Omicidio stradale e l’obbligatoria revoca della patente di guida

Per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. consegue, obbligatoriamente, la revoca della patente di guida e ciò anche ove sia concessa la sospensione condizionale della pena.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 36759/18 depositata il 31 luglio in merito ad una causa avente ad oggetto il ricorso di un imputato di omicidio stradale al quale, oltre alla pena concordata tra Il Gip e il Pm ai sensi dell’art. 444 c.p.p., veniva disposta anche la revoca della patente di guida. La decisione della Suprema Corte sul contrasto di più norme. Nel caso in esame in cui ad intervenire è la diversa normativa del codice di procedura penale e del codice della strada, la Corte di Cassazione ha precisato che il primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 d. lgs. n. 285/1992 non sono in contraddizione con il quarto periodo dello stesso comma, poiché i primi tre valgono da norma transitoria, ossia segnalano che per i fatti commessi in epoca antecedente rispetto alla novella legislativa introdotta dalla l. n. 41/2016, in vigore dal 25 marzo 2016, in relazione ai quali non può retroagire la più grave sanzione della revoca, successivamente introdotta, continua a trovare applicazione la sanzione amministrativa, in precedenza prevista, della sospensione della patente di guida . Proseguono gli Ermellini sottolineando che la revoca della patente di guida opera in caso di accertata violazione degli artt. 589- bis e 590- bis c.p. che riguardano l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime, mentre la sospensione opera per gli altri casi, pure previsti dal codice della strada, in cui si verificano danni alla persona .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 febbraio – 31 luglio 2018, n. 36759 Presidente Izzo – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1. Il G.i.p. del Tribunale di Latina il 10 aprile 2017 ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a M.R. , imputato di omicidio stradale art. 589-bis cod. pen., introdotto dall’art. 1, comma 1, della legge 23 marzo 2016, n. 41, in vigore dal 25 marzo 2016 , fatto commesso il omissis , la pena concordata con il Pubblico Ministero ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 222, comma 2, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come riformato dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, la revoca della patente di guida. 2. Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite difensore, che si affida ad un unico motivo, con il quale denunzia violazione di legge art. 222 del d. lgs. n. 285 del 1992 . Premette il ricorrente che il G.u.p. quale sanzione accessoria ha disposto la revoca della patente di guida, ai sensi dell’art. 222 del d. lgs. n. 285 del 1992 nel testo in vigore al momento dell’accadimento per cui è processo. Osserva che il legislatore, al comma 1 dell’art. 222 del d. lgs. n. 285 del 1992, individua nella sospensione e nella revoca della patente le due sanzioni accessorie per i reati connessi alle violazioni del codice della strada, per poi raccordarle, al comma 2, alle singole fattispecie previste dal codice penale, prevedendo, in particolare, per l’omicidio colposo la sospensione della patente sino a quattro anni prosegue, poi, prevedendo che alla condanna per l’omicidio stradale di cui all’art. 589-bis cod. pen. consegua la revoca della patente. Attesa la difficile decodificabilità dell’art. 222 d. lgs. n. 285 del 1992, il ricorrente, esclusa comunque la possibilità di applicare retroattivamente le sanzioni accessorie, propone tre possibili interpretazioni della norma in questione, due delle quali stima, tuttavia, impraticabili. La prima lettura - ritiene - è la seguente la sospensione della patente sino a quattro anni per l’omicidio colposo potrebbe avere natura cautelare e sarebbe destinata a trasformarsi in revoca allorché intervenga la condanna definitiva. Tale opzione sarebbe, però, vistosamente inconciliabile con quanto disposto dall’art. 222, comma 2-bis, del d. lgs. n. 285 del 1992, secondo il quale La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale . La seconda si potrebbe - prosegue il ricorrente - ipotizzare che la sospensione della patente sino a quattro anni sia applicabile al solo omicidio colposo diverso da quello stradale di cui all’art. 589-bis cod. pen. Anche tale interpretazione, però, non sarebbe praticabile, in quanto il primo comma dell’art. 222 del d. lgs n. 285 del 1992 lega inscindibilmente le due sanzioni accessorie alle violazioni afferenti il codice della strada, sottolineandosi da parte della difesa di M. che sarebbe paradossale applicare la sospensione della patente dopo un omicidio colposo che non presupponga violazione dei precetti che disciplinano la circolazione stradale come, ad es., dopo un omicidio colposo per colpa medica. Il ricorrente propone, dunque, una soluzione fondata sul canone generale dell’interpretazione più favorevole al reo, ergo applicazione non già della revoca ma della sospensione della patente nella misura di due terzi della durata massima di quattro anni, cioè di due anni ed otto mesi, per effetto della riduzione premiale da applicarsi per il rito prescelto ai sensi dell’art. 222, comma 2-bis, del d. lgs. n. 285 del 1992 . Chiede, dunque, che, condivisa l’interpretazione che si propone, provveda direttamente nel senso auspicato la Corte di legittimità ovvero che la sentenza sia annullata con rinvio, limitatamente alla revoca della patente, affinché il Giudice di merito provveda ad applica la sospensione in luogo della revoca. 