Il decreto di sequestro preventivo a struttura mista è legittimo

Pronunciandosi sull’impugnazione del rigetto della richiesta di riesame del sequestro preventivo realizzato in via indiretta su somme di denaro e beni mobili ed immobili dell’amministratore unico di una s.r.l. nell’ambito di un procedimento per evasione fiscale, la Cassazione legittima il sequestro preventivo a struttura mista”.

Sul tema la sentenza n. 29862/18, depositata il 3 luglio. La vicenda. Il Tribunale del riesame di Bergamo rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di un indagato per evasione fiscale ed avente ad oggetto il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro e beni, mobili ed immobili, nella disponibilità del medesimo indagato in relazione al profitto riconducibile al reato contestato pari ad oltre 420mila euro , misura disposta a seguito dell’infruttuoso sequestro diretto disposto nei confronti della s.r.l. amministrata dall’indagato. La questione giunge dinanzi ai Giudici di legittimità. Sequestro preventivo a struttura mista. Il Collegio coglie l’occasione per ripercorre i tratti essenziali del sequestro preventivo diretto e del sequestro per equivalente. Nella prima ipotesi si assiste alla sottoposizione al vincolo dei beni che costituiscono il profitto del reato per cui si procede o sono ad esso riconducibili, nel secondo caso invece la cautela reale è realizzata su beni diversi da quelli che costituiscono profitto del reato il cui valore economico sia però equivalente al profitto stesso. Le Sezioni Unite sentenza n. 10561/14 hanno in merito affermato che è possibile procedere al sequestro per equivalente solo dopo aver verificato l’impossibilità di sottoporre a cautela i beni che siano riferibili al profitto del reato. Tale riscontro non deve necessariamente essere effettuato nel momento della genesi del decreto di sequestro, quanto piuttosto nella fase della concreta esecuzione del provvedimento ablativo. Il giudice che emette tale provvedimento deve dunque limitarsi ad indicare l’importo complessivo da sequestrare, mentre l’individuazione dei beni da sottoporre alla misura e la corrispondenza del loro valore al quantum indicato è riservata al PM nella fase esecutiva. Sulla base di tale premessa, la Corte avvalla la possibilità di procedere al sequestro preventivo a struttura mista prevedendo la sottoposizione a vincolo a titolo di sequestro diretto e, in subordine, a titolo di sequestro per equivalente su beni delle persone fisiche nella specie amministratore di diritto e di fatto di una s.r.l. , nel caso in cui il sequestro diretto, da eseguirsi nei confronti della persona giuridica, risulti infruttuoso o incapiente rispetto al patrimonio di quest’ultima, salva la necessità, nel secondo caso, di predeterminare, già con il provvedimento genetico, il valore del compendio assoggettabile alla cautela . Verifica dell’incapienza della società. In riferimento all’ulteriore censura, che deduce l’assenza di una preventiva verifica dell’incapienza e/o infruttuosità della s.r.l., la Cassazione afferma il principio di diritto secondo cui nell’ipotesi di sequestro preventivo a struttura mista” ossia laddove il provvedimento disponga il sequestro diretto nei confronti della persona giuridica e, in subordine, quello per equivalente nei confronti della persona fisica che ne ha la rappresentanza, nel caso di riveli infruttuoso od incapiente il primo rispetto al patrimonio della persona giuridica , non è necessario che la verifica della infruttuosità od in capienza venga eseguita preventivamente all’adozione del decreto di sequestro preventivo, potendo la stessa essere eseguita, in caso di sequestro a struttura mista”, anche in fase di esecuzione del decreto da parte del PM purchè in un momento comunque precedente all’apprensione sui beni della persona fisica . In conclusione, il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 1 dicembre 2017 – 3 luglio 2018, n. 29862 Presidente Rosi – Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa in data 28.03.2017, depositata in data 7.04.2017, il tribunale del riesame di Bergamo rigettava la richiesta di riesame proposta in data 17.03.2017 nell’interesse dell’indagato