Si considera omessa la notifica inviata all’indirizzo PEC di un altro difensore, omonimo del domiciliatario

La notifica telematica nel processo penale è stata introdotta dall’art. 16 d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012, il cui comma 4 stabilisce che si procede a notificazione alla persona offesa diversa dall’imputato nello stesso modo in cui le comunicazioni e le notificazioni sono fatte nei procedimenti civili, precisando che la relazione di notificazione viene redatta automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 36105/18 depositata il 27 luglio. Il caso. La Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale con cui l’imputato veniva condannato per il reato di lesioni. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione denunciando la nullità assoluta della decisione di secondo grado, avendo egli eletto domicilio presso lo studio del proprio difensore di fiducia, non aveva ricevuto notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore domiciliatario. Successivamente aveva verificato che la suddetta notifica era stata inviata via PEC all’indirizzo di un altro difensore, omonimo del proprio difensore domiciliatario. La notifica a mezzo PEC nel processo penale. La possibilità di notificare telematicamente al difensore la copia dell’atto destinata all’imputato è stata sancita dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, che ha ritenuto che l’esclusione della possibilità di utilizzare la PEC per le notificazioni all’imputato deve essere riferita solamente alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante consegna della copia al difensore, seppure nell’interesse dell’assistito . In particolare, nella fattispecie, si deve desumere che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato ad un indirizzo PEC sbagliato dovuto ad un errore della Cancelleria che non ha correttamente individuato tra i due omonimi chi fosse l’effettivo difensore dell’imputato ne consegue che la notifica all’imputato debba considerarsi omessa, non avvenuta, in quanto non idonea a determinare la conoscenza dell’atto notificato in capo all’imputato. Pertanto, la Suprema Corte accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello per nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 maggio – 27 luglio 2018, n. 36105 Presidente Vessichelli – Relatore Borrelli Ritenuto in fatto 1. Il 2 marzo 2017, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Avellino con la quale G.N. era stato condannato per il reato di lesioni ai danni di R.G 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, il 2 marzo 2017, l’imputato personalmente, lamentando la nullità assoluta della sentenza di appello perché, avendo egli eletto domicilio, nell’atto di appello, presso lo studio del proprio difensore Avv. R. B. con studio in omissis iscritto al consiglio dell’ordine degli avvocati di Ariano Irpino, fino alla soppressione del Tribunale , non aveva ricevuto notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore domiciliatario. Successivamente aveva verificato, dal fascicolo processuale, che la notifica del decreto anzidetto era stata inviata via PEC all’indirizzo di un altro difensore, l’Avv. R. B. del foro di Foggia, omonimo del proprio difensore domiciliatario. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato 1.1. In premessa va ricordato che l’introduzione, nel processo penale, delle notifiche telematiche è frutto dell’art. 16 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2012, n. 221, il cui comma 4, dopo aver previsto che le comunicazioni e le notificazioni nei procedimenti civili siano effettuate a cura della cancelleria esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, ha stabilito che allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, cod. proc. pen., precisando che la relazione di notificazione viene redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria. Tale sistema di notifica è operativo presso i tribunali e le corti di appello dal 15 dicembre 2014, come stabilito dalla lettera c bis del comma 9 dell’art. 16 cit., introdotto dalla legge 28 dicembre 2012, n. 228. Rispetto al suddetto assetto normativo, va precisato che la possibilità di notificare telematicamente al difensore la copia dell’atto destinata all’imputato nel caso di domiciliazione presso il professionista è stata sancita dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto che la disposizione di cui all’art. 16, comma quarto, d.l. 16 ottobre 2012 n. 179, che esclude la possibilità di utilizzare la PEC per le notificazioni all’imputato, vada riferita esclusivamente alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante consegna al difensore, seppure nell’interesse dell’assistito Sez. 4, n. 40907 del 19/09/2016, Baldissarri, Rv. 268340 Sez. 4, n. 16622 del 31/03/2016, Severi, Rv. 266529 . Per attuare detto sistema, gli uffici giudiziari sono stati forniti dell’applicativo S.N.T. Sistema Notifiche Telematiche , sistema in uso anche alla Corte di appello di Napoli, come si evince dalle caratteristiche dell’artefatto l’atto originale dell’autorità giudiziaria da notificare viene scansionato, inserito nel sistema, classificato e inviato tramite la PEC di sistema agli indirizzi inseriti in REGINDE registro generale indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia ai sensi del DM 44/2011, che contiene i dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni . L’invio della PEC viene registrato nel sistema con un numero, attribuito in ordine cronologico e con un id all’esito dell’invio il sistema genera la ricevuta, il cd. artefatto, appunto, che viene accluso agli atti del procedimento, nel quale sono contenuti i dati relativi alla notifica effettuata e l’esito della stessa e che è l’unico documento ufficiale che resta nel fascicolo e da cui possono ricavarsi le informazioni per la verifica della correttezza della notifica. La Cancelleria che ha effettuato la notifica, di contro, interrogando il sistema, ha sempre la possibilità di risalire a quale atto fosse allegato alla mail di notifica. 1.2. Ebbene, chiarito il funzionamento del sistema, nel caso di specie, la deduzione difensiva circa il difetto di notifica all’imputato della citazione per la prima udienza di appello è riscontrata da quanto si evince dal fascicolo - nella nomina apposta in calce all’atto di appello presentato dall’Avv. R. B. con studio a OMISSIS è contenuta l’elezione di domicilio che l’imputato ha fatto presso lo studio del difensore sia nell’intestazione dell’atto che nella nomina, poi, l’indirizzo PEC dell’avvocato B. è stato indicato come R B. at ordineavvocatiarianoirpino.org. - come si evince dall’artefatto, il decreto di citazione per il giudizio di appello, benché recasse l’indicazione della domiciliazione dell’imputato presso l’Avv. R. B. da omissis , è stato notificato - il primo ottobre 2015 - con il sistema delle notifiche telematiche all’Avv. R. B. del foro di Foggia, all’indirizzo PEC B R. at avvocatifoggia.legalmail.it. Tale artefatto, come sostenuto nel ricorso, è diverso da quello relativo alla notifica dell’estratto contumaciale, correttamente notificato al difensore domiciliatario il 25 gennaio 2017 all’indirizzo R B. at ordineavvocatiarianoirpino.org - il codice fiscale degli avvocati indicato nei due artefatti è effettivamente differente, il che testimonia che si tratta di due professionisti diversi - nel corso del processo di appello, l’imputato non è comparso ed è stato dichiarato contumace parimenti non è comparso il suo difensore. 2. Fatta questa premessa ricostruttiva, se ne deve desumere che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato ad un indirizzo PEC sbagliato, verosimilmente per una non corretta individuazione, da parte della Cancelleria, di quale dei due omonimi fosse il difensore domiciliatario dell’appellante. Ne consegue che la notifica del decreto all’imputato deve considerarsi omessa, siccome inidonea a determinare la conoscenza dell’atto notificato in capo all’imputato dal momento che era destinata ad un professionista non avente con il ricorrente alcun rapporto , con conseguente operatività della nullità assoluta di cui all’art. 179, comma 1, lett. c , cod. proc. pen. Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539 Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028 Sez. 5, n. 16224 del 16/03/2017, Arisi, Rv. 269698, in relazione ad un’anomalia identica a quella sub iudice , ancorché relativa al giudizio camerale di riesame . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.