“Minaccia-promessa/offerta”, tra concussione e induzione indebita: la ricostruzione dei fatti dev’essere rigorosa

Il corretto distinguo tra il reato di concussione e quello di induzione indebita implica che il giudice proceda all’esatta ricostruzione del fatto, cogliendone gli aspetti più qualificanti, e quindi al corretto inquadramento della norma incriminatrice di riferimento, attraverso l’analisi di tutti gli elementi di prova, nell’ottica di comprendere se i rilievi mossi dal pubblico ufficiale-imputato siano o meno legittimi e non pretestuosi, e se, pertanto, la dazione di denaro da parte dell’extraneus sia o meno correlata ad un preciso interesse ad oliare” il corso della procedura in funzione di vantaggi che altrimenti non avrebbe potuto ottenere.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 30436/18 depositata il 5 luglio. Il funzionario del fisco che sistema le cose”. Nel caso di specie, un funzionario dell’Agenzia delle Entrate, è stato sottoposto a procedimento penale per il reato di concussione art. 317, c.p. . Secondo l’accusa, l’imputato - in concorso con altro soggetto - avrebbe costretto o tentato di costringere alcune imprese a consegnare somme di denaro al fine di scongiurare i possibili esiti futuri negativi del controllo fiscale” e, dunque, nelle parole del processo, a sistemare le cose”. In esito al giudizio di primo grado, il Tribunale ha accertato la responsabilità penale del funzionario per il reato ascritto, per l’effetto condannandolo alla pena di giustizia. Tanto ha confermato la Corte d’appello, adita in sede di gravame. La vicenda è da ultimo pervenuta all’attenzione della Suprema Corte. Tra vari motivi di censura, agli Ermellini è stato chiesto di annullare la sentenza gravata poiché - nell’opinione della difesa dell’imputato - i giudici territoriali avrebbero erroneamente qualificato la fattispecie di reato quale concussione anziché induzione indebita a dare o promettere utilità” ex art. 319- quater , c.p Concussione o induzione indebita? In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la diversa qualificazione in termini di induzione indebita sarebbe discesa dalla circostanza che il funzionario non ebbe mai a prospettare un danno specifico verso le imprese nel mirino dell’accertamento tributario, essendosi di contro limitato a chiedere, per il tramite del suo complice, somme di denaro in relazione a conseguenze - pur negative - ma direttamente correlate alle irregolarità comunque emerse a seguito dell’accertamento medesimo. Inoltre - così ha aggiunto la difesa su altri versanti del ricorso - il funzionario, lungi dall’aver costretto o minacciato gli imprenditori, avrebbe, all’inverso, ricevuto da costoro una mera retribuzione per l’assistenza i.e. l’interessamento nell’affrontare le contestazioni ovvero per praticare le occorrende pressioni sui colleghi in modo tale da tacere/contenere le contestazioni tributarie, a tutto vantaggio delle apparenti” persone offese. L’accertamento rigoroso” del giudice. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dell’annosa questione inerente al discrimen tra il reato di concussione art. 317, c.p. e il - più giovane - reato di induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319- quater , c.p. , come vigenti in conseguenza della riforma operata dalla ben nota Legge Anticorruzione l. n. 190/2012 . In merito - non prima di aver ricostruito il progredire giurisprudenziale che si è manifestato sin dalla entrata in vigore della l. n. 190/2012 e, soprattutto, aver fatto richiamo al noto arresto delle Sezioni Unite sul tema sent. n. 1228/2013 - i giudici hanno focalizzato l’attenzione sulle fattispecie di confine es. situazioni miste, di minaccia-offerta o minaccia-promessa , casi non classificabili , prospettazione di danno generico , etc. che ancora oggi non godono - per loro natura - di sicuri approdi interpretativi, anche in letteratura. Emblematico il caso della minaccia-promessa o minaccia-offerta ossia la fattispecie in cui la persona offesa nel caso oggetto di attenzione dei giudici romani, gli imprenditori sotto