L.P. , avente ad oggetto il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP/tribunale di Bergamo in data 22.02.2017, eseguito in data 8.03.2017, finalizzato alla confisca di denaro e di beni, mobili ed immobili, nella disponibilità del medesimo indagato in relazione al profitto riconducibile al reato provvisoriamente contestato, fino all’equivalente di Euro 421.950,00, importo pari alla somma dell’importo di imposta evasa indicata nel richiamato capo di imputazione cautelare art. 5, d. lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alle dichiarazioni fiscali dei redditi ed IVA quanto al periodo di imposta 2011 , nel caso in cui il sequestro diretto, da eseguirsi nei confronti della L.P. s.r.l. risultasse infruttuoso o incapiente rispetto all’imposta evasa. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione l’indagato L. e l’indagato P. , nella prospettata qualità di amministratore unico il primo ed amministratore di fatto il secondo, della L.P. s.r.l., a mezzo di comune difensore di fiducia iscritto all’albo speciale ex art. 613 c.p.p., deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Deducono i ricorrenti, con tale unico motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b , c.p.p., in relazione agli artt. 321, cod. proc. pen. e 12-bis, d. lgs n. 74 del 2000. Si dolgono i ricorrenti, in sintesi, del fatto che il giudice del riesame avrebbe erroneamente ritenuto che il sequestro per equivalente nei confronti degli indagati fosse stato correttamente disposto, avendo dato peraltro atto che lo spostamento della misura cautelare reale dal bene costituente il prodotto/profitto del reato ad altro bene nella disponibilità dell’indagato richiede il preliminare accertamento circa l’esistenza obiettiva di un bene costituente profitto o prezzo, la cui confisca sia impedita da un fatto sopravvenuto che ne abbia determinato la perdita od il trasferimento irrecuperabile tali principi non sarebbe stati applicati correttamente dal tribunale del riesame, in quanto dalla stessa lettura del decreto di sequestro preventivo emergerebbe che il Gip non avrebbe disposto la confisca in forma diretta nei confronti della società L.P. s.r.l., ma si sarebbe limitato a specificare con un inciso, riportato nell’ultimo periodo del decreto impugnato, che il sequestro per equivalente è subordinato all’infruttuosità o incapienza del sequestro diretto nei confronti della società senza effettivamente ordinarlo il breve sintagma contenuto nell’ultimo periodo del decreto di sequestro preventivo non sarebbe sufficiente ad escludere quel necessario preliminare accertamento circa l’impossibilità, anche transitoria, di procedere al sequestro in forma diretta in secondo luogo, poi, si osserva in ricorso che, in risposta ad una seconda doglianza della difesa, i giudici del riesame avevano dato conto che, in ogni caso, l’accertamento negativo della capacità patrimoniale della società L.P. s.r.l. era stato effettuato dalla GdF in data 24.02.2017, e riportato nell’informativa 2.03.2017, relativa alla materiale esecuzione del decreto di sequestro preventivo, ciò essendo sufficiente a giustificare la misure ablatoria per equivalente la difesa non condivide tale assunto in quanto il decreto di sequestro è stato emesso due giorni prima della verifica eseguita dalla GdF, ossia il 22.02.2017, dunque il provvedimento del Gip sarebbe illegittimo in quanto emesso in assenza di qualsiasi verifica preventiva dell’incapienza e/o infruttuosità della società L.P. s.r.l. Considerato in diritto 3. I ricorsi devono essere rigettati, non risultando peraltro dal provvedimento impugnato che parte nel giudizio di riesame fosse stato anche il ricorrente P.G. , che in base al tenore dell’ordinanza del tribunale di Bergamo non risulterebbe aver interposto richiesta di riesame. In ogni caso, osserva il Collegio, troverebbe comunque applicazione il principio, già affermato da questa Corte secondo cui in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, sussiste l’interesse del coindagato concorrente nel reato a proporre istanza di riesame avverso il provvedimento di vincolo eseguito esclusivamente sui beni di altro compartecipe, poiché la misura cautelare, per le più diverse ragioni, potrebbe essere successivamente attuata anche sui beni a lui appartenenti Sez. 6, n. 38302 del 26/05/2015 - dep. 21/09/2015, Maracci, Rv. 265000 . 