Gli effetti dell’inosservanza del provvedimento del Sindaco adottato nell’interesse dei privati

L’inosservanza del provvedimento dell’Autorità, con cui si intima a più comproprietari pro indiviso di un fabbricato l’eliminazione della situazione di pericolo in cui esso versa, si configura nei confronti di ciascuno dei soggetti destinatari.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 29538/18 depositata il 28 giugno. Il caso. Il Tribunale condannava l’imputato al pagamento di un’ammenda in quanto riconosciuto colpevole del reato ex art. 650 c.p. per non aver osservato il provvedimento emesso dal Sindaco del Comune, che gli aveva ordinato di realizzare opere di protezione, contenimento e consolidamento della proprietà distinta in catasto. Adita la Corte d’Appello, questa con missiva trasmetteva gli atti processuali direttamente alla Corte di Cassazione, sul presupposto che con la sentenza di primo grado impugnata era stata inflitta la sola pena pecuniaria dell’ammenda, sicché la pronuncia in questione doveva ritenersi inappellabile. Le ragioni dell’inosservanza del provvedimento dell’Autorità. Afferma la Suprema Corte che la non osservanza del provvedimento con cui l’Autorità intima a diversi comproprietari pro indiviso di un edificio l’eliminazione della situazione di pericolo in cui esso versa è configurabile nei confronti di ciascun destinatario, ossia anche nei confronti di chi abbia adempiuto parzialmente, non avendo rilevanza, per la parte residua, l’inottemperanza degli atri titolari. Ciò perché non risulta frazionabile l’obbligo che riguarda l’intera proprietà del fabbricato, salvo rivalsa, per chi l’abbia adempiuto per l’intero, verso gli altri. Nella fattispecie, essendo la strada considerata di natura privata, è ovvio che l’ordinanza sindacale fosse destinata a soddisfare l’interesse dei privati di quella strada e non di una collettività indeterminata di soggetti non è quindi configurabile il reato di cui all’art. 650 c.p Il ricorso è pertanto fondato in quanto è impossibile configurare un pericolo per l’incolumità pubblica nel caso di una strada privata accessibile ai soli proprietari dei fondi confinanti o di quelli interclusi, come nel caso di specie, aventi sulla strada medesima un diritto di servitù di passaggio.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 6 marzo – 28 giugno 2018, n. 29538 Presidente Di Tomassi – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del Tribunale di Cassino in data 20/01/2017, P.F. fu condannato alla pena di 200,00 Euro di ammenda in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, del reato di cui all’art. 650 cod. pen., per non avere osservato il provvedimento n. 7813 emesse in data 5/11/2013 dal sindaco del comune di Castelliri, che gli aveva ordinato di realizzare opere di protezione, contenimento e consolidamento della proprietà distinta in catasto al fg. , part. , sita in località omissis . 2. Avverso la predetta sentenza aveva proposto appello lo stesso P. a mezzo del difensore di fiducia, avv. . Con l’impugnazione era stata dedotta l’insussistenza dell’art. 650 cod. pen., sul presupposto della illegittimità dell’ordinanza del sindaco rimasta inosservata. Sotto un primo aspetto, sarebbe rimasto indimostrato, secondo la tesi difensiva, il presupposto sostanziale per l’emanazione del provvedimento e ciò sotto un duplice profilo innanzitutto la strada sarebbe stata privata , sicché essa sarebbe stata accessibile non già da parte di una collettività indeterminata di soggetti, quanto piuttosto dai soli proprietari dei fondi interclusi, sicché sarebbe mancato il requisito della finalizzazione dell’intervento ordinatorio alle esigenze della collettività pubblica e in secondo luogo sarebbe rimasto indimostrato che, dall’inerzia dell’imputato, fosse derivata una situazione di reale pericolo per la pubblica incolumità tale da giustificare l’adozione dell’ordinanza. Sotto altro aspetto, il ricorso eccepisce l’illegittimità di una nuova ingiunzione rivolta al solo proprietario del muro a secco, nonostante la presenza di un accordo con i titolari della servitù di passaggio esistente sulla strada, in forza del quale le spese di manutenzione di essa avrebbero dovuto essere ripartite. 3. Con missiva in data 9/06/2017, la Corte territoriale dispose la trasmissione a questa Corte degli atti relativi all’appello proposto nell’interesse di P. . Ciò sul presupposto che con la sentenza impugnata fosse stata inflitta la sola pena pecuniaria dell’ammenda, sicché la pronuncia in questione doveva ritenersi inappellabile, potendo proporsi, avverso la medesima, unicamente il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen Considerato in diritto 1. Preliminarmente, ritiene il Collegio che le censure dedotte con l’appello non involgano esclusivamente profili di merito così come deve ritenersi pacifico che, con tale atto, l’odierno imputato abbia inteso provocare un giudizio impugnatorio volto all’intervento demolitorio del provvedimento gravato. Ne consegue che, non sussistendo ostacoli formali alla proposizione del ricorso per cassazione e non potendo dubitarsi della voluntas impugnationis dell’imputato, l’appello, secondo il disposto dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve essere convertito in ricorso per cassazione, restando del tutto irrilevante la qualificazione data all’impugnazione dalla parte che l’ha proposta. 