accertamento fiscale debba evitare un danno ingiusto l’elargizione della somma di denaro al funzionario , e però - cadendo alle pretese dell’interlocutore - consegue anche un vantaggio indebito omessa ovvero minore sanzione tributaria . In questi casi - ricorda la Corte - è necessario che il giudice proceda all’esatta ricostruzione del fatto, cogliendone gli aspetti più qualificanti, e quindi al corretto inquadramento della norma incriminatrice di riferimento lasciandosi guidare, alla luce comunque dei parametri rivelatori dell’abuso costrittivo o di quello induttivo, verso la soluzione applicativa più giusta . Si tratta, cioè, di casi in cui il giudice è tenuto a verificare con rigore, attraverso l’analisi di tutti gli elementi di prova, se i rilievi mossi dal pubblico ufficiale-imputato siano o meno legittimi e non pretestuosi, e se, pertanto, la dazione di denaro da parte dell’extraneus sia o meno correlata ad un preciso interesse ad oliare” il corso della procedura in funzione di vantaggi che non avrebbe potuto ottenere . Ciò considerato - conclude la Corte - risulta indispensabile accertare i quale sia stata, in effetti, la condotta abusiva del pubblico ufficiale ii se, in presenza di tale condotta abusiva, sia ravvisabile un indebito vantaggio personale della persona offesa la quale, in questo senso, agisce non già per evitare un danno contra ius, bensì al fine di ottenere un trattamento di favore iii se i fatti possano essere ricondotti anche ad altre fattispecie criminose, corruttive o frodi. Giudizio da ripetere. In definitiva, relativamente al caso scrutinato, il Palazzaccio ha riscontrato alcune lacune in seno agli accertamenti svolti dai giudici di merito nella ricostruzione dei fatti, sicché ha annullato la sentenza gravata con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo giudizio volto ad appurare se ed in che mira le somme richieste dall’imputato fossero sorrette da una minaccia, anche in relazione ai vantaggi eventualmente conseguiti dagli imprenditori, e se, conseguentemente, vi fosse o meno una certa simmetria di posizione tra le parti coinvolte nella vicenda.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 dicembre 2017 – 5 luglio 2018, n. 30436 Presidente Conti – Relatore Silvestri Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui L.L. è stato condannato alla pena di cinque anni, mesi uno, giorni dieci di reclusione, perché ritenuto colpevole del reato continuato di concussione. L. è imputato, in concorso con un altro soggetto P.M. , giudicato separatamente di quattro fatti di concussione e di un fatto di tentata concussione, per avere, in qualità di funzionario dell’Agenzia delle Entrate, costretto o tentato di costringere alcune imprese a consegnare somme di denaro al fine di scongiurare i possibili esiti futuri negativi del controllo fiscale . In particolare, quanto al capo a , P. , in accordo con il ricorrente, avrebbe riferito al figlio del gestore di un esercizio pubblico, presso il quale L. stava compiendo un controllo di studi di settore, che, essendo egli in buoni rapporti con il personale delle Agenzie delle Entrate, se fosse stata corrisposta una determinata somma di denaro, non ci sarebbero state, ovvero sarebbero state limitate, conseguenze negative dalla verifica in corso. Non diversamente, quanto ai capi b c d e , gli imputati avrebbero fatto rilevare le irregolarità accertate durante i controlli e costretto, o tentato di costringere, i loro interlocutori a corrispondere somme di denaro per evitare esiti negativi e sistemare le cose . 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato articolando sedici motivi. 