4. Tanto premesso, come anticipato, il congiunto motivo di ricorso non ha pregio, dovendosi darsi continuità alla giurisprudenza di questa stessa Sezione sul punto v. Sez. 3, n. 38858 del 14/06/2016 - dep. 20/09/2016, Fiusco, Rv. 267631 . Ed invero, corretta è la premessa dalla quale muovono gli odierni ricorrenti il sequestro preventivo diretto e il sequestro per equivalente presentano differenti caratteristiche strutturali e funzionali. Mentre il primo consiste nella sottoposizione al vincolo di beni che costituiscono il profitto del reato per cui si procede, o sono ad esso riconducibili come nel caso dei beni acquisiti attraverso il reimpiego dei proventi illeciti , il secondo ricorre quando la cautela reale è realizzata su beni diversi e del tutto avulsi da una relazione di pertinenzialità da quelli che costituiscono il profitto dell’attività criminosa, il cui valore economico sia, nondimeno, corrispondente a quello del profitto stesso. Le due forme di sequestro soggiacciono, conseguentemente, a una differente disciplina processuale che attiene, per i profili qui in considerazione, al loro peculiare rapporto funzionale, caratterizzato dalla sussidiarietà della forma per equivalente rispetto a quella diretta. Come, infatti, è stato chiarito dalle Sezioni Unite Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014 - dep. 05/03/2014, Gubert, Rv. 258648 , si può far luogo al sequestro per equivalente soltanto dopo avere verificato la impossibilità, ancorché temporanea, di sottoporre al provvedimento cautelare i beni che, direttamente o indirettamente, siano riferibili al profitto del reato il quale, nei reati tributari, è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario così Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036 . Tale riscontro, tuttavia, non deve necessariamente essere effettuato nell’originario decreto di sequestro, quanto piuttosto in una fase successiva alla sua emissione, corrispondente alla concreta esecuzione del provvedimento ablativo. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni unite v. le già cit. Sez. U., n. 10561 del 5/03/2014, Gubert , infatti, in materia cautelare, non è possibile pretendere la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato giacché, durante il tempo necessario per l’espletamento di tale ricerca, potrebbero essere occultati gli altri beni suscettibili di confisca per equivalente, così vanificando ogni esigenza di cautela. Infatti, quando il sequestro interviene in una fase iniziale del procedimento, non è, di solito, ancora possibile stabilire se sia possibile o meno la confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto di reato, previa la loro certa individuazione in termini v. anche Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, P.M. in proc. Scognamiglio, Rv. 265028 . Per tale motivo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato ex art. 322-ter cod. pen. oggi, a seguito della novella operata dal D. Lgs. n. 158de 21 10, previsto dall’art. 12-bis, d. lgs. n. 74 del 2000 può essere disposto anche solo parzialmente nella forma per equivalente, qualora non tutti i beni costituenti l’utilità economica tratta dall’attività illecita risultino individuabili Sez. 2, n. 11590 del 9/02/2011, Sciammetta, Rv. 249883 . Coerentemente con questa impostazione, la Suprema Corte ha altresì affermato che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l’importo complessivo da sequestrare, mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero si vedano Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015, Armeli e altro, Rv. 265058 Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, Monti e altri, Rv. 264282 Sez. 3, n. 37848 del 7/05/2014, Chidichimo, Rv. 260148 Sez. 3, n. 10567/13 del 12/07/2012, Falchero, Rv. 254918 ben potendo, del resto, il destinatario ricorrere al giudice dell’esecuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal pubblico ministero nella selezione dei cespiti da confiscare Sez. 3, n. 20776 del 6/03/2014, P.G. in proc. Hong, Rv. 259661 . Lungo la stessa direttrice ermeneutica è stato ritenuto legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni costituenti profitto illecito anche quando l’impossibilità del loro reperimento sia anche soltanto transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell’adozione della misura Sez. 2, n. 2823/2009 del 10/12/2008, Schiattarella, Rv. 242653 . 