Il dissequestro temporaneo non fa venir meno il vincolo

In tema di sequestro preventivo per abuso edilizio, deve escludersi che il dissequestro temporaneo faccia venir meno, seppur per un periodo di tempo limitato e prestabilito, il vincolo originariamente imposto, risolvendosi – nella sostanza – nella possibilità di accedere temporaneamente al bene, con modalità rigorosamente prestabilite e non derogabili.

Lo ha ribadito la terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39275/18, depositata il 30 agosto. I principi applicabili alle misure cautelari reali I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 c.p.p. per le misure cautelari personali, sono applicabili anche alle misure cautelari reali, e devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata. Ne consegue che, qualora detta misura trovi applicazione, il giudice deve motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare reale con una meno invasiva misura interdittiva cfr. Cass. pen., sez. V, n. 8152/10 . Inoltre, il provvedimento di sequestro preventivo non deve essere inutilmente vessatorio, ma deve essere limitato alla cosa o alla parte della cosa effettivamente pertinente al reato ipotizzato, e deve essere disposto nei limiti in cui il vincolo imposto serve a garantire la confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato cfr. Cass. pen., sez. III, n. 15717/09 . ed i presupposti del sequestro preventivo. In base all’orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato. Inoltre, il sequestro preventivo di tipo impeditivo previsto dal comma 1 dell'art. 321 c.p.p. è una misura di coercizione reale connessa e strumentale al procedimento penale ed all'accertamento del reato per cui si procede, avente lo scopo di evitare che il decorso del tempo pregiudichi irrimediabilmente l'effettività della giurisdizione espressa con la sentenza irrevocabile di condanna. Ne discende che la sua applicazione va disposta nelle situazioni in cui il mancato assoggettamento a vincolo della cosa pertinente al reato possa condurre, in pendenza del relativo accertamento, non solo al protrarsi del comportamento illecito od alla reiterazione della condotta criminosa, ma anche alla realizzazione di ulteriori pregiudizi quali nuovi effetti offensivi del bene protetto, sicché può essere adottato anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi. La sentenza in commento offre spunti di riflessione in merito alla nozione di fumus commissi delicti , rilevante nel sistema delle misure cautelari reali. Il concetto di gravi indizi di colpevolezza, previsto dal codice di procedura penale art. 273, comma 1, c.p.p. , si pone quale condizione di applicabilità di una misura cautelare. Tuttavia, la nozione di gravi indizi di cui all’art. 273 c.p.p. non ha lo stesso valore probatorio degli indizi gravi, precisi e concordanti di cui all’art. 192 c.p.p Questi ultimi, infatti, sono veri elementi di prova idonei a fondare un giudizio finale di colpevolezza, una prova logica o indiretta, intesa quale un fatto certo dal quale risalire ad uno incerto, attraverso massime di comune esperienza. Al contrario, per emettere una misura cautelare è sufficiente un grave indizio, inteso come qualunque elemento probatorio idoneo e fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli Cass. Pen., n. 30328/05 . Nella fase cautelare, quindi, è necessario - per applicare una misura cautelare - il semplice requisito della gravità dell’indizio, e non quelli della precisione e concordanza degli stessi. Natura del dissequestro temporaneo. Con la sentenza in commento, la Suprema Corte si sofferma sulle caratteristiche dell’istituto del dissequestro temporaneo. In particolare, tale figura ha lo scopo, così come l’autorizzazione al temporaneo accesso ai luoghi in sequestro sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria ed altre similari procedure, di consentire il momentaneo accesso alle cose in sequestro per le finalità di volta in volta prospettate ed oggetto di valutazione da parte di chi riceve l’istanza, al fine di impedire che un eventuale accoglimento si risolva, sostanzialmente, nel consentire la ripresa dell’attività illecita interrotta dall’apposizione del vincolo. Trattasi di attività impugnabile con incidente di esecuzione, in quanto vertente sulle modalità esecutive del sequestro.