizzare uno strumento che consente l’acquisizione di files, mediante un sistema di condivisione nonché l’intenzione di cancellare le tracce della detenzione e della diffusione del materiale . . L’imputato ha inoltre confessato relativamente al reato di cui all’art. 600 quater, cod. pen., mentre ha contestato in appello e nel ricorso per Cassazione solo l’assenza di consapevolezza relativamente alla diffusione del materiale, con il programma e.mule. per il reato di cui all’art. 600 ter cod. pen. . In tema di pornografia minorile, la sussistenza del reato di cui all’art. 600 ter, comma terzo, cod. pen. deve essere esclusa nel caso di semplice utilizzazione di programmi di file sharing che comportino nella rete internet l’acquisizione e la condivisione con altri utenti dei files contenenti materiale pedopornografico, solo quando difettino ulteriori elementi indicativi della volontà dell’agente di divulgare tale materiale. Fattispecie in cui la coscienza e volontà di divulgazione è stata desunta dalla condivisione per lunghissimo periodo dei files scaricati e dal loro effettivo scaricamento da parte di altri utenti Sez. 3, n. 19174 del 13/01/2015 - dep. 08/05/2015, Colombo, Rv. 26337301 vedi anche Sez. 3, n. 33157 del 11/12/2012 - dep. 31/07/2013, Moscuzza, Rv. 25725701 . La sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio sopra visto della Suprema Corte di Cassazione, in quanto oltre al programma e.mule, ha evidenziato la competenza informatica del ricorrente che ha cancellato i files che erano stati diffusi anche al fine della impossibilità dell’individuazione , e l’effettiva condivisione di file. Si tratta di un accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato, come nel nostro caso dalle decisioni di merito. 4. Manifestamente infondato risulta anche il motivo sull’assenza dell’aggravante dell’ingente quantità. Aggravante di cui al comma 5, dell’art. 600 ter, e comma 2, dell’art. 600 quater cod. pen Quello che rileva sul punto non è la quantità di files detenuta al momento della perquisizione, ma la quantità di files procurati, detenuti e diffusi. Il reato di cui all’art. 600 quater, cod. pen. si configura sia con il procurarsi e sia con il detenere il materiale vietato. Come visto il ricorrente si è procurato il materiale e lo ha detenuto nel suo computer, quantomeno fino alla sua cancellazione Sez. 3, n. 40847 del 19/07/2012 - dep. 17/10/2012, C., Rv. 25368601, nell’ipotesi di perdita di una memoria contenenti files pedopernografici La perdita accidentale di una memory-card per telefoni cellulari contenente materiale pedopornografico esclude la volontà del reo di consentire a terzi la fruizione dei file e, pertanto, non configura gli estremi della divulgazione prevista dell’art. 600-ter cod. pen., integrando unicamente gli elementi costitutivi della detenzione punita dall’art. 600-quater cod. pen. . Il reato di cui all’art. 600 ter, comma 3, cod. pen., inoltre, si consuma al momento della diffusione, e la cancellazione successiva dei files risulta, quindi, irrilevante In riferimento all’ipotesi delittuosa di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione, anche per via telematica, di materiale pedo-pornografico, previsto dall’art. 600-ter, comma terzo, cod. pen., il luogo di consumazione del reato coincide con il luogo nel quale è stato digitato il comando di invio delle foto per via internet. Tale momento corrisponde, infatti, al momento di perfezionamento della fattispecie, ossia all’immissione nella rete del materiale fotografico illecito, a disposizione dei potenziali destinatari Sez. 3, n. 8296 del 02/12/2004 - dep. 03/03/2005, Ongari, Rv. 23124401 . Conseguentemente il recupero dal cestino anche se vuoto effettuato dalla P.G., dimostra sia il procurarsi e sia l’aver detenuto e parzialmente condiviso l’ingente quantità di materiale pedopornografico almeno 4250 files, come da imputazione . 4.1. Può conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto In riferimento all’ipotesi delittuosa di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione, anche per via telematica, di materiale pedo-pornografico, previsto dall’art. 600-ter, comma terzo, cod. pen., il momento di consumazione del reato coincide con l’immissione nella rete del materiale pedopornografico illecito, a disposizione dei potenziali destinatari, con la logica conseguenza dell’irrilevanza della successiva cancellazione dei files, anche se fosse definitiva . 5. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell’esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536 Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716 Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731 . Le attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell’originario sistema di calcolo della pena nell’ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione. Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627 . Conseguentemente, anche i motivi relativi all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, e sul trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati. Le decisioni di merito adeguatamente motivano, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche, e sul trattamento sanzionatorio, rilevando l’assenza di elementi positivi per le circostanze dell’art. 62 bis, cod. pen. e le dichiarazioni di ammissione rese dall’imputato, nel corso del procedimento, si sono rivelate edulcorate e minimizzanti e non hanno fornito alcun chiarimento alla regiudicanda, né si sono rivelate espressione di sincera resipiscenza . 5. 1. Del resto In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901 vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401 . Nel nostro caso la pena è al di sotto della media edittale, considerando l’aggravante del comma 5, dell’art. 600 ter, cod. pen 6. Anche l’ultimo motivo di ricorso, risulta manifestamente infondato. Emerge dall’imputazione che in gran parte divulgava e dalla motivazione delle decisioni di merito, che non tutto il materiale detenuto è stato divulgato, ma solo parte dello stesso Ben 1905 files a contenuto pedopornografico messi in condivisione sono, peraltro, stati rinvenuti in sede di perquisizione su hard disk . , unitamente ad altro materiale pedopernografico . Non è configurabile il concorso tra il reato di detenzione di materiale pornografico di cui all’art. 600-quater cod. pen. ed il reato di distribuzione, divulgazione e diffusione di materiale pornografico di cui all’art. 600-ter, comma terzo, cod. pen., dovendo applicarsi, in virtù della clausola di riserva di cui all’art. 600-quater cod. pen., la più grave fattispecie di cui all’art. 600-ter cod. pen., a condizione che vi sia sovrapposizione o, comunque, tendenziale identità tra materiale detenuto e materiale divulgato ne consegue che, quando il primo sia talmente ingente da doversi escludere - con accertamento di fatto riservato al giudice del merito - che sia stato integralmente divulgato, la clausola di riserva non opera, poiché la condotta di detenzione si prospetta come autonoma ed ulteriore, sotto il profilo cronologico e naturalistico, ed è dotata di una carica di offensività propria rispetto alle condotte tipizzate dall’art. 600-ter cod. pen. Sez. 3, n. 20891 del 11/01/2017 - dep. 03/05/2017, P, Rv. 27051201 . Nel nostro caso non tutto l’ingente materiale detenuto è stato divulgato, e nemmeno il ricorrente prospetta una tale tesi, quindi i due reati concorrono. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.