2. Nel merito, il ricorso è fondato. 2.1. Rileva il Collegio come, sotto un primo profilo, siano meramente fattuali, e come tali inammissibili, le censure sulla mancata dimostrazione dell’esistenza di una situazione di reale pericolo connesso al crollo del muro posta a fondamento del provvedimento sindacale e come sia manifestamente infondata la doglianza relativa alla esistenza dell’accordo con cui i titolari della servitù di passaggio si sarebbero obbligati a partecipare alle spese di manutenzione, considerato che di tale circostanza fattuale non si fa alcuna menzione in sentenza e che, in ogni caso, un accordo tra privati non può ovviamente incidere sulla individuazione dei soggetti tenuti a adottare le misure necessarie a mettere in sicurezza, alla stregua delle prescrizioni impartite dall’autorità, le eventuali fonti di pericolo per la pubblica incolumità. Né l’imputato avrebbe potuto legittimamente dolersi del fatto che l’obbligo in questione incombesse anche sugli altri proprietari dei fondi confinanti, secondo quanto prospettato dallo stesso P. in sede di esame dibattimentale v. pag. 3 della sentenza impugnata . È stato affermato da questa Corte, con argomentazione qui condivisa, che l’inosservanza del provvedimento dell’autorità con cui si intima a comproprietari pro indiviso di un fabbricato l’eliminazione della situazione di pericolo in cui questo versa è configurabile nei confronti di ciascuno dei destinatari, e quindi anche nei confronti di chi abbia adempiuto parzialmente, non rilevando, per la parte residua, l’inottemperanza degli altri titolari, non essendo frazionabile l’obbligo, che riguarda l’intera proprietà, salvo rivalsa, per chi l’abbia adempiuto per l’intero, verso gli altri Sez. 1, n. 12679 del 29/01/2008, dep. 25/03/2008, Villari, Rv. 239361 . 2.2 Tuttavia, il ricorso si palesa fondato con riferimento al profilo relativo all’impossibilità di configurare un pericolo per l’incolumità pubblica nel caso di una strada privata accessibile ai soli proprietari dei fondi confinanti o comunque di quelli interclusi, aventi sulla strada in questione un diritto di servitù di passaggio sulla cui esistenza ha riferito il teste Michele P. . Sul punto, giova premettere che l’art. 650 cod. pen. si connota come norma penale in bianco a carattere sussidiario, applicabile solo quando il fatto non sia previsto come reato da una specifica disposizione ovvero allorché il provvedimento dell’autorità rimasto inosservato sia munito di un proprio, specifico meccanismo di tutela Sez. 1, n. 44126 del 19/04/2016, dep. 18/10/2016, Azzarone, Rv. 268288 Sez. 1, n. 43398 del 25/10/2005, dep. 30/11/2005, P.G. in proc. Zorzi ed altro, Rv. 232745 . Ai fini della configurabilità del reato in esame è necessario che l’inosservanza riguardi un ordine specifico impartito, per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia, a un soggetto determinato e che si risolva in una disposizione di tenore regolamentare data in via preventiva ad una generalità di soggetti Sez. F, n. 44238 del 1/08/2013, dep. 30/10/2013, Zakrani, Rv. 257890 , in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta il provvedimento emesso per ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico, di igiene sia adottato nell’interesse della collettività e non di privati individui Sez. 1, n. 46004 del 21/10/2014, dep. 6/11/2014, Lepore e altro, Rv. 261264 . Inoltre, il giudice deve valutare se il provvedimento corrisponda effettivamente alla funzione legale tipica assegnatagli dall’ordinamento e se, per la sua formulazione, sia, in rapporto alla particolare situazione che si intende tutelare, eseguibile nei tempi e nelle modalità descritte Sez. 1, n. 555 del 16/11/2010, dep. 12/01/2011, Filogamo, Rv. 249430 Sez. 1, n. 11448 del 7/02/2012, dep. 23/03/2012, Albera e altro, Rv. 252916 . Nel caso di specie, tuttavia, considerata la natura della strada, destinata a garantire l’accesso alla proprietà dei fondi e come tale di natura chiaramente privata v., in proposito, quanto affermato a pag. 2 della sentenza impugnata , è evidente che l’ordinanza sindacale fosse destinata proprio a soddisfare l’interesse di privati individui e non già di una collettività indeterminata di soggetti. Ne consegue che, vertendosi in un caso di inosservanza di un provvedimento adottato nell’interesse di privati cittadini, la sussistenza deg reato previsto dall’art. 650 cod. pen. deve essere esclusa conf. Sez. 1, n. 46004/2014, Lepore e altro, citata . 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché il fatto non sussiste. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.