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 giugno – 30 agosto 2018, n. 39275 Presidente Lapalorcia – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 15 febbraio 2018, ha rigettato l’appello, proposto ai sensi dell’articolo 322-bis cod. proc. pen. nell’interesse di C.P. , avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di dissequestro temporaneo di un immobile in corso di costruzione, sottoposto a sequestro preventivo emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania il 20 ottobre 2017, al fine di provvedere alla protezione di parti deperibili del costruendo edificio. Il sequestro era stato ordinato ipotizzandosi i reati di cui agli articoli 110 cod. pen., 44 lett. c , 64, 71, 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001 181 d.lgs. 42/2004 734 cod. pen. 13 e 30 legge 394/1991. Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando che il sequestro era stato disposto, da un lato, dalla necessità di soddisfare le esigenze cautelari di cui all’articolo 321 cod. proc. pen. e, dall’altro, allo scopo di mantenere immutato lo stato dei luoghi. Osserva che, nel rigettare l’istanza di dissequestro, il G.i.p. avrebbe modificato la natura del provvedimento, adottandone uno del tutto diverso, che comporterebbe una modifica in peggio del vincolo cautelare inizialmente imposto, rendendo lo strumento talmente invasivo da precludere, addirittura, la conservazione del bene dagli agenti atmosferici, condannandolo ad un definitivo deterioramento pur in mancanza un definitivo giudizio. Rileva, inoltre, che l’impugnazione del provvedimento innanzi al Tribunale risulterebbe ammissibile, in quanto il diniego delle misure conservative richieste non sarebbe attinente alle ordinarie modalità esecutive della misura cautelare reale, perché ne modificherebbe la portata, rendendo quindi appellabile il provvedimento ai sensi dell’articolo 322-bis cod. proc. pen Assume, inoltre, che essendo stata nominata custode giudiziario del manufatto, il provvedimento emesso le impedirebbe l’esercizio della funzione attribuitale e, segnatamente, quella di garantire la conservazione del bene sequestrato. Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso. In data 30/5/2018 ha depositato memoria ad ulteriore sostegno delle proprie ragioni. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La ricorrente basa le proprie censure su un presupposto non rispondente al vero e, cioè, che il provvedimento di diniego di interventi asseritamente manutentivi da eseguire sul bene in sequestro, emesso dal Giudice per le indagini preliminari, ne avrebbe stravolto le originarie finalità, rendendolo conseguentemente suscettibile di impugnazione mediante appello ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen In realtà, una simile evenienza non trova alcuna conferma nel contenuto del provvedimento impositivo della misura cautelare reale, che la ricorrente ha pure allegato in copia al ricorso, unitamente al verbale di sequestro di iniziativa predisposto dalla polizia giudiziaria. 3. Occorre peraltro osservare, a tale proposito, che le finalità del sequestro preventivo sono indicate chiaramente dalla legge e non possono essere diversamente individuate dal giudice che dispone la misura cautelare reale. L’art. 321 cod. proc. pen., come è noto, stabilisce che il sequestro preventivo può essere disposto quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati, nonché quando oggetto della misura è un bene suscettibile di confisca. 4. Orbene, nel provvedimento che riguarda il caso in esame, il giudice, dopo aver dato atto della sussistenza del fumus - dei reati oggetto di provvisoria incolpazione, stante l’esecuzione di opere edilizie in assenza dei necessari titoli abilitativi, ha chiaramente indicato la sussistenza di un concreto pericolo di aggravamento delle conseguenze dannose degli illeciti, trattandosi di opere ancora non ultimate, delle quali occorre impedire la prosecuzione , così correttamente attenendosi alla lettera della legge. Vero è che nel verbale del sequestro eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria e successivamente convalidato