Truffa su subito.it: il “luogo informatico” non esclude la sussistenza dell’aggravante della minorata difesa

Ingannava i possibili acquirenti attraverso annunci di vendita falsi sul sito subito.it per ottenere il pagamento anticipato, ma senza consegnare la merce offerta. I numerosi anni della truffa online, la capacità di occultare la propria identità e la dimensione virtuale dei suoi contatti non lasciano dubbi sulla possibilità di sussistenza dell’aggravante della minorata difesa.

Sul punto la Cassazione con sentenza n. 40045/18, depositata il 6 settembre. La vicenda. Il Tribunale delle Libertà di Cagliari confermava l’ordinanza del GIP con la quale veniva applicata all’imputato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione all’imputazione di truffa aggravata. Secondo l’accusa l’imputato aveva realizzato numerose truffe online, la maggior parte attraverso la pubblicazione sul sito subito.it di annunci di vendita per poi, dopo aver ottenuto anticipatamente i pagamenti con ricariche su poste pay, di volta in volta attivate allo scopo, non consegnare la merce offerta. Contro la decisione di merito ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando, tra i vari motivi, la violazione dell’art. 61, n. 5, c.p. in relazione alla sussistenza dell’aggravante l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa . La difesa del presunto truffatore. Secondo il ricorrente nel caso di truffe online non sarebbe possibile parlate di circostanze di luogo particolarmente pericolose perché il luogo informatico è, in realtà, un non luogo , in quanto la distanza virtuale tra i soggetti delle contrattazioni costituirebbe, soltanto un elemento costitutivo dei delitti di truffa realizzati in rete . Peraltro, secondo il ricorrente, il luogo di consumazione del reato avrebbe dovuto essere quello in cui l’acquirente effettua la ricarica della poste pay, talché l’argomento della distanza perderebbe ogni significato . L’aggravante nella truffa online. Il motivo per i Giudici di Cassazione è infondato. Secondo consolidata giurisprudenza sussiste l’aggravante delle minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo note all’autore del reato e dalle quali egli abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotto online, poiché in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta Cass. n. 17937/17 . Nel caso di specie, secondo il Supremo Collegio, è rilevabile l’attenzione per i particolari delle truffe realizzate dal ricorrente soprattutto con riguardo all’occultamento della propria identità agli acquirenti e, come affermato dalla Corte territoriale, agli anni di truffa, oltre che in relazione al fatto che la dimensione virtuale dei suoi contatti con i clienti abbia favorito la sua irreperibilità reale . Inoltre, l’argomento difensivo circa il luogo di consumazione del reato è confuso. Infatti, precisa la Corte, in relazione alla sussistenza della richiamata aggravante, l’elemento della distanza tra i contraenti online va apprezzato, comunque, con riferimento a qualunque momento dell’iter contrattuale in cui esso manifesti la sua potenzialità ingannatoria, non solo con riferimento al momento conclusivo . Per tutte queste ragioni la Cassazione ha rigettato il ricorso, in relazione anche ai restanti motivi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 luglio – 6 settembre 2018, n. 40045 Presidente Cammino – Relatore Prestipino Ritenuto in fatto 1.Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale della Libertà di Cagliari ha confermato l’ordinanza del gip del locale tribunale del 21 marzo 2018, con cui era stata applicata, nei confronti di O.F. , la misura cautelare delle custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 640 comma 2, nr. 2 bis, e 61 nr. 5 cod pen. 2. Secondo l’accusa, l’O. aveva realizzato numerose truffe attraverso la pubblicazione di annunci di vendita su appositi siti on line prevalentemente omissis aveva quindi dato seguito ai contatti iniziali sul sito con i soggetti dichiaratisi interessati agli acquisti rassicurandoli sulla propria affidabilità con interlocuzioni via mail o telefoniche e inducendoli così ad effettuare anticipatamente i pagamenti con ricariche su poste pay di volta in volta attivate allo scopo ricevuti i pagamenti, non aveva mai consegnato la merce offerta in vendita. 