L’urgenza della convalida di arresto e l’irreperibilità del difensore di fiducia

Data la speciale urgenza che caratterizza la procedura di convalida dell’arresto, qualora il difensore di fiducia dell’arrestato non risulti prontamente reperibile, il Giudice ha l’obbligo di nominare un difensore d’ufficio immediatamente reperibile.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 29125/18 depositata il 25 giugno. La vicenda. L’imputato, condannato in secondo grado per illecita detenzione di modiche quantità di droga, ricorre in Cassazione osservando che al momento dell’arresto aveva nominato un difensore di fiducia, il quale non era stato avvisato dell’udienza di convalida ed era quindi stato reperito un difensore d’ufficio. Il carattere di urgenza della convalida di arresto. Stante al principio giurisprudenziale secondo cui costituisce nullità insanabile l’omesso avviso al difensore di fiducia della fissazione dell’udienza della convalida di arresto ed in contestuale giudizio direttissimo, occorre però sottolineare che, visto il carattere di urgenza della procedura di convalida dell’arresto, qualora il difensore di fiducia dell’arrestato non risulti immediatamente reperibile, il Giudice deve nominare un difensore d’ufficio immediatamente reperibile, senza effettuare prima ulteriori tentativi di notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza a quello di fiducia. Da aggiungere poi che, nella fattispecie, a seguito dell’udienza di convalida il giudizio direttissimo non è stato contestualmente celebrato, avendo il Giudice accordato un rinvio su richiesta del difensore d’ufficio nominato proprio per consentire la presenza del legale dell’arrestato. Per queste ragioni, la Suprema Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 aprile – 25 giugno 2018, numero 29125 Presidente Izzo – Relatore Menichetti Ritenuto in fatto 1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza in data 29 marzo 2017, confermava la pronuncia di condanna resa dal Tribunale cittadino nei confronti di A.F. , quale responsabile di illecita detenzione di modiche quantità di hashish e marijuana, operando una riduzione della pena inflitta in prime cure. All’affermazione di responsabilità i giudici di merito pervenivano in base a quanto contenuto nel verbale di arresto, nei verbali di perquisizione personale e di sequestro e sulla scorta delle dichiarazioni rese da tale F.N. , che aveva riferito di aver acquistato hashish dall’imputato. 2. Ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, per due motivi. Con il primo motivo lamenta violazione degli articolo 178, comma 1, lett.c e 179, comma 1, c.p.p., con riferimento all’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma alla udienza del 3 novembre 2016 ed a tutti gli atti ad essa successivi. Osserva che al momento dell’arresto il prevenuto aveva nominato un difensore di fiducia, che non era stato avvisato della udienza di convalida, ed era stato quindi reperito un difensore d’ufficio. Si duole che il Tribunale aveva respinto l’eccezione tempestivamente sollevata dalla difesa ed anche la Corte di Appello aveva escluso che l’eventuale nullità potesse riverberarsi sulla sentenza impugnata. Con il secondo motivo censura il trattamento sanzionatorio, rilevando difetto di motivazione ed inosservanza della legge penale quanto alla determinazione della pena base ed alla mancata concessione sia delle attenuanti generiche sia del beneficio della sospensione condizionale. Considerato in diritto 1. Il ricorso non è fondato. 2. In relazione al primo motivo di doglianza, si osserva che i giudici di merito hanno correttamente disatteso l’eccezione di nullità sostenuta dalla difesa dell’imputato. Questa Corte si è già espressa nel senso che integra una nullità assoluta insanabile l’omesso avviso al difensore di fiducia della fissazione dell’udienza per la convalida dell’arresto ed in contestuale giudizio direttissimo Sez. 3, numero 46714 del 11/10/2012, Rv. 253873 . Tuttavia, poiché la procedura di convalida dell’arresto è caratterizzata da una speciale urgenza, qualora il difensore di fiducia dell’arrestato non risulti prontamente reperibile, il giudice deve designare un difensore d’ufficio immediatamente reperibile, senza prima effettuare ulteriori tentativi di notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza a quello di fiducia Sez.6, numero 48428 del 20/111/2008, Rv.242378 . 3. Tanto premesso in diritto, emerge dalle dichiarazioni rese in udienza dal verbalizzante - di cui si dà contezza nella pronuncia impugnata - che il difensore di fiducia indicato dall’imputato al momento dell’arresto era stato cercato sul cellulare e non era stato reperito e che solo all’esito di tale infruttuosa ricerca era stato nominato un difensore d’ufficio. Ma oltre a tale evenienza, che di per sé sola escluderebbe la nullità, va anche rimarcato che a seguito dell’udienza di convalida il giudizio direttissimo non venne contestualmente celebrato, avendo il giudice accordato un rinvio su richiesta del difensore nominato ex articolo 97, comma 4, c.p.p. proprio per consentire la presenza del difensore di fiducia. Di qui l’infondatezza del primo motivo di ricorso, in base alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata e ben applicata dal Tribunale e dalla Corte di merito. 4. Quanto al trattamento sanzionatorio, oggetto del secondo motivo di ricorso, si rileva che la Corte, pur non pronunciandosi espressamente sui motivi di appello volti alla concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, ha affrontato il tema riducendo la pena irrogata dal Tribunale, ma implicitamente condividendo le ragioni di diniego espresse in prime cure. Il Tribunale infatti aveva motivato su entrambi gli aspetti, negando le circostanze attenuanti generiche per difetto di elementi positivamente valutabili in favore dell’imputato, tali da farlo ritenere meritevole della loro concedibilità, e negando altresì il beneficio della pena sospesa dato il precedente giudiziario recente, relativo ad una condanna intervenuta con sentenza di primo grado pronunciata il 18 settembre 2015 per analoga condotta del 17 settembre 2015. Anche il secondo motivo di ricorso appare perciò privo di fondamento. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.