La difficoltà economica dello straniero può giustificare il mancato rispetto dell’ordine di espulsione

Non avere disponibilità economiche per l’acquisto del titolo di viaggio per lasciare il territorio nazionale può essere un giustificato motivo per l’esclusione della configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del questore di espulsione dello straniero.

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 39773/18, depositata il 4 settembre. La vicenda. Il Giudice di Pace condannava l’imputato alla pena di 10mila euro di multa per non aver ottemperato all’ordine di lasciare il territorio nazionale. La decisione di merito è impugnata per cassazione dall’interessato, il quale lamenta l’erronea applicazione della legge. Sostiene il ricorrente che nella fattispecie era emersa una situazione di indigenza tale da non consentire l’acquisto del titolo di viaggio. Le mancanze di lecite fonti finanziarie, riferite da un teste appartenente allo polizia giudiziaria ed emerse anche nel decreto di espulsione stesso, venivano ignorate dal Giudice di Pace. Ordine di lasciare il territorio dello Stato e giustificato motivo. La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ricordano gli Ermellini che in tema di immigrazione il giustificato motivo, idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine di lasciare il territorio nazionale, presuppone l’onere dello straniero di allegare i motivi non conosciuti né conoscibili da parte del giudice. Tuttavia ciò non implica alcuna inversione dell’onere della prova in capo all’imputato, in quanto resta fermo per il giudice il potere di rilevare direttamente, quando possibile, l’esistenza di ragioni legittimanti l’inosservanza del precetto penale . La deroga in questione non concerne solo la giustificazione in senso tecnico potendo riguardare anche situazioni ostative di particolare pregnanza, che incidano sulla stessa possibilità, soggettiva od oggettiva, di adempiere all’intimazione, escludendola ovvero rendendo difficoltosa o pericolosa . Tanto premesso nella motivazione della sentenza impugnata non vi è traccia della verifica del Giudice di merito del rispetto della sequenza procedimentale da parte del questore. Pertanto considerando il breve termine tra ordine e controllo effettuato, anche il disagio economico dello straniero e la difficoltà ad organizzare la partenza doveva essere valutata come giustificato motivo. Per questo motivo la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 18 maggio – 4 settembre 2018, n. 39773 Presidente Di Tomassi – Relatore Minchella Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con sentenza in data 25/11/2015 il Giudice di Pece di Alessandria condannava N.O. alla pena di Euro 10.000,00 di multa per non avere ottemperato all’ordine di lasciare il territorio nazionale. Rilevava il Giudice di Pace che in data 29/01/2013 un controllo di polizia giudiziaria in Alessandria portava a constatare che l’imputato, di nazionalità algerina ma non in possesso di documenti di identità, risultava colpito da decreto di espulsione emesso il 21/01/2013 dal Prefetto di Alessandria nonché dal relativo ordine del Questore oltre a ciò, non risultava alcun legittimo motivo di permanenza ulteriore sul territorio nazionale, non era emersa alcuna ragione giustificatrice né aveva allegato elementi tali da far desumere una indigenza tale da costituire giustificato motivo per non essere partito un simile motivo doveva essere costituito da situazioni ostative di particolare pregnanza e non semplicemente da difficoltà economiche, dovendo essere tali da rendere inesigibile l’ottemperanza all’ordine. Avverso detta sentenza propone ricorso l’interessato a mezzo del difensore Avv. Mariagrazia Marelli. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b . cod.proc.pen., erronea applicazione di legge sostiene che nella fattispecie era emersa una situazione di indigenza tale da non consentire l’acquisto del titolo di viaggio poiché un teste appartenente alla polizia giudiziaria aveva riferito le disagiate condizioni di vita del ricorrente, che emergevano anche dal decreto di espulsione stesso mancanza di lecite fonti finanziarie , ma erano state ignorate dal Giudice di Pace. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e . cod.proc.pen., manifesta illogicità della motivazione sostiene che la sentenza impugnata dapprima aveva affermato che il ricorrente viveva presso un Centro Caritas e poi non aveva tratto da questo elemento le dovute conseguenze ciò anche perché il ricorrente non era gravato da un onere della prova sul punto, essendo sufficiente una allegazione. Il ricorso è fondato. In linea di principio va rammentato che, in tema di immigrazione, ai fini della sussistenza del giustificato motivo, idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, pur avendo lo straniero l’onere di allegare i motivi non conosciuti né conoscibili da parte del giudice, ciò non implica alcuna inversione dell’onere della prova in capo all’imputato, in quanto resta fermo per il giudice il potere di rilevare direttamente, quando possibile, l’esistenza di ragioni legittimanti l’inosservanza del precetto penale. Di conseguenza, tutte le situazioni integrative del giustificato motivo si traducono in altrettanti temi di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice. La clausola in questione, se pure non può, senza risultare pleonastica, essere ritenuta evocativa delle sole cause di giustificazione in senso tecnico, ha tuttavia riguardo a situazioni ostative di particolare pregnanza, che incidano sulla stessa possibilità, soggettiva od oggettiva, di adempiere all’intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa Corte Cost. n. 5 del 2004 . Si consideri che, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28.4.2011 nell’ambito del processo El Dridi, C-61/11PPU ,il D.L. 23/06/2011, n. 89, convertito con modificazioni in L. 2 agosto 2011, n. 129 - recante disposizioni urgenti sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari - ha novato la fattispecie, così che la nuova formulazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter offre diversità strutturali dei presupposti e una differente tipologia della condotta necessari ad integrare l’illecito delineato. Sul punto basterà ricordare che oggi alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo all’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato. Il rispetto della sequenza procedimentale da parte del Questore andava verificato dal Giudice, trattandosi di un presupposto del reato ma di ciò non vi è traccia nella motivazione della sentenza impugnata. Peraltro, considerato il brevissimo termine tra ordine impartito e controllo effettuato, anche la tematica del disagio economico, della precarietà e della difficoltà di organizzare una partenza non poteva essere ignorata, rientrando ognuno di detti elementi nel più ampio ambito del giustificato motivo che costituisce materia di approfondimento Sez. 1, n. 42381 del 01/12/2006, Rv. 235572 . La sentenza impugnata va quindi annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Alessandria in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Alessandria in diversa persona fisica.