3. Ricorre il difensore di O.F. , deducendo 3.1.Violazione ò dell’art. 61 nr. 5. In relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante Rileva la difesa che nel caso di truffe on line non sarebbe possibile parlare di circostanze di luogo particolarmente insidiose, perche il luogo informatico è, in realtà, un non luogo la distanza virtuale tra i soggetti delle contrattazioni costituirebbe, quindi, soltanto un elemento costitutivo dei delitti di truffa realizzati con lo strumento della rete. 3.1.1. Peraltro, nel caso di truffe commesse da un sedicente venditore con l’indicazione all’acquirente di una poste pay sulla quale far confluire anticipatamente i pagamenti, luogo di consumazione del reato dovrebbe ritenersi quello in cui l’acquirente effettua la ricarica della poste pay, talché l’argomento della distanza perderebbe ogni significato. 3.1.2. Omessa motivazione sulla ricorrenza, in concreto, dei presupposti dell’aggravante. In sostanza, la difesa contesta la valutazione cumulativa della sussistenza dell’aggravante rispetto a tutte le truffe on line realizzate dall’indagato, deducendo che il Tribunale avrebbe dovuto analizzare ogni singolo episodio. 3.1.3. Violazione dell’art. 2 cod. pan. e dell’art. 7 CEDU. La censura si riferisce soltanto alle condotte dell’indagato anteriori all’interpretazione estensiva dell’art. 61 nr. 5 cod. pen. da parte della Corte di Cassazione, che solo nel 2016 aveva affermato l’applicabilità dell’aggravante alle truffe on line. 3. 2. Difetto di motivazione sulla concretezza e attualità del pericolo di recidiva e sulla possibilità di soddisfare le presunte esigenze cautelari con misure meno afflittive. Le valutazioni del Tribunale sarebbe al riguardo astratte e indebitamente ancorate, in sostanza, al titolo dei reati. 3.3.Violazione dell’art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. ed omessa motivazione anche con riferimento al principio dell’autonoma valutazione stabilito dall’art. 292 co 1 nel testo novellato dalla L. 45/2015. Il motivo riprende, tra l’altro, la censura relativa alla valutazione cumulativa di tutti gli episodi di truffa di cui al punto 3.1.2. Considerato in diritto Il ricorso è nel complesso infondato. 1.La questione fondamentale dell’odierna vicenda processuale è la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61 nr. 5 cod. pen., decisiva ai fini della valutazione della legittimità della misura cautelare, in difetto dell’aggravante non applicabile, dal momento che la pena per il reato di truffa non circostanziato non raggiunge il livello edittale minimo per l’adozione di provvedimenti restrittivi 1.1. Va premesso che la difesa ha insistito nella problematica del luogo di consumazione del reato esclusivamente in funzione delle proprie deduzioni sull’inesistenza dell’aggravante, senza riproporre la questione della competenza territoriale già sollevata davanti al giudice del riesame. 2. In punto di diritto, va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso che sussista l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti on-line , poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta Sez. 6, Sentenza n. 17937 del 22/03/2017 Cc. dep. 10/04/2017 Rv. 269893 . 2.1. Il principio enunciato nella massima citata non comporta affatto la generalizzazione della ricorrenza dell’aggravante in tutti i casi di truffe on line, generalizzazione per la quale sì finirebbe, in realtà, per attribuire carattere circostanziato ad una delle possibili modalità della condotta di truffa si richiede sempre la prova del concreto e consapevole approfittamento, da parte del colpevole, delle opportunità decettive offerte dalla rete, non potendosi escludere che nel singolo caso la truffa sia realizzata bensì con lo strumento on line, ma senza che ciò comporti una reale, specifica situazione di vantaggio per l’autore. 2.2. Ebbene, nell’ordinanza impugnata è senz’altro rilevabile l’attenzione per i particolari delle truffe realizzate dal ricorrente, soprattutto con riguardo al sostanziale occultamento della propria identità agli acquirenti, che, tra l’altro, nella maggior parte dei casi egli contattava via mail utilizzando generalità incomplete. Sottolineano, peraltro, i giudici territoriali che, di fatto, l’O. fu in grado di reiterare per anni le truffe senza venire individuato, essendo, quindi, ancora più evidente che la dimensione virtuale dei suoi contatti con i clienti abbia favorito la sua irreperibilità reale vedi pag. 6 dell’ordinanza . 2. L’argomento difensivo del luogo di consumazione del reato è sviluppato in modo alquanto confuso e assertivo. Non si comprende, infatti, come la coincidenza dei locus commissi delicti con quello in cui venne effettuata la ricarica inciderebbe, per sé, sulle valutazioni del caso. Alla stregua dei corretti termini in cui può essere predicata la sussistenza dell’aggravante in oggetto, l’elemento della distanza tra i contraenti on line va apprezzato, comunque, con riferimento a qualunque momento dell’iter contrattuale in cui esso manifesti la sua potenzialità ingannatoria, non solo con riferimento al momento conclusivo scansioni temporali tra il momento dell’inganno e la realizzazione del profitto sono del resto ricorrenti in molte vicende di truffa, non solo contrattuale . 