viene specificato che le opere erano sequestrate non solo per le ricordate finalità preventive, ma anche per evitare che lo stato dei luoghi potesse alterarsi o comunque modificarsi, ma tale specificazione non era certo vincolante per il Pubblico Ministero né, tanto meno, per il Giudice per le indagini preliminari. Invero, come si è già avuto modo di osservare, la qualificazione come probatorio o preventivo del sequestro operato in via d’urgenza dalla polizia giudiziaria rientra tra i poteri del Pubblico Ministero Sez. 4, n. 21000 del 26/4/2016, Scifo, Rv. 266863. Conf. Sez. 3, n. 26916 del 14/5/2009, Viola e altri, Rv. 244241 Sez. 6, n. 2061 del 17/12/2003 dep. 2004 , Di Maio, Rv. 227896 Sez. 3, n. 1038 del 30/3/1995, Viola, Rv. 202953 . 5. Dopo l’esecuzione della misura, come si rileva dal contenuto del provvedimento impugnato e del ricorso, l’indagata ha richiesto il dissequestro temporaneo al fine di eseguire opere tese a tutelare gli elementi della copertura sottoposti a deterioramento per effetto degli agenti atmosferici , come si evince dal parere contrario del Pubblico Ministero, pure allegato in copia al ricorso, nel quale si evidenzia come il provvedimento richiesto non sia necessario, in quanto finalizzato alla conservazione del piano di copertura del fabbricato che risultava eseguito senza titolo. Il Giudice per le indagini preliminari, aderendo a quanto prospettato dall’ufficio di Procura, ha respinto la richiesta osservando che le stesse opere di consolidamento, oltre ad essere anch’esse sprovviste di titolo abilitativo, andrebbero paradossalmente a salvaguardare un bene edificato del tutto illecitamente. 6. Ciò posto, va evidenziato che il dissequestro temporaneo , spesso adottato nella prassi, attiene certamente, come correttamente osservato dal Tribunale nel provvedimento impugnato, alle modalità di esecuzione del sequestro preventivo. Invero non può certo attribuirsi rilievo alla terminologia adottata dissequestro temporaneo per ritenere che eventuali istanze in tal senso debbano ritenersi correlate alla verifica della sussistenza o della permanenza dei presupposti per l’applicazione della misura cautelare reale. Come è stato già ricordato, infatti, tanto con il riesame avverso il decreto genetico del sequestro preventivo, quanto con l’appello avverso le successive ordinanze nella stessa materia, i soggetti legittimati possono far valere le proprie ragioni in ordine all’esistenza o alla persistenza dei presupposti di applicazione di quella misura cautelare reale, ciò potendosi indirettamente desumere dal fatto che l’art. 321, comma 3 cod. proc. pen., cui l’art. 322-bis è collegabile, si riferisce alla istanza con la quale si chieda la revoca del sequestro preventivo per la mancanza, eventualmente anche sopravvenuta, delle condizioni originarie di applicabilità della stessa misura così, in motivazione, Sez. 6, n. 16170 del 2/4/2014, Stollo, Rv. 259769 . La figura del dissequestro temporaneo al di là del nome, ha lo scopo, così come l’autorizzazione al temporaneo accesso ai luoghi in sequestro sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria ed altre similari procedure, di consentire il momentaneo accesso alle cose in sequestro per le finalità di volta in volta prospettate ed oggetto di valutazione da parte di chi riceve l’istanza, al fine di impedire che un eventuale accoglimento si risolva, sostanzialmente, nel consentire la ripresa dell’attività illecita interrotta dall’apposizione del vincolo. Deve quindi escludersi che il dissequestro temporaneo faccia venir meno, seppure per un periodo di tempo limitato e prestabilito, il vincolo originariamente imposto, risolvendosi, nella sostanza, nella possibilità di accedere temporaneamente al bene con modalità rigorosamente prestabilite e non derogabili. Si tratta, conseguentemente di attività riguardante le modalità esecutive del sequestro ed, in quanto tali, impugnabili con la procedura dell’incidente di esecuzione Sez. 2, n. 44504 del 3/7/2015, Steccato Vattumè, Rv. 265103 Sez. 6, n. 16170 del 2/4/2014, Stollo, Rv. 259769 Sez. 3, n. 26729 del 23/3/2011, Lannino, Rv. 250637 . 7. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 duemila in favore della Cassa delle ammende.