L’omessa considerazione dell’adesione all’astensione dalle udienze, inviata a mezzo PEC, determina una nullità assoluta

Istanza di adesione all’astensione dalle udienze proclamata a livello nazionale ignorata dalla Corte d’Appello. Non vi sono dubbi, secondo la Cassazione, sulla modalità corretta adottata dal difensore che, nel rispetto di quanto disposto nel decreto di citazione per il giudizio, aveva inviato l’istanza di adesione a mezzo PEC all’indirizzo di posta certificato della Corte territoriale. Conseguenze la sentenza di condannata decisa, ingiustamente, in assenza del difensore deve essere annullata.

Sul tema la Cassazione con sentenza n. 37090/18, depositata il 1° agosto. Il fatto. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione di condannata della Corte d’Appello di Torino per il reato di cui all’art. 609- bis, lamentando con il primo motivo di ricorso il mancato accoglimento da parte della Corte territoriale dell’istanza di rinvio dell’udienza in seguito ad adesione all’astensione dalle udienze proclamata a livello nazionale dall’Unione della Camere Penali. La Cassazione, analizzando il caso di specie, ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, assorbente le altre doglianze. Istanza di adesione all’astensione inviata a mezzo PEC. In particolare, rileva la Suprema Corte, dalla certificazione prodotta dalla ricorrente risulta che lo stesso aveva tempestivamente trasmesso a mezzo PEC l’adesione all’astensione alla Corte d’Appello e l’invio alla posta certificata veniva accettato dal sistema. Nonostante ciò il processo d’appello veniva celebrato senza dare atto dell’istanza difensiva e con la nomina di un difensore d’ufficio. Tanto premesso gli Ermellini hanno ricordato che secondo consolidato principio l’omessa considerazione dell’istanza difensiva di adesione all’astensione dalle udienze, adesione che avrebbe peraltro imposto il rinvio del processo, tanto più ove si consideri che l’imputato era assistito da un unico difensore e non vi erano altre parti, determina il difetto di assistenza dell’imputato, con la conseguente nullità assoluta artt. 178, comma 1, lett. c e 179, comma 1 c.pc. . Precisa la Cassazione che non può neanche ritenersi scorretta la modalità di inoltro dell’istanza in esame in quando il decreto di citazione per il giudizio di appello recava espressamente la dictura che eventuali impedimenti o istanze andavano comunicati esclusivamente” mediante invio delle relative istanze all’indirizzo di posta elettronica certificata , indirizzo correttamente utilizzato dal difensore per l’invio dell’istanza. Pertanto il Supremo Collegio ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e dispone gli atti ad altra Sezione della Corte d’Appello per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 aprile – 1 agosto 2018, n. 37090 Presidente Aldo Cavallo – Relatore Fabio Zunica Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 3 aprile 2017, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del 5 giugno 2012 con cui il Tribunale di Verbania aveva condannato A.E. alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione in ordine al reato di cui all’art. 609 bis cod. pen., ritenuta l’ipotesi di minore gravità di cui all’ultimo comma, perché, mediante violenza, consistita nel prendere di sorpresa R.L. e nel bloccarle un braccio, la costringeva a subire un atto sessuale, palpandole il sedere e toccandole la vagina, fatto commesso il omissis in . 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, A. , tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi. Con il primo, la difesa lamenta il mancato accoglimento da parte della Corte di appello dell’istanza di rinvio dell’udienza del 13 aprile 2017, per la quale era stata manifestata l’adesione all’astensione dalle udienze proclamata a livello nazionale dall’Unione delle Camere penali dal 10 al 14 aprile 2017. L’adesione all’astensione era stata tempestivamente inviata alla Corte di appello il 4 aprile 2017 a mezzo p.e.c. all’indirizzo di posta elettronica certificata della Corte, ma della stessa non si era tenuto conto, nonostante la regolarità dell’invio, comprovata dalla documentazione allegata