2.1. Con il primo ed il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto contestato al capo a il reato non sarebbe configurabile perché non sarebbe stato mai prospettato un danno specifico, essendo stata la richiesta di denaro funzionalmente collegata alle conseguenze negative che sarebbero potute derivare in ragione delle irregolarità effettivamente accertate e non, invece, ad ulteriori ingiuste iniziative derivanti dal mancato pagamento. Il fatto sarebbe riconducibile al più alla fattispecie prevista dall’art. 319 quater cod. pen 2.2. Con il terzo motivo si lamenta, quanto al capo a , violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’artt. 116 cod. pen. e vizio di motivazione. L. non sarebbe stato a conoscenza del contenuto specifico della richiesta di pagamento presentata dal coimputato, sicché la sua responsabilità concorsuale potrebbe al più essere configurata, ai sensi dell’art. 116 cod. pen., in relazione ai meno gravi reati di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità. 2.3. Con il quarto motivo si lamenta, sempre in relazione al capo a , violazione degli artt. 56 317 cod. pen. la persona offesa non avrebbe mai accettato la richiesta di pagamento prima della denuncia dei fatti agli inquirenti e l’attività successiva sarebbe stata compiuta solo al fine di consentire l’intervento delle forze dell’ordine. Ne deriverebbe l’impossibilità di ritenere consumato il reato contestato, del quale, al più, sarebbe configurabile la forma tentata. 2.4. Con il quinto ed il sesto motivo, quanto al capo b , si deducono violazione di legge, in relazione all’art. 317 cod. pen., e vizio di motivazione la sentenza sarebbe viziata per aver ritenuto configurabile il delitto di concussione sul presupposto che nella specie, a seguito della verifica, non fossero state rilevate irregolarità. Secondo il ricorrente, invece, irregolarità vi sarebbero state e, dunque, il pagamento non fu richiesto per evitare conseguenze ulteriori, più gravi e, quindi, ingiuste ove pure il privato si fosse indotto a pagare, perché ingannato dalla esibizione da parte degli imputati dei fogli riguardanti la verifica ed in ragione dell’avvertimento che le cose non si stavano mettendo bene , tali elementi non consentirebbero di configurare giuridicamente un abuso costrittivo. La motivazione della sentenza sarebbe inoltre viziata in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie delle persone offese. 2.5. Con il settimo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, sempre quanto al capo b , nella parte in cui la Corte ha ritenuto corretta la configurazione del reato di concussione e non di quello di corruzione per il solo fatto che l’iniziativa nel caso di specie non fu presa dal privato. 2.6. Con l’ottavo motivo si ripropone, quanto al capo b , la questione indicata con il terzo motivo, relativa alla possibile configurazione del concorso anomalo ai sensi dell’art. 116 cod. pen 2.7. Con il nono ed il decimo motivo si eccepiscono, quanto al capo c , violazione di legge, in relazione all’art. 317 cod. pen., e vizio di motivazione. Anche in relazione al capo di imputazione in questione, non sarebbe configurabile il reato di concussione per assenza del requisito della minaccia la dazione sarebbe stata effettuata per compensare l’imputato in ragione dei consigli forniti in occasione della verifica, che altri stavano compiendo. Il pagamento sarebbe stato finalizzato al perseguimento di un vantaggio da parte dell’impresa e detto vantaggio sarebbe stato costituito dalla consulenza fornita da L. ovvero dall’intervento che questi avrebbe potuto compiere presso i suoi colleghi. 2.8. Con l’undicesimo e il dodicesimo motivo si deducono, quanto al capo d , violazione dell’art. 317 cod. pen. e vizio di motivazione. Il tema è sostanzialmente lo stesso affrontato con il quinto ed il sesto motivo secondo il ricorrente, furono esibiti da P. i fogli della verifica e il privato si determinò a pagare per salvare il bar dal fallimento. Non vi sarebbe stata minaccia e i fatti sarebbero al più sussumibili nei reati di corruzione o induzione indebita si censura la motivazione perché non sarebbe stato considerata dalla Corte di appello la circostanza che la richiesta di denaro fu presentata quando la verifica era in corso ed era strumentale a neutralizzare in sé l’attività accertativa. 2.9. Con il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo si deducono, quanto al capo e , violazione di legge e vizio di motivazione non vi sarebbe stata minaccia, ma solo la rappresentazione di possibili conseguenze negative legate all’esito della verifica. 