Il pignoramento di titoli di credito eseguito presso terzi

La formulazione dell’atto di pignoramento, avente ad oggetto somme, compensi e azioni, dovute dalla società al debitore non implica l’assoggettamento a vincolo delle azioni in possesso del socio.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con sentenza n. 33024/18 depositata il 17 luglio, in relazione ad una questione di cessione a terzi di titoli azionari sottoposti a pignoramento. Il pignoramento presso terzi. È opportuno ribadire che il pignoramento delle azioni, proprio perché racchiude l’insieme di situazioni soggettive che connotano la qualità di socio di una s.p.a., si inquadra nell’ambito del pignoramento dei titoli di credito, ex art. 1997 c.c. secondo cui il pignoramento non ha effetto se non si attua sul titolo, non essendo sufficiente la mera annotazione sul libro soci, salva la necessità di siffatto genere di adempimenti aggiuntivi in rapporto alla natura del titolo . Già in precedenti pronunce gli Ermellini avevano sottolineato che il pignoramento di un titolo di credito eseguito presso terzi e non presso il debitore è affetto da nullità assoluta, non sanabile. Ne consegue che, nella fattispecie non essendo presente un pignoramento valido ed efficace, non si configura la violazione dell’art. 388, comma 4, c.p. e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 12 aprile – 17 luglio 2018, n. 33024 Presidente Fidelbo – Relatore Ricciarelli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23 aprile 2015 la Corte di appello di Ancona, in riforma di quella del Tribunale di Macerata, che aveva assolto con ampia formula F.G. dal reato di cui all’art. 388, comma quarto, cod. pen., in relazione alla cessione a terzi di titoli azionari sottoposti a pignoramento, ha dichiarato inammissibili gli appelli del P.G. e del P.M. e accolto quello della parte civile S.P. , condannando per il fatto contestato il F. a risarcire il danno cagionato alla stessa parte civile, da liquidarsi in separato giudizio. 2. Ha proposto ricorso il F. con atto a firma del suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 388 cod. pen. e alle norme del codice civile e di procedura civile, concernenti il pignoramento di azioni, in particolare l’art. 1997 cod. civ La Corte aveva erroneamente ritenuto sussistente il presupposto del reato, costituito dal pignoramento di azioni della Pump’s s.p.a., mentre in realtà S.P. aveva chiesto all’ufficiale giudiziario di procedere a pignoramento di somme, compensi e azioni dovute dalla società al F. , dovendosi dunque ritenere l’inesistenza di un pignoramento di quote di partecipazione del F. nella F. Pumps s.p.a. e potendosi semmai ravvisare il vincolo su azioni da trasferire all’imputato e su eventuali dividendi ma non direttamente su azioni già in possesso del F. . Le azioni avrebbero dovuto essere pignorate mediate apprensione e successivo deposito in cancelleria ai sensi dell’art. 1997 cod. civ. e 520 cod. proc. civ. Non era stato dunque eseguito un siffatto pignoramento, cosicché la cessione delle azioni avrebbe dovuto ritenersi lecita, in quanto non riguardante beni vincolati. Non venivano in discussione patologie della procedura, in relazione ad un pignoramento illegittimo ma sussistente, ma era da ritenersi che non sussistesse il pignoramento. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine all’esistenza ed efficacia del pignoramento. La Corte non aveva motivato in ordine all’esistenza o meno del pignoramento sulle azioni possedute dal F. , fermo restando che neppure il pignoramento presso terzi aveva costituito oggetto di esame da parte della Corte territoriale, che aveva dichiarato esistente un pignoramento che non era invece caduto sulle azioni. Veniva dunque meno l’intera motivazione, fondata su un presupposto errato, non essendo comunque ravvisabile il dolo in capo al ricorrente. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte ha ritenuto che nonostante l’esecuzione di un pignoramento presso terzi, anziché direttamente presso il debitore, il pignoramento delle azioni del ricorrente dovesse reputarsi efficace, quand’anche suscettibile di opposizione, circostanza tale da non impedire la concreta configurabilità della condotta illecita. 3. Ma in realtà nel caso di specie il tema cruciale concerneva la stessa esistenza del pignoramento. 3.1. Va già rilevato in via generale che la formulazione dell’atto di pignoramento, avente ad oggetto somme, compensi ed azioni, dovute dalla società al debitore non implicava l’assoggettamento a vincolo delle azioni in possesso del F. , anche se nel corso della procedura originata dal pignoramento presso terzi il debitore aveva reso una dichiarazione riguardante la consistenza delle azioni e chiesto il ridimensionamento del pignoramento. 3.2. Ma ciò che risulta dirimente è che il pignoramento delle azioni, incorporanti il fascio di situazioni soggettive che connotano la qualità di socio di società per azioni, è inquadrabile nell’alveo del pignoramento dei titoli di credito, disciplinato dall’art. 1997 cod. civ., alla cui stregua il pignoramento non ha effetto se non si attua sul titolo, non essendo sufficiente la mera annotazione sul libro soci, salva la necessità di siffatto genere di adempimenti aggiuntivi in rapporto alla natura del titolo. Sta di fatto che in assenza dell’esecuzione del pignoramento mediante diretta attuazione sul titolo non può dirsi che un pignoramento, prima ancora che opponibile, sia efficacemente costituito, a prescindere dall’atteggiamento di buona o mala fede del debitore sul punto si richiama la condivisibile motivazione di Cass. Civ., Sez. 1, n. 1588 del 20/1/2017, rv. 643502-01 . Il principio esposto, emergente dal citato arresto, costituisce peraltro il risultato di un’attenta analisi della disciplina vigente e si alimenta anche di precedenti pronunce, con le quali era stato già sottolineato che il pignoramento di un credito incorporato in titolo di credito, ove eseguito non presso il debitore, con materiale apprensione dello stesso, ma nella forma del pignoramento presso terzi, è affetto da nullità assoluta e non sanabile Cass. Civ., Sez. 2, n. 2917 del 7/4/1990, rv. 466496-01, e Cass. Civ., Sez. 3, n. 1882 del 24/3/1882, rv. 419726-01 . 4. Sulla base di quanto osservato deve in conclusione escludersi che fosse efficacemente operante il pignoramento, non potendosi nel caso concreto applicare il diverso principio secondo cui il delitto di cui all’art. 388 cod. pen. non è escluso dall’illegittimità del pignoramento, fino a quando il giudice civile non ne abbia dichiarato l’inefficacia Cass. Sez. 6, n. 8428 del 17/1/2008, Lieto, rv. 239313 . Ne discende che in assenza di un pignoramento da reputarsi esistente ed efficace, non avrebbe potuto configurarsi la violazione dell’art. 388, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.