5. Consegue alle considerazioni fin qui svolte che il provvedimento di sequestro non deve necessariamente contenere una specifica individuazione dei beni da sottoporre alla misura cautelare, potendo certamente rinviare tale specificazione alla successiva fase esecutiva. In una ipotesi siffatta, dunque, dovrà rimettersi a tale fase anche la determinazione delle concrete modalità di articolazione della cautela reale, in specie per quanto attiene alla sottoposizione a vincolo del singolo bene nelle forme della ablazione diretta o di quella per equivalente. Sulla base delle argomentazioni che precedono, dunque, deve ritenersi del tutto legittimo, diversamente da quanto opinato dai ricorrenti, il decreto di sequestro preventivo che presenti, quanto alle forme della realizzazione del vincolo reale, una struttura mista , prevedendo la sottoposizione dei beni in parte a sequestro diretto e in subordine per equivalente nel caso in cui il sequestro diretto, da eseguirsi nei confronti della società, risulti infruttuoso o incapiente rispetto all’imposta evasa, salva in quest’ultimo caso la necessaria predeterminazione dell’ammontare del valore del compendio assoggettabile alla cautela. Peraltro, come già anticipato, nella materia dei reati tributari, il profitto consiste in genere in qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami e altro, Rv. 255036 conformemente v. anche Sez. 5, n. 36870 del 14/05/2013, P.M. in proc. Ragosta, Rv. 256945 , sicché il sequestro preventivo ha ad oggetto, di regola, somme di denaro rispetto alle quali la forma della cautela è quella diretta così Sez. 6, n. 30966 del 14/06/2007, Puliga, Rv. 236984, secondo cui è legittimamente operato in base alla prima parte dell’art. 322-ter, comma 1, cod. pen., il sequestro preventivo delle disponibilità del conto corrente dell’imputato . Ne consegue che il decreto di sequestro ben potrà disporre che si faccia luogo all’applicazione della cautela sul denaro sequestro diretto nonché sugli altri beni, mobili o immobili comprese, ad es., le quote societarie di spettanza , rinvenibili nella sfera giuridico-patrimoniale di ciascuno dei compartecipi al reato fino al valore del profitto determinato, nello stesso decreto, dal giudice. Tali beni verranno poi concretamente determinati nel momento esecutivo, con obbligo, gravante in prima battuta sul pubblico ministero investito dell’esecuzione e, quindi, sul giudice della cautela e, infine, sul tribunale del riesame in sede di ulteriore e successivo controllo , di verificare il preventivo esperimento del sequestro nella forma diretta e, al contempo, la corrispondenza, quanto al sequestro per equivalente, del valore delle cose sequestrate a quello del profitto determinato nel provvedimento ablativo. 6. Nella specie, il tribunale del riesame da chiaramente conto che il provvedimento del GIP che ha disposto il sequestro preventivo a da un lato, autorizzava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta da eseguirsi nei confronti della società L.P. s.r.l. b dall’altro, ha specificato che il sequestro preventivo per equivalente nei confronti dell’indagato è da effettuarsi nel caso si riveli infruttuoso od incapiente rispetto alle imposte evase il sequestro diretto . Nel decreto del GIP, peraltro, era stata correttamente predeterminato il valore del compendio assoggettabile alla cautela si legge, infatti fino all’equivalente di Euro 421.950,00, risultante dalla somma degli importi di imposta evasa, indicati in imputazione . Trattasi, come dianzi chiarito, di provvedimento giuridicamente corretto, con conseguente declaratoria di rigetto. 7. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto È legittimo il decreto di sequestro preventivo che presenti una struttura mista , prevedendo la sottoposizione a vincolo a titolo di sequestro diretto e, in subordine, a titolo di sequestro per equivalente su beni delle persone fisiche nella specie, amministratore di diritto e di fatto di una s.r.l. , nel caso in cui il sequestro diretto, da eseguirsi nei confronti della persona giuridica, risulti infruttuoso o incapiente rispetto al patrimonio di quest’ultima, salva la necessità, nel secondo caso, di predeterminare, già con il provvedimento genetico, il valore del compendio assoggettabile alla cautela fattispecie in materia di reati tributari . 8. Occorre, poi, esaminare il secondo rilievo sollevato nel ricorso, con cui i ricorrenti si dolgono dell’illegittimità del decreto di sequestro preventivo in quanto emesso in assenza di qualsiasi verifica preventiva dell’incapienza e/o infruttuosità della società L.P. s.r.l., atteso che l’accertamento negativo della capacità patrimoniale della società L.P. s.r.l. era stato effettuato dalla GdF in data 24.02.2017, e riportato nell’informativa 2.03.2017, relativa alla materiale esecuzione del decreto di sequestro preventivo, mentre il decreto era stato emesso il 22.02.2017. La doglianza non ha pregio per analoghe ragioni rispetto a quella esposte a sostegno del primo motivo, atteso che il provvedimento del GIP, nel disporre il sequestro preventivo per equivalente subordinatamente ad una condizione ossia, si legge nel caso si riveli infruttuoso od incapiente rispetto alle imposte evase il sequestro diretto , demandava all’organo dell’esecuzione, il PM soggetto cui è attribuito il compito della verifica dell’incapienza del patrimonio della persona giuridica , di accertare se sussistessero o meno le condizioni per dare esecuzione al sequestro diretto o per equivalente. In tale contesto, dunque, la circostanza che, in sede di esecuzione del provvedimento del GIP, fosse intervenuto successivamente a distanza di due giorni dalla sua emissione, l’esito negativo degli accertamenti disposti dal PM a mezzo della GdF in ordine alla capienza del patrimonio della persona giuridica ai fini dell’esecuzione del sequestro diretto, determinava l’avveramento della condizione cui il provvedimento del GIP aveva subordinato l’esecuzione del sequestro preventivo nella forma per equivalente sul patrimonio delle persone fisiche. Legittimamente, dunque, il sequestro preventivo è stato eseguito per equivalente a seguito di tale accertamento postumo rispetto all’emissione del decreto , atteso che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, al fine di poter disporre la confisca diretta del profitto nei confronti della persona giuridica, è pur sempre necessario che risulti la disponibilità nel patrimonio della stessa di beni o denaro da aggredire, non sussistendo un obbligo per la Pubblica Accusa di dover provvedere alla preventiva ricerca di liquidità o cespiti anche nel caso in cui risulti ex actis l’incapienza del patrimonio dell’ente cfr. Sez. 3, n. 6205 del 29/10/2014 - dep. 11/02/2015, Mataloni e altro, Rv. 262770 , non essendo necessario ai fini della legittimità del sequestro per equivalente, che la verifica della incapienza del patrimonio della persona giuridica venga eseguita preventivamente all’adozione del decreto di sequestro preventivo, potendo la stessa essere eseguita, in caso di sequestro a struttura mista anche nella fase dell’esecuzione da parte del PM. 9. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto Nell’ipotesi di sequestro preventivo a struttura mista ossia laddove il provvedimento disponga il sequestro diretto nei confronti della persone giuridica e, in subordine, quello per equivalente nei confronti della persona fisica che ne ha la rappresentanza, nel caso si riveli infruttuoso od incapiente il primo rispetto al patrimonio della persona giuridica , non è necessario che la verifica della infruttuosità od incapienza venga eseguita preventivamente all’adozione del decreto di sequestro preventivo, potendo la stessa essere eseguita, in caso di sequestro a struttura mista , anche in fase di esecuzione del decreto da parte del P.M. purché in un momento comunque precedente all’apprensione sui beni della persona fisica . 10. Al rigetto del ricorso segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.