3. Il Procuratore generale della S.C. nella requisitoria scritta del 16-17 novembre 2017 ha domandato dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso, con il quale il difensore pone il serio problema della apparente illogicità e contraddittorietà della previsione della sospensione della patente di guida quando dal fatto derivi la morte di una persona art. 222, comma 2, terzo periodo, del d. lgs. n. 285 del 1992 , mentre per la violazione degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen si prevede la revoca del titolo abilitativo art. 222, comma 2, quarto periodo , è, a ben vedere, infondato, per le ragioni che si illustrano. 2. È, naturalmente, necessario prendere le mosse dal dato normativo. L’art. 222 del d. lgs. n. 285 del 1992 nuovo codice della strada , la cui rubrica è Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati , modificato dall’art. 1, comma 6, della richiamata legge n. 41 del 2016 recante la Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 , ai primi tre commi prevede 1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente. 2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza. 2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino ad un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale . E con riferimento all’art. 222 del d. lgs. n. 285 del 1992 si è già, opportunamente, puntualizzato da parte della S.C. v. Sez. 4, n. 36079 del 16 marzo 2017, ric. P.G. C. App. Sassari in proc. Spanu, non mass. quanto segue Con riferimento al reato di omicidio stradale aggravato incorre in inosservanza di legge il giudice di merito il quale non fa applicazione della disciplina generale, sancita dall’art. 222 C.d.S., anch’essa modificata a seguito della entrata in vigore della legge introduttiva dell’omicidio stradale, la quale prevede la revoca della patente di guida per tutte le ipotesi ivi contemplate. In particolare l’art. 222 Cod. della Strada prevede al comma II quarto periodo che alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli art. 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena Pacifica poi è la giurisprudenza, formatasi già sotto il vigore del previgente testo dell’art. 222 Cod. strada, secondo cui alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria debba provvedere, anche officiosamente, il giudice che applica la pena, benché le parti dell’accordo processuale non la abbiano considerata, trattandosi di effetto penale della pronuncia sez. IV, 9,12.2003, PG in proc. Augusto, Rv. 227910 e che in mancanza di tale previsione possa provvedere, a seguito di ricorso del pubblico ministero, lo stesso giudice di legittimità con l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e con la diretta applicazione della revoca della patente, trattandosi di statuizione priva di profili di discrezionalità sez. IV, 19.11.2015, PG in proc. Greco, Rv. 265431 punti nn. 1 e 2 del considerato in diritto . 3. Ciò posto, non risulta accoglibile la soluzione proposta dal ricorrente, il cui ragionamento - sullo specifico punto in maniera corretta e condivisibile esclude la possibilità sia di considerare la sospensione di cui all’art. 222, comma 2, secondo periodo, del d. lgs. n. 285 del 1992 una misura di natura cautelare, destinata a mutarsi in revoca per effetto del definitivo accertamento di responsabilità per inconciliabilità con quanto disposto dall’art. 222, comma 2-bis, del d. lgs. n 285 del 1992 , sia di applicare la sospensione della patente sino a quattro anni all’omicidio colposo diverso da quello stradale perché l’art. 222, comma 1, del d. lgs. n. 285 del 1992 prevede che Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida . 3.1. Tanto precisato, la contraddittorietà lamentata dalla difesa di M. tra la previsione da parte dell’art. 222, comma 2, terzo periodo, del d. lgs. n. 285 del 1992, della sospensione della patente, quando dal fatto derivi la morte di una persona, e quella di cui all’art. 222, comma 2, quarto periodo, del medesimo d. lgs., della revoca per la violazione dell’art. 589-bis, oltre che dell’art. 590-bis, cod. pen., non è, a ben vedere, tale. 3.2. Si osserva che i primi tre periodi del comma 2 dell’art. 222 del d. lgs. n. 285 del 1992 sono rimasti immutati rispetto alla disciplina previgente all’art. 1, comma 6, della richiamata legge n. 41 del 2016, che invece ha sostituito integralmente - per quanto in questa sede rileva - il quarto periodo con i tre periodi che si sono riferiti testualmente al punto n. 2 del ritenuto in diritto . 3.3. Rileva il Collegio come la dottrina più attenta già nell’immediatezza dell’adozione della novella ha segnalato che si deve a mera svista compilativa del legislatore la circostanza, invero singolare, che la previsione della sospensione della patente di guida per i casi di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime sia rimasta in vigore, anche se subito dopo è prevista per tali ipotesi la revoca della patente. 3.4. Ebbene, condividendosi appieno il rilievo della dottrina e preso atto del chiaro errore del legislatore, lo sforzo dell’interprete, tuttavia, può e deve essere proteso a risolvere l’aporia in effetti esistente alla stregua degli ordinari canoni ermeneutici, attribuendo alla - pur infelice - previsione dell’art. 222 d. lgs. n. 285 del 1992 un significato logico, che appare essere duplice da un lato, essa può valere da norma transitoria per quanto anomala nella strutturazione , nel senso, cioè, di segnalare all’interprete e all’operatore pratico che per i fatti commessi in epoca antecedente rispetto alla novella legislativa in vigore dal 25 marzo 2016 , in relazione ai quali, evidentemente, non può retroagire la più grave sanzione della revoca, successivamente introdotta, continua a trovare applicazione la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida così interpretati, i primi tre periodi del comma 2 dell’art. 222 del d. lgs. n. 285 del 1992 perderanno di utilità allorché siano esauriti i processi per i fatti posti in essere sino al 24 marzo 2016 ovvero sia maturata la prescrizione dall’altro, esiste un’altra lettura possibile accanto a quelle già condivisibilmente escluse dal ricorrente, e cioè che la revoca della patente di cui al quarto e al quinto periodo del comma 2 dell’art. 222 d. lgs. n. 285 del 1992 operi, in ragione dell’espresso richiamo da parte della norma, in caso di accertata violazione degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., che incriminano, rispettivamente l’ omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime , mentre la sospensione debba operare per gli altri casi, pure previsti dal codice della strada, in cui si verificano danni alla persona valorizzando in tale senso la portata del comma 1 dell’art. 222 del d. lgs. n. 285 del 1992 , come, ad esempio, allorché sia accertata la violazione da parte dell’imputato dell’art. 9-ter, comma 2, del codice della strada, che punisce la violazione del divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore cui consegua la morte di una o più persone ovvero lesioni personali ipotesi che, come puntualizzato già da Sez. 4, n. 43832 del 16/05/2014, Spiga, Rv. 260600, e, più recentemente, da Sez. 4, n. 16610 del 14/01/2016, Raco e altro, Rv. 266960, non costituisce una circostanza aggravante della fattispecie prevista dal comma primo del citato art. 9-ter ma, in realtà, una fattispecie autonoma di reato nella quale l’evento morte ovvero lesioni è elemento costitutivo dell’illecito penale . Ragionando in tal senso, può attribuirsi un senso effettivo alla, pur non lineare, previsione in commento. 4.Possono, dunque, affermarsi i seguenti principi di diritto il primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non sono in contraddizione con la previsione del quarto periodo del comma 2 dell’art. 222 del d. lgs. n. 285 del 1992, introdotto dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, in quanto i primi tre valgono da, seppure anomala, norma transitoria, nel senso, cioè, di segnalare che per i fatti commessi in epoca antecedente rispetto alla novella legislativa introdotta dalla legge n. 41 del 2016, in vigore dal 25 marzo 2016, in relazione ai quali non può retroagire la più grave sanzione della revoca, successivamente introdotta, continua a trovare applicazione la sanzione amministrativa, in precedenza prevista, della sospensione della patente di guida la revoca della patente di guida di cui al quarto e al quinto periodo del comma 2 dell’art. 222 d. lgs. n. 285 del 1992 opera in caso di accertata violazione degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., che incriminano, rispettivamente l’ omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime , mentre la sospensione opera per gli altri casi, pure previsti dal codice della strada, in cui si verificano danni alla persona arg. ex art. 222, comma 1, del d. lgs. n. 285 del 1992 , come, ad esempio, allorché sia accertata la violazione da parte dell’imputato dell’art. 9-ter, comma 2, del codice della strada, che incrimina a titolo di reato autonomo la violazione del divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore cui consegua la morte di una o più persone ovvero lesioni personali . 5. Non vi è dubbio, allora, alla stregua delle precisazioni di cui sopra, che debba trovare applicazione nel caso di specie l’art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. n. 285 del 1992 in vigore al momento di commissione del fatto di reato , che prevede, appunto, che alla condanna ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli art. 589-bis e 590-bis cod. pen. consegua, obbligatoriamente, la revoca della patente di guida, e ciò anche ove sia concessa, come in effetti avvenuto, la sospensione condizionale della pena art. 222, comma 2, quinto periodo, del d. lgs. n. 285 del 1992 . 6. Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e, per legge art. 616 cod. proc. pen. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.