3. Scarsamente concludente è anche la ‘censura difensiva relativa alla presunta sommarietà delle motivazioni del tribunale, in quanto indistintamente riferite a tutte le truffe realizzate dall’imputato la motivazione seriale , corrisponde, infatti, nella specie, alle modalità seriali delle condotte truffaldine dell’imputato, senza che la difesa nulla abbia obiettato su possibili differenziazioni tra i vari episodi. 4. Le valutazioni del tribunale sono condivisibilì anche riguardo alla esclusione della violazione del principio di irretroattività penale nella interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza CEDU ad integrazione dei principi nazionali . A prescindere dalla considerazione che l’argomento è alquanto depotenziato, in punto di interesse, sotto gli specifici profili cautelari oggetto del ricorso, dall’ammissione della difesa che solo alcuni fatti di reato sarebbero anteriori alla giurisprudenza che avrebbe innovativamente esteso l’aggravante della minorata difesa alle truffe on line, è condivisibile, infatti, l’osservazione dei giudici territoriali secondo cui la configurabilità dell’aggravante era già ricavabile dal sistema prima degli specifici interventi della giurisprudenza di legittimità. Citando correttamente Cass. 7749/2014 ma vedi, anche, con riferimento ai reati propriamente informatici , Cass. Sez. U, Sentenza n. 17325 del 26/03/2015, Rv. 263020 i giudici territoriali rilevano, in particolare, che l’elaborazione giurisprudenziale sulle truffe on line non ha identificato un possibile luogo virtuale rilevante agli effetti dell’art. 61 nr. 5 cod. pen., in aggiunta al luogo fisico chiaramente considerato dalla stessa norma ma ha fatto riferimento, al contrario, all’individuabile luogo fisico in cui necessariamente agisce l’autore della truffa on line nel momento in cui attiva lo strumento della rete. 5. Con il motivo di chiusura del ricorso la difesa lamenta, come si è visto, a mò di una considerazione riassuntiva, il vizio di motivazione del provvedimento impugnato tanto in punto di gravita indiziaria che di esigenze cautelari. Prescindendo dalla considerazione che la gravità indiziaria non era stata particolarmente contestata davanti al giudice del riesame vedi pag. 5 del provvedimento impugnato , le censure difensive ripropongono più che altro la questione della valutazione cumulativa , di cui si è già rilevata l’ammissibilità in caso di condotte seriali, e sollevano, inoltre, la questione dell’autonoma valutazione del quadro cautelare. 5.1. A quest’ultimo riguardo va osservato che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione degli elementi che costituiscono il necessario fondamento dei provvedimenti cautelari, introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nell’art. 292, comma secondo, cod. proc. pen., avendo carattere eccezionale, opera solo rispetto ai provvedimenti restrittivi del Gip., per i quali il requisito è espressamente previsto cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9203 del 16/12/2016 Cc. dep. 24/02/2017 Rv. 269338 . I vizi della motivazione dei provvedimenti del tribunale della Libertà tribunale restano censurabili, quindi, nei limiti previsti dall’art. 606, comma primo, lett. e , cod. proc. pen., eventualmente con riferimento alla corretta applicazione della motivazione per relationem. 5.1.1. Va rilevato, tuttavia, che la motivazione del provvedimento impugnato in punto di gravità indiziaria esprime una compiuta valutazione critica delle risultanze istruttorie, ricostruendo tutti gli elementi di fatto delle condotte criminose anche al fine di ricollegarvi i presupposti dell’aggravante di cui all’art. 61 nr. 5 cod. pen 5.2. In punto di esigenze cautelari, poi, le valutazioni dei giudici territoriali, contrariamente alle apodittiche asserzioni difensive, sono ancora più accurate ed incisive il tribunale sottolinea l’impressionante numero di truffe dell’indagato i suoi numerosi e specifici precedenti per reati contro il patrimonio la pervicacia criminale dimostrata proseguendo nell’attività truffaldina anche dopo avere potuto rendersi conto, per la perquisizione ed il sequestro subiti nel corso delle indagini, dell’attenzione degli inquirenti nei suoi confronti e, infine, come ulteriore ma non secondaria indicazione della pericolosità dell’O. , l’iniziativa della falsa denuncia di smarrimento di una poste pay, assunta nel quadro dei non mai abbandonati progetti criminali. Di più non si potrebbe pretendere. Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto complessivamente rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.