Le garanzie mancanti o disperse che giustificano il sequestro conservativo

Con riguardo al periculum in mora, il sequestro conservativo presuppone un giudizio che consenta di ritenere fondata la possibilità di dispersione o mancanza delle garanzie necessarie per far fronte all’obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato.

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 34774/18, depositata il 23 luglio. Il fatto. Il Tribunale rigettava la richiesta di riesame dei decreti di sequestro conservativo, il relazione a tre unità immobiliari e con riguardo ad un somma di denaro frutto di vendita di altro cespite, emessi dal primo Giudice nei confronti dell’interessato, indagato per il reato di cui all’art. 640- bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche , ai fini di garanzia delle spese di giustizia. Secondo il Giudice di riesame dovevano confermarsi i presupposti per l’adozione dell’ordinanza sia con riguardo al fumus boni juris che al periculum in mora . La decisione di merito è impugnata con ricorso in Cassazione dal difensore dell’imputato. Le garanzie disperse o mancanti. I Giudici di Cassazione hanno ricordato i consolidati principi che devono essere applicati per verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti la misura cautelare. In particolare con riguardo al periculum in mora , l’applicazione del sequestro conservativo presuppone una valutazione che faccia fondatamente ritenere che le garanzie possano venire a mancare o essere disperse , sia per fatti indipendenti dalla volontà del debitore che per comportamenti a lui addebitabili. Tali garanzie vengono a mancare quando vi sia certezza che il patrimonio del debitore non sia in grado di far fronte interamente all’obbligazione nel suo presumibile ammontare. Inoltre, le garanzie possono essere disperse ove l’atteggiamento del presunto debitore è tale da far desumere l’eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia a causa di un comportamento che può compromettere l’adempimento dell’obbligazione. Dispersione e mancanza possono rilevare autonomamente. Tanto premesso, nel caso di specie, secondo la Suprema Corte il Tribunale cautelare ha dettagliatamente argomentato circa la sussistenza degli indici di depauperamento patrimoniale, quali la vendita di un immobile, le offerte di vendita degli atri, le conversazione intercettate, da cui si coglie la volontà del ricorrente di nascondere il suo patrimonio attraverso la creazione di altre società. Ragionamento di merito del tutto resistente alle obiezioni difensive. In ragione di ciò la Cassazione ha rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 22 maggio – 23 luglio 2018, n. 34774 Presidente Cammino – Relatore De Santis Ritenuto in fatto 1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Trapani rigettava la richiesta di riesame dei decreti di sequestro conservativo emessi dal Giudice Monocratico del locale Tribunale a seguito di istanza delle parti civili costituite e in relazione a tre unità immobiliari nonché su richiesta del P.m. con riguardo alla somma di Euro 245mila, frutto della vendita di altro cespite, a garanzia delle spese di giustizia. 1.1 Al ricorrente si ascrive il delitto ex art. 640bis cod.pen. per avere in qualità di Presidente dell’ANFE, ente di formazione regionale, determinato la revoca dell’accreditamento regionale a seguito di irregolarità gestionali con danno per i dipendenti che perdevano il posto di lavoro. L’ordinanza impugnata perveniva alla reiezione del gravame difensivo negando la necessità di un preventivo contraddittorio sulla misura cautelare confermava l’esistenza dei presupposti per la sua adozione sia con riguardo al fumus boni juris che al periculum in mora ed evidenziava l’autonomia ed indipendenza del vincolo imposto rispetto alle misure di carattere preventivo adottate con l’ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti del prevenuto. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo 2.1 la violazione di legge in quanto i provvedimenti genetici sono stati emessi in assenza dei presupposti previsti dall’art. 316 cod.proc.pen. Secondo la difesa del ricorrente, l’ordinanza impugnata tradisce una lettura parziale degli atti e non fornisce un’adeguata motivazione rispetto alle doglianze mosse con la memoria depositata. Infatti, con riguardo al periculum in mora il Tribunale cautelare si è limitato a desumere il rischio di depauperamento del patrimonio del debitore sulla scorta della vendita di un unico bene, senza alcuna valutazione dell’entità del patrimonio degli imputati e valorizzando una datata conversazione telefonica, pur specificamente censurata. Inoltre, l’ordinanza sottolinea in maniera erronea il fatto che il G. avrebbe proceduto all’alienazione del bene nelle more dell’esecuzione del provvedimento di sequestro conservativo, sebbene la stessa si collochi in epoca precedente l’adozione del provvedimento genetico, e non ha considerato la necessità di porre l’atto in correlazione con l’entità del patrimonio del prevenuto e con le ulteriori garanzie rappresentate dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per oltre 1,800.000,00 Euro e dal consistente credito vantato nei confronti della Regione 2.3 la violazione di legge per omessa applicazione del principio di proporzionalità dal momento che né l’ordinanza impugnata né i provvedimenti genetici hanno valutato l’entità del patrimonio degli imputati, il valore dei danni lamentati dalle parti civili e delle spese processuali al pari dei beni assoggettati a vincolo cautelare,impedendo qualsiasi apprezzamento circa la proporzionalità della misura adottata. La difesa del ricorrente si duole che, pur a fronte di specifica doglianza, l’ordinanza impugnata ha trascurato di applicare il principio di proporzionalità che impone di mantenere il vincolo entro i limiti funzionali che la misura è destinata ad anticipare. In particolare, il Tribunale del riesame non ha considerato i beni già sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente né ha verificato l’entità del patrimonio del ricorrente e dei coimputati al pari dell’entità dei beni vincolati e dei danni potenzialmente patiti dalle parti civili, omissioni che precludono qualsiasi accertamento in ordine alla proporzionalità della misura rispetto ai crediti tutelati, privi di qualsiasi attendibile stima. Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. 3.1 Con riguardo ai presupposti legittimanti la misura e, in particolare, al periculum in mora la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l’applicazione del sequestro conservativo presuppone un giudizio prognostico che faccia fondatamente ritenere che le garanzie possano venire a mancare o essere disperse, sia per fatti indipendenti dalla volontà e, quindi, dal comportamento del debitore garanzie che manchino , sia per comportamenti addebitabili più strettamente al debitore garanzie che si disperdano , atteso che il legislatore ha voluto coprire tutta la possibile gamma delle ipotesi che, in astratto, potrebbero portare alla perdita delle garanzie, avendo avuto l’obiettivo primario di garantire e proteggere comunque il credito dell’erario e/o dei privati Sez. 2, n. 6973 del 26/01/2011, Grossi, Rv. 249663 Sez. 4, n. 39524 del 21/06/2016, Tassielli, Rv. 268873 . Infatti, alla stregua del tenore letterale della disposizione ex art. 316 cod.proc.pen. le garanzie mancano quando sussista la certezza, allo stato, dell’inettitudine del patrimonio del debitore a far fronte interamente all’obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato si disperdono, quando l’atteggiamento assunto dal debitore è tale da far desumere l’eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia a causa di un comportamento del debitore idoneo a compromettere l’adempimento dell’obbligazione. I due eventi, come chiaramente espresso dal ricorso alla formula disgiuntiva, rilevano o possono rilevare autonomamente Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118, in motivazione . Nell’ipotesi di dispersione, dunque, il rilievo in ordine all’esistenza di un patrimonio astrattamente capiente, e quindi idoneo a far fronte alle obbligazioni ex delicto, è superato dal concreto pericolo di spoliazione e distrazione dei beni, e dal conseguente rischio di sottrazione al soddisfacimento dei crediti. Il Tribunale cautelare al riguardo ha ampiamente argomentato in ordine alla sussistenza di concreti indici di depauperamento patrimoniale, desunti dall’avvenuta vendita di un immobile del prevenuto, dall’offerta in vendita di altra unità immobiliare, dal tenore delle conversazioni intercettate, dalle quali si coglie la determinazione del ricorrente a schermare il suo patrimonio attraverso la creazione di altre società. Trattasi di valutazione che, allo stato degli atti, appare resistente alle obiezioni difensive, tenuto conto delle connotazioni dell’istituto e della giuridica impossibilità di trasposizione a fini di garanzia delle somme vincolate ex art. 321 cod.proc.pen. in quanto le finalità e le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono di per sé idonee a realizzare quelle proprie del sequestro conservativo Sez. 6, n. 13142 del 16/03/2011, Peli e altro, Rv. 249643 , e la possibilità di conversione del sequestro preventivo disposto sui beni dell’imputato ai sensi dell’art. 321, comma primo, cod. proc. pen. in sequestro conservativo su richiesta del pubblico ministero o della parte civile è esperibile solo nel caso in cui sia intervenuta sentenza di condanna Sez. 2, n. 16608 del 08/04/2011, P.M. in proc. Quarta, Rv. 250111 . 4. Quanto all’asserita mancata applicazione del criterio di proporzionalità, deve rilevarsi che il Collegio cautelare alle pagg. 4 e 5 dell’ordinanza impugnata ha richiamato in senso adesivo la motivazione del primo giudice, il quale ha, da un lato, fatto riferimento all’ammontare delle spese apparenti indicate da Anfe per le annualità 2010/2013 e ai conseguenti illeciti finanziamenti ottenuti dalla Regione Sicilia per importi superiori ad un milione di Euro, dall’altro, ha evidenziato l’avvenuta costituzione di parte civile di ben 84 ex dipendenti che agiscono nel processo per il ristoro dei danni patrimoniali e non conseguiti all’illecito, quantificati dal patrono nell’ordine di Euro 50mila per ciascuna posizione, concludendo per la congruità dei beni vincolati rispetto al presumibile importo del credito oggetto d’accertamento. Siffatta valutazione è aderente all’indirizzo di legittimità che, ai fini della validità del provvedimento che dispone il sequestro conservativo, non richiede la specificazione della somma il cui pagamento la misura cautelare è destinata a garantire, ben potendo la determinazione del suo ammontare, sia ai fini dell’eventuale prestazione di idonea cauzione, sia per evitare il perdurare ingiustificato del vincolo, essere effettuata successivamente dal giudice Sez. U, n. 34623 del 26/06/2002, Di Donato, Rv. 222262 Sez. 5, n. 28268 del 08/05/2009, Turku, Rv. 244201 . Si è al riguardo ulteriormente precisato che, ai fini dell’adozione della misura, è sufficiente che il credito sia determinabile con un apprezzamento che, pur approssimativo, risulti ancorato a dati oggettivi e ad argomenti sviluppati in termini idonei a rendere comprensibile il ragionamento del giudice Sez. 5, n. 16750 del 30/03/2016, Barberini, Rv. 266702 , come nella specie accaduto, con un adeguato supporto argomentativo che dà conto dei criteri di stima adottati e della congruenza dei crediti rispetto ai beni vincolati. 7. Alla reiezione dell’impugnazione accede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.