al ricorso. Con il secondo motivo, viene eccepita la nullità della sentenza di primo grado per contrasto tra motivazione e dispositivo, rilevandosi che nel dispositivo la pena irrogata era stata quantificata in anni 1 e mesi 10 di reclusione, mentre nella motivazione, redatta peraltro contestualmente all’emissione del dispositivo, la pena era stata determinata in anni 1 e mesi 8 di reclusione. Con il terzo motivo, speculare a quello precedente, si contesta l’omessa risposta della Corte di appello alla censura formulata rispetto al contrasto tra motivazione e dispositivo, osservandosi che i giudici di secondo grado non si erano confrontati con l’obiezione difensiva secondo cui il principio della prevalenza del dispositivo non vale in caso di motivazione contestuale. Con il quarto motivo, la difesa censura la valutazione di attendibilità della persona offesa, il cui racconto presenterebbe diverse incongruenze che non sarebbero state adeguatamente esaminate dalle decisioni di merito, tanto più che non era stato sentito durante le indagini l’unico teste oculare, ovvero il paziente M.S. ricoverato nella stanza dove sarebbe accaduto il fatto, deceduto pochi giorni prima della presentazione della querela della R. . Con il quinto motivo, infine, viene censurata la mancata concessione delle attenuanti generiche, evidenziandosi che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, il comportamento processuale del ricorrente non era stato affatto commendevole, essendosi egli limitato a proclamare la sua innocenza fornendo una spiegazione sulla possibile ragione delle accuse rivolte a suo carico a fronte di una domanda del P.M., in attuazione del suo legittimo diritto di difesa. Considerato in diritto 1. È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. 2. Risulta dagli atti che il 4 aprile 2017 il difensore dell’imputato, in vista dell’udienza di trattazione dell’appello fissata il 13 aprile 2017, inviava all’indirizzo di posta elettronica certificata della Corte di appello la dichiarazione di adesione all’astensione dalle udienze proclamata il 17 marzo 2017 dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane per i giorni 10, 11, 12, 13 e 14 aprile 2017, astensione alla quale aveva aderito, con delibera resa in data 22 marzo 2017, anche la Camera Penale di Verbania di cui fa parte il difensore di A. . Dalla certificazione prodotta dalla difesa, risulta che il messaggio trasmesso dal difensore veniva accettato dal sistema alle 13.02 dello stesso 4 aprile 2017. Ciononostante, all’udienza del 13 aprile 2017, il processo di appello veniva celebrato senza dare atto dell’istanza difensiva di adesione all’astensione, avendo la Corte territoriale nominato all’appellante un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97 comma 4 cod. proc. pen., definendo il giudizio di secondo grado. Orbene, l’omessa considerazione dell’istanza difensiva di adesione all’astensione dalle udienze, adesione che avrebbe peraltro imposto il rinvio del processo, tanto più ove si consideri che l’imputato era assistito da un unico difensore e non vi erano altre parti, determina il difetto di assistenza dell’imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui agli art. 178, comma 1 lett. c e 179 comma 1 cod. proc. pen. cfr. Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, Rv. 265483 . Né può ritenersi irrituale la modalità di inoltro dell’istanza in esame, posto che il decreto di citazione per il giudizio di appello recava espressamente la dicitura che eventuali impedimenti o istanze andavano comunicati esclusivamente mediante invio delle relative istanze all’indirizzo di posta elettronica certificata, indirizzo che risulta essere proprio quello utilizzato dal difensore per l’invio dell’istanza ovvero sez2.penale.ca.torino at giustiziacert.it . Peraltro non c’è dubbio che l’istanza sia pervenuta correttamente, posto che la stessa, evidentemente per un disguido di cancelleria, è stata inserita nel fascicolo processuale il 4 maggio 2017, cioè dopo l’udienza del 13 aprile 2017. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti, per l’ulteriore corso,ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.