2.10. Con il quindicesimo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art. 116 cod. pen., il motivo è strutturato in modo sovrapponibile agli altri già esaminati. 2.11. Con il sedicesimo motivo si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Dalla sentenza impugnata emerge che il procedimento ha tratto origine da tre denunce, rispettivamente presentate da Pa.Ma. capo a , Grossi Giorgio capo b e R.S. capo e , i quali, presentatisi spontaneamente alla Guardia di Finanza di Ferrara, riferirono di essere stati avvicinati da P.M. subito dopo che i rispettivi esercizi commerciali un bar, una pasticceria e una pizzeria erano stati sottoposti ad un controllo per studi di settore P. , rappresentando violazioni formali rilevate dagli accertatori , mostrando, in alcuni casi, i fogli con l’evidenziazione delle violazioni verificate e rappresentando le conseguenze penalizzanti sotto un profilo economico derivanti dal controllo in corso, proponeva loro di fare intervenire gli amici in grado di chiudere la pratica avverso il versamento di una somma di denaro così testualmente la sentenza impugnata . 2. In particolare, quanto al capo a , secondo la Corte di appello, il denunciante , Pa.Ma. dichiarò che, dopo essere stato sottoposto alla verifica dall’Agenzia delle Entrate per studi di settore, era stato avvicinato da P.M. , da lui già conosciuto, il quale gli aveva riferito di sapere dell’accertamento e del fatto che l’esito sarebbe stato a lui sfavorevole in ragione di problematiche rilevate dagli accertatori . Secondo la Corte di merito, il commercialista di Pa. aveva rassicurato P. sulla regolarità della situazione, ma questi aveva esibito le carte della verifica in cui erano evidenziate alcune violazioni e, dopo alcuni contatti, con minacce più o meno vaghe riguardo alle conseguenze che potevano verificarsi , aveva richiesto la dazione di una somma di denaro, poi effettivamente consegnata lo stesso Pa. riferì, secondo la sentenza, di avere pagato dopo aver visto il verbale in cui erano riportate le violazioni riscontrate, mostratogli per persuaderlo . 3. Non diversamente, la Corte di appello ha ricostruito i fatti contestati al capo b la richiesta di denaro fu avanzata facendo riferimento ad irregolarità effettivamente riscontrate. 4. Quanto al capo c , dalla sentenza emerge che P. , dopo il suo arresto, aveva riferito agli inquirenti un ulteriore episodio riguardante un suo amico, tale B.C. , gestore dell’agriturismo La Sapienza , destinatario di una verifica fiscale da parte della Agenzia delle Entrate. Nell’occasione, P. aveva rappresentato al suo interlocutore, preoccupato dell’esito della verifica a causa di alcune irregolarità contabili, di avere una conoscenza presso l’Agenzia delle Entrate, ed aveva organizzato un incontro tra B. e L. , all’esito del quale aveva saputo che la p.o. aveva versato all’appellante la somma di Euro 3.000,00 per l’interessamento così la sentenza . La vicenda si era poi conclusa con una multa di soli 14.000,00 Euro ed il B. gli aveva riferito di essere stato contento di avere portato a casa il male minore così, ancora, la sentenza impugnata . Secondo lo stesso B. , nell’occasione L. aveva imposto la corresponsione di 3.000,00 quale corrispettivo delle spese sostenute e per sistemare le cose al fine di aiutarmi . 5. Anche per quel che riguarda il capo d , la Corte di appello ha ricostruito i fatti facendo riferimento ad una ispezione per studi di settore gestita direttamente da L. , il quale aveva avvisato P. che vi erano delle incongruenze e che il titolare dell’esercizio, tale M. , non era messo bene P. si sarebbe quindi recato da M. allertandolo circa la sua precaria situazione e chiedendogli se fosse disposto a pagare qualcosa per il suo interessamento, con somma stabilita in 2.500,00 Euro dal L. stesso, che il M. gli corrispondeva così la sentenza . Lo stesso M. , secondo la Corte di merito, aveva confermato la versione di P. , aggiungendo di essersi determinato a pagare dopo aver visto i fogli delle verifiche . con evidenziati i casini che erano emersi dal controllo, poi conclusosi, dopo un mese dal pagamento, con esito totalmente regolare . 