Il potere del giudice nell’utilizzo probatorio della dichiarazione testimoniale

La dichiarazione testimoniale nel corso del giudizio, purché sia credibile e riferita a fatti specifici di diretta cognizione, non ha bisogno, per l’utilizzo probatorio, di riscontri provenienti dall’esterno.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 36437/18 depositata il 30 luglio pronunciandosi in una causa il cui ricorrente, il Procuratore Generale della Repubblica, chiede l’annullamento della sentenza impugnata con cui il giudice riteneva necessario un riscontro documentale alla testimonianza resa da un Ufficiale della polizia giudiziaria in merito all’esistenza di un provvedimento del Questore che ordinava l’allontanamento dell’imputato dal territorio nazionale. L’utilizzo delle dichiarazioni testimoniali. È ormai orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte quello secondo cui, ai fini dell’utilizzazione probatoria delle dichiarazioni testimoniali, queste, purché siano credibili e riferite a fatti specifici di diretta cognizione, non hanno bisogno di riscontri esterni, in quanto il giudice deve presumere che il testimone abbia correttamente riferito quanto sa, in assenza di riconoscibili elementi idonei a giustificare il sospetto di dichiarazioni consapevolmente false, e limitarsi a verificare la compatibilità tra il contenuto delle suddette dichiarazioni e le altre risultanze probatorie. Inoltre, quando il giudice ritiene insufficienti gli elementi probatori acquisiti con le dichiarazioni testimoniali ha il dovere di esplicitare le ragioni per cui ritenga di non procedere, ex art. 507 c.p.p., e disporre l’assunzione di nuovi mezzi di prova per supplire all’inerzia della parti o a carenze probatorie, quando le stesse incidono in maniera determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio . La sentenza va, quindi, annullata con rinvio al Giudice di Pace.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 9 aprile – 30 luglio 2018, n. 36437 Presidente Mazzei – Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di Trieste ha assolto per insussistenza del fatto H.L. dal reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998. 2. Ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Trieste che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, deducendo la violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., avendo il giudice ritenuto necessario un riscontro documentale alla testimonianza dell’operante in merito alla esistenza del provvedimento del Questore che ordinava l’allontanamento dell’imputato dal territorio nazionale. Considerato in diritto 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato. 1.1. Il Giudice di pace ha ritenuto insufficiente dal punto di vista probatorio la dichiarazione testimoniale resa dall’ufficiale di polizia giudiziaria in merito agli accertamenti dallo stesso svolti in occasione del controllo dell’imputato il testimone ha riferito di avere proceduto, in data 1 marzo 2016, al controllo e all’identificazione dell’imputato che risultava colpito dal provvedimento di espulsione emesso dal Questore in data 17 dicembre 2015. In particolare, il Giudice di pace ha ritenuto tale testimonianza priva del necessario riscontro documentale , non essendo stato prodotto dal Pubblico ministero il provvedimento del Questore. 1.2. Il Giudice di pace, che non ha espresso alcun dubbio sulla credibilità e attendibilità del testimone, non ha esercitato i propri poteri istruttori di cui all’art. 507 cod. proc. pen 2. Costituisce consolidato canone ermeneutico l’affermazione che le dichiarazioni testimoniali, purché credibili e riferite a fatti specifici di diretta cognizione, non necessitano, in vista dell’utilizzazione probatoria, di riscontri esterni perché, in assenza di specifici e riconoscibili elementi idonei a giustificare il sospetto di dichiarazioni consapevolmente false, il giudice deve presumere che il testimone abbia correttamente riferito quanto a sua effettiva conoscenza e deve limitarsi a verificare la compatibilità tra il contenuto delle dichiarazioni testimoniali e le altre risultanze probatorie Sez. 2, n. 16627 del 28/02/2007, Calderone, Rv. 236652 . 2.1. D’altra parte, la giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata ad affermare che il giudice ha il dovere di esplicitare le ragioni per le quali ritenga di non procedere ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., in quanto il potere di disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova rientra nel compito del giudice di accertare la verità ed ha la funzione di supplire all’inerzia delle parti o a carenze probatorie, quando le stesse incidono in maniera determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio Sez. 3, n. 50761 del 13/10/2016, P.M. in proc. Negro, Rv. 268606 . 3. In forza di tali premesse, quindi, la sentenza impugnata risulta affetta da un doppio vizio che ne impone l’annullamento. Nel giudizio di rinvio il Giudice di pace, in diversa persona fisica, si atterrà ai seguenti principi di diritto le dichiarazioni testimoniali dell’ufficiale di polizia giudiziaria, purché credibili e riferite a fatti specifici, non necessitano, in vista dell’utilizzazione probatoria, di riscontri . il giudice, qualora ritenga insufficienti gli elementi probatori acquisiti mediante la dichiarazione testimoniale dell’ufficiale di polizia giudiziaria in merito all’esistenza di un fatto giuridico - presupposto all’oggetto dell’accertamento - del quale l’operante abbia avuto conoscenza per ragioni di ufficio, ha il dovere di esplicitare le ragioni per le quali ritenga di non procedere ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., in quanto il potere di disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova rientra nel compito del giudice di accertare la verità ed ha la funzione di supplire all’inerzia delle parti o a carenze probatorie, quando le stesse incidono in maniera determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio . 3.2. La sentenza va, dunque, annullata con rinvio al Giudice di pace di Trieste, in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Trieste, in diversa persona fisica.