La remissione tacita di querela nel caso di mancata comparizione del querelante

Il comportamento del querelante, debitamente avvisato del fatto che la sua mancata presenza in giudizio è intesa quale tacita remissione di querela, è interpretato come fatto incompatibile con la volontà di perseguire il querelato.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 28533/18 depositata il 20 giugno. Il caso. Il GdP di Bolzano, con sentenza impugnata, sosteneva non doversi procedere nei confronti dell’imputato per i reati di minaccia e lesioni per remissione di querela, a seguito della mancata comparizione in giudizio del querelante. Avverso la decisione propone ricorso in appello il Procuratore Generale denunciando che la citazione in giudizio alla persona offesa era stata notificata tramite servizio postale ma, data l’assenza del destinatario, il plico era stato depositato presso l’ufficio postale, con successiva immissione nella cassetta postale del destinatario dell’avvenuto deposito e la restituzione del plico al notificante. La remissione di querela e la notifica dell’atto di citazione. Secondo la Suprema Corte, la mancata comparizione in giudizio del querelante integra la remissione tacita di querela qualora questi sia stato debitamente avvisato che tale suo comportamento sarebbe stato interpretato come fatto incompatibile con la volontà di perseguire il querelato. Inoltre, in caso di notifica dell’atto di citazione a persona offesa avvenuta tramite servizio postale, necessario appare il doppio avviso, il perfezionamento della notifica dopo dieci giorni dalla compiuta giacenza e la restituzione del plico al mittente. Ciò attribuisce efficacia legale alla notifica, andando così a bilanciare l’esigenza dell’esercizio del diritto di difesa con quella di certezza del processo penale. Pertanto, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 28 febbraio – 20 giugno 2018, n. 28533 Presidente Vessichelli – Relatore De Gregorio Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Bolzano - sulle conformi conclusioni delle parti - ha dichiarato non doversi procedere per i reati di minaccia e lesioni per remissione di querela nei confronti dell’imputato, a seguito della mancata comparizione in udienza del querelante, debitamente avvisato del fatto che la sua mancata presenza sarebbe stata intesa quale tacita remissione di querela. 1.Avverso la decisione ha proposto ricorso il PG presso la Corte d’Appello di Bolzano per erronea applicazione della legge penale, art 152 cp. Infatti, nella fattispecie concreta la citazione a giudizio alla persona offesa era stata notificata tramite servizio postale ma, per temporanea assenza del destinatario, il plico era stato depositato presