Etilometro: l’avviso del diritto di assistenza difensiva prescinde dal rifiuto del test

Nel momento in cui la polizia giudiziaria procede all’accertamento dello stato alcolemico tramite etilometro, deve essere espresso l’invito a farsi assistere da un difensore di fiducia, e ciò indipendentemente dall’esito del procedimento di accertamento che ben potrebbe arrestarsi di fronte al rifiuto dell’interessato.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29081/18, depositata il 22 giugno. Il fatto. La Corte d’Appello di Trieste confermava la condanna di prime cure dell’imputato per essersi rifiutato di sottoporti all’accertamento dello stato di ebbrezza art. 186, comma 7, c.d.s. . Avverso la sentenza ricorre in Cassazione il difensore sostenendo il vizio di motivazione del provvedimento in relazione al mancato avviso al ricorrente della facoltà di farsi assistere da un difensore nel momento in cui venne formalizzata la richiesta di effettuare il test alcolemico tramite etilometro. Avviso della facoltà di farsi assistere da un avvocato. In tema di guida in stato di ebbrezza, la giurisprudenza afferma costantemente che l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore deve essere rivolto al conducente all’atto di avvio della procedura di accertamento strumentale dello stato di alcolemia, con la richiesta di sottoporti al test ed anche nel caso in cui l’interessato si opponga all’accertamento medesimo. Tale interpretazione risponde al complessivo sistema di garanzie previste dall’art. 114 disp. att. c.p.p. e trova conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 5396/15 in cui è stato precisato che l’avvertimento ex art. 114 deve essere dato solo quanto l’organo di polizia, sulla base di specifiche circostanze del fatto, ritenga di desumere un possibile stato di alterazione del conducente, indicativo della condizione di ebbrezza e, segnatamente, prima di procedere” all’accertamento mediante etilometro . Con riferimento alla fattispecie in parola, si è dunque affermato che il sistema di garanzie assicurato al conducente dal combinato disposto degli artt. 114 disp. att. c.p.p. e 354 c.p.p., viene in essere nel momento in cui la polizia giudiziaria procede all’accertamento tramite etilometro, momento in cui deve anche essere espresso l’invito a farsi assistere da un difensore di fiducia indipendentemente dall’esito del procedimento di accertamento che ben potrebbe arrestarsi di fronte al rifiuto dell’interessato. Collocandosi l’avviso in parola nella sequenza procedimentale normativamente prevista per l’accertamento del tasso alcolemico, si configura quale elemento integratore della fattispecie penale in esame il conducente sarà dunque penalmente punibile ex art. 186, comma 7, c.d.s. solo laddove sia stato previamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore. Essendo nel caso di specie mancato tale avvertimento, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 27 marzo – 22 giugno 2018, n. 29081 Presidente Izzo – Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 5/7/2017, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone con cui C.L. era ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, e condannato alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 1800 di ammenda, con sospensione della patente di guida per anni uno e confisca della vettura. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, articolando i seguenti motivi di impugnazione in sintesi giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. . Primo motivo vizio di motivazione in relazione alla doglianza già espressa innanzi al giudice di primo grado, riguardante il mancato avviso rivolto al ricorrente, della facoltà di farsi assistere da un difensore nel momento in cui venne formalizzata la richiesta di effettuare il test alcolemico mediante etilometro. Afferma la difesa che tale avviso si qualifica come presupposto imprescindibile della procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia, anche nel caso in cui l’interessato abbia opposto un rifiuto all’accertamento. Sul punto, la Corte d’appello avrebbe ignorato i principi stabiliti in sede di legittimità in virtù dei quali il suddetto avviso è sempre necessario. Secondo motivo erronea ed illogica motivazione in relazione al rigetto della richiesta avanzata dall’imputato di sospensione del processo e messa alla prova. Terzo motivo erronea ed illogica motivazione in relazione alla eccessività della pena inflitta ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Quarto motivo erronea ed illogica motivazione in relazione alla omessa conversione della pena inflitta nei lavori di pubblica utilità. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Secondo i più recenti orientamenti della Suprema Corte, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentate dell’alcolemia, con la richieste di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l’interessato opponga un rifiuto all’accertamento così Sez. 4, n. 34383 del 06/06/2017, Rv. 270526 . Vero è che, in tempi meno recenti, si è sostenuto che nel caso di rifiuto di sottoporsi a tale accertamento, non fosse necessario l’avvertimento cfr. Sez. 4 n. 34470 del 13/05/2016, Rv. 267877 Sez. 4,n. 43845 del 26/09/2014, Rv. 260603 , tuttavia, il tema è stato oggetto di più ampia rivisitazione, all’esito della quale si è ritenuto maggiormente aderente al sistema di garanzie previsto dall’art. 114, disp. att. cod. proc. pen., la necessità che si dia avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, quando si sia attivata la procedura dell’accertamento mediante etilometro e l’interessato opponga rifiuto. Tale interpretazione, troverebbe conforto nella motivazione della pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv.263025 in cui si è si è precisato che l’avvertimento ex art. 114 cit., deve essere dato solo quando l’organo di polizia, sulla base di specifiche circostanze del fatto, ritenga di desumere un possibile stato di alterazione del conducente, indicativo della condizione di ebbrezza e, segnatamente, prima di procedere all’accertamento mediante etilometro. Tali indicazioni risultano rilevanti ai fini della comprensione dell’ambito di operatività dell’avvertimento del diritto all’assistenza difensiva, poiché il Supremo Collegio, dopo aver rilevato che gli avvisi in questione non devono essere dati al conducente all’atto del compimento di accertamenti preliminari e meramente esplorativi, hanno chiarito che prima di procedere all’accertamento mediante etilometro, al conducente deve essere dato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Sulla scorta di tale insegnamento, quindi, si è affermato, con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada cfr. in motivazione Sez. 4 n. 49236 del 3/11/2016 non massimata , che il sistema delle garanzie delineato dal combinato disposto dagli artt. 114, disp. att. cod. proc. pen. e 354, cod. proc. pen., viene in essere nel momento in cui la polizia giudiziaria procede all’accertamento per via strumentale del tasso alcolemico e l’invito di farsi assistere da un difensore di fiducia deve essere rivolto dagli organi di Polizia stradale nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia, indipendentemente dal suo esito che potrebbe essere di rifiuto. Il principio è stato più di recente ribadito in altra pronuncia di questa Sezione, così massimata In tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114, disp. att. cod. proc. pen., deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l’interessato si rifiuti di sottoporsi all’accertamento così, Sez. 4, n. 34383 del 6/6/2017, Emanuele, Rv. 270526 . In motivazione si legge Tale sistema introduce, in sostanza, una verifica tecnica che prende avvio con la richiesta di sottoporsi al test strumentale e, in tale scansione, l’avvertimento del diritto all’assistenza del difensore costituisce presupposto necessario della relativa procedura, indipendentemente dall’esito della stessa e dalle modalità con le quali il test venga concretamente effettuato . È possibile quindi affermare che, in presenza di elementi indicativi dello stato di ebbrezza, all’avvio della procedura per l’effettuazione dell’alcoltest, il soggetto interessato dovrà essere sempre avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore, qualificandosi tale avvertimento come presupposto necessario della relativa procedura, indipendentemente dall’esito della procedura medesima. Il rifiuto all’accertamento, dovendosi collocare all’interno di tale procedimento, le cui scansioni sono normativamente previste, è suscettibile di integrare la fattispecie incriminatrice solo se il conducente sia stato previamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore. 3. Nel caso in esame, dalla sentenza impugnata, si evince che il ricorrente non è stato reso edotto della facoltà di farsi assistere da un difensore nel momento in cui era stata avviata la procedura di accertamento del tasso alcolemico con richiesta di sottoporsi al test. Pertanto, poiché l’eccezione riguardante la nullità dell’accertamento è stata tempestivamente eccepita dalla difesa, si deve pervenire, in ossequio ai principi sopra richiamati, a pronuncia di annullamento della sentenza impugnata per insussistenza del fatto. Le ulteriori doglianze sono assorbite dalla decisione adottata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.