6. Del tutto sovrapponibile è la ricostruzione fattuale relativa al capo e , recepita dalla Corte di appello di Bologna. 7. La Corte di appello ha ritenuto configurabile il reato di concussione perché 1 in tutti casi non vi sarebbe stata una causale lecita che giustificasse le richieste economiche e le dazioni 2 in quattro casi la verifica si concluse senza sanzioni ovvero senza l’accertamento di violazioni apprezzabili 3 in quasi tutti gli episodi contestati, le dazioni di denaro furono compiute dopo che erano stati mostrati i fogli relativi alla verifica, sui quali erano state evidenziate le violazioni, effettive o presunte 4 le verifiche relative a studi di settore non potevano condurre a sanzioni, sicché le dazioni sarebbero state effettuate solo per il timore indotto nelle vittime dagli imputati. 8. A fronte di tale quadro di riferimento i motivi di impugnazione relativi alla ricostruzione dei fatti ed alla loro qualificazione sono fondati. 9. Dopo quasi sei anni dall’entrata in vigore della c.d. legge anticorruzione L. 6 novembre 2012, n. 190 , la giurisprudenza della Corte di cassazione continua ad essere impegnata nella elaborazione conseguente allo spacchettamento legislativo del previgente art. 317 cod. pen. nelle due fattispecie di concussione e d’induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319 quater cod. pen. . Si è registrato uno sforzo interpretativo volto a delineare i rapporti interni tra le fattispecie ed a definire i rapporti tra la nuova figura criminosa prevista dall’art. 319 quater cod. pen. e quelle più propriamente corruttive. L’elaborazione della Corte di cassazione ha originato anche un vivace dibattito dottrinario, caratterizzato da una diffusa rivisitazione critica non solo delle scelte legislative ma delle stesse opzioni della Corte, considerate, in taluni casi, influenzate da un approccio processuale casistico, piuttosto che sistematico. Mentre le modificazioni apportate alla disciplina in tema di concussione hanno determinato un assetto nuovo e diverso, che, non avendo riferimenti preesistenti nel diritto vivente, ha posto una stringente esigenza di individuazione ex novo di nuovi criteri di interpretazione e di orientamento dell’interprete, viceversa, l’intervento di riforma in materia di corruzione ha operato in un ambito normativo che aveva già ricevuto rilevanti interventi conformativi da parte della giurisprudenza. Il punto di partenza è indubbiamente costituito dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione Maldera , che, chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale sorto immediatamente dopo l’entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, hanno affermato che sussiste continuità normativa fra la concussione per induzione di cui al previgente art. 317 cod. pen. ed il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all’art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla I. n. 190 del 2012 l’abuso costrittivo ex art. 317 cod. pen. evoca una condotta di violenza e di minaccia con conseguente individuazione di un autore e di una vittima ai fini della configurazione del delitto di induzione indebita ex art. 319 quater cod. pen., concorrono un elemento negativo, l’assenza di violenza-minaccia da parte dell’intraneus, ed uno positivo, il conseguimento di un vantaggio indebito in capo all’extraneus. Sez. U., n. 1228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera . Le Sezioni unite, evidentemente consapevoli della difficoltà applicativa del criterio distintivo indicato ad una serie di situazioni non infrequenti, esplicitarono in motivazione la necessità di adattare e integrare il criterio generale in tutte quelle ipotesi caratterizzate dalla co-esistenza, secondo differenti moduli di gradazione, del requisito del danno ingiusto e di quello del vantaggio indebito. Ci si riferisce alle situazioni cc. dd. miste, di minaccia-offerta o minaccia-promessa, ai casi non classificabili, in cui è necessario impiegare il criterio sussidiario del bilanciamento dei beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale, alle ipotesi fondate sulla minaccia dell’uso di un potere discrezionale, alla prospettazione di un danno generico, per mezzo di autosuggestione o per metus ab intrinseco, alla presenza del c.d. abuso di qualità. In tali situazioni il giudice dovrà procedere, innanzi tutto, all’esatta ricostruzione del fatto, cogliendone gli aspetti più qualificanti, e quindi al corretto inquadramento nella norma incriminatrice di riferimento, lasciandosi guidare, alla luce comunque dei parametri rivelatori dell’abuso costrittivo o di quello induttivo, verso la soluzione applicativa più giusta cosi, testualmente, le Sezioni unite . 10. È stato già sottolineato come, dall’esame della giurisprudenza di legittimità successiva alla sentenza Maldera , sia individuabile 1 un gruppo di pronunce in cui la Corte, rigettando i ricorsi, ha confermato la qualificazione giuridica del fatto, riconducendola alla fattispecie di concussione anche nella nuova formulazione normativa 2 un gruppo di sentenze in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata perché, in relazione alla condotta originariamente contestata ai sensi del previgente art. 317 cod. pen., non poteva ritenersi raggiunta la prova necessaria per l’applicazione del criterio discretivo generale indicato dalle Sezioni unite 3 un ulteriore gruppo di sentenze in cui la condotta, originariamente contestata ai sensi del previgente art. 317 cod. pen. nella modalità induttiva, è stata poi sussunta nel nuovo reato di induzione indebita ex art. 319 quater cod. pen 11. In alcuni casi la giurisprudenza ha applicato il criterio generale discretivo indicato dalle Sezioni unite si tratta di fattispecie in cui, a fronte di comportamenti minacciosi, nessun indebito vantaggio era stato ricavato dall’extraneus e, quindi, non vi è stata nessuna difficoltà nel fare applicazione del criterio discretivo generale indicato dalle Sezioni unite cfr., fra le altre, Sez. 6, n. 45468 del 3/11/2015, Macrì Sez. 6, n. 17684 del 07/04/2016 . Resta sullo sfondo il tema, più generale, relativo al se, in presenza di una condotta minacciosa, il privato possa o meno considerarsi parte offesa del delitto di concussione nel caso in cui, pagando, consegua anche un indebito vantaggio. In tali casi, definiti di minaccia-promessa o di minaccia-offerta, la persona offesa deve evitare un danno ingiusto, e però, cedendo alle pretese dell’interlocutore, consegue anche un vantaggio indebito. Una parte della giurisprudenza, in senso simmetrico a quanto affermato dalle Sezioni unite, ha affermato che la compresenza dei due fini non consente, per ciò solo, di escludere la qualificazione del fatto ex art. 317 cod. pen., dovendosi piuttosto verificare, caso per caso, se il vantaggio indebito annunciato abbia prevalso sull’aspetto intimidatorio, sino al punto da vanificarne l’efficacia, e se il privato si sia perciò convinto di scendere a patti, pur di assicurarsi, quale ragione principale e determinante della sua scelta, il lucroso contratto, lasciando così convergere il suo interesse con quello del soggetto pubblico. Ove la verifica dia esito positivo, è evidente che deve privilegiarsi la logica interpretativa del comune coinvolgimento dei protagonisti nell’illecito di cui all’art. 319 quater c.p. In caso contrario, la marginalizzazione del vantaggio indebito rispetto al danno ingiusto minacciato, che finisce col sovrastare il primo, deve fare propendere per l’abuso concessivo . cosi le Sezioni unite in tal senso anche Sez. 6, n. 8963 del 12/02/2015, Maiorana, Rv. 262503 . Si è chiarito che quando al vantaggio, comunque prospettato quale immediata conseguenza della promessa e della indebita dazione della utilità, si accompagni anche la prospettazione di un male ingiusto, attuale o futuro e, in questi casi, spesso indeterminato quanto ai confini del possibile pregiudizio , di portata assolutamente spropositata rispetto al primo, la presenza di un utile immediato e contingente per il destinatario della azione illecita finisce per risultare deprivata di rilievo nell’ottica finalizzata alla possibile distinzione tra costrizione da concussione e induzione indebita ciò perché la situazione di vantaggio prospettata si rileva, in siffatte occasioni, integralmente assorbita dalla netta predominanza del rilievo ponderale da ascrivere al male ingiusto, comunque contestualmente e non di rado implicitamente paventato Sez. 6, n. 52543 del 17/09/2016, non massimata Sez. 6, n. 49275 del 17/09/2015, non massimata . Si è già detto di come in alcune occasioni la Corte di cassazione, in applicazione dei principi indicati dalle Sezioni unite Maldera , abbia annullato con rinvio la sentenza di merito richiedendo uno sforzo di accertamento e di motivazione al giudice di rinvio in relazione alla prova della costrizione ovvero del conseguimento del vantaggio indebito da parte del privato. Si è evidenziato come nei casi c.d. ambigui, quelli cioè che possono collocarsi al confine tra la concussione e l’induzione indebita i criteri di valutazione del danno antigiuridico e del vantaggio indebito, che rispettivamente contraddistinguono i detti illeciti, debbano essere utilizzati nella loro operatività dinamica all’interno della vicenda concreta, individuando, all’esito di una approfondita ed equilibrata valutazione complessiva del fatto, i dati più qualificanti. Si tratta di fattispecie in cui il giudice di merito è tenuto a verificare con rigore, attraverso l’analisi di tutti gli elementi di prova, se i rilievi mossi dal pubblico ufficiale imputato siano o meno legittimi e non pretestuosi, e se, pertanto, la dazione di denaro da parte dell’extraneus sia o meno correlata ad un preciso interesse ad oliare il corso della procedura in funzione di vantaggi che non avrebbe potuto ottenere. La prova di tali essenziali segmenti fattuali è in tali casi costitutiva almeno in astratto per sciogliere il nodo relativo al corretto inquadramento giuridico della fattispecie essa è indispensabile al fine di accertare 1 quale sia stata la condotta abusiva del pubblico ufficiale 2 se, in presenza di essa, sia ravvisabile un indebito vantaggio personale della persona offesa , che quindi, abbia potuto di conseguenza agire non tanto per evitare un danno contra ius, ma al fine di ottenere un trattamento di favore 3 se i fatti possano essere ricondotti anche ad altre fattispecie criminose, corruttive o di frode. 12. La Corte di appello di Bologna, con una motivazione gravemente lacunosa e contraddittoria, non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, non avendo chiarito sul piano fattuale se, al di là del richiamo a sostantivi o aggettivi evocativi della costrizione a vi sia stata o meno minaccia nel comportamento del P. e del ricorrente e, posto che vi sia stata, in cosa sia consistita b se davvero vi fossero irregolarità nella contabilità delle imprese rispetto alle quali fu eseguita la verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate 3 se, posto che vi fossero le irregolarità contabili, la somma di denaro richiesta avesse la funzione di non fare emergere tali irregolarità, ovvero di impedire che fossero rappresentate irregolarità diverse ed ulteriori, anche fittizie, rispetto a quelle accertate, ovvero, ancora, se la richiesta avesse entrambe le finalità 4 come in concreto si conclusero le verifiche 5 se la esibizione dei verbali di verifica avesse o meno una funzione ingannatoria e, quindi, se i privati furono indotti in errore 5 quale sarebbe stato l’abuso costrittivo in relazione al capo c e, quindi, la effettiva causale della dazione di denaro 6 se davvero le parti non fossero in posizione simmetrica tra loro. La sentenza deve quindi essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio la Corte di appello dovrà ricostruire i fatti accertando i profili indicati, e verificare, alla luce dei principi espressi, se i fatti siano penalmente rilevanti ed eventualmente, posto che lo siano, se gli stessi siano riconducibili al reato di concussione o ad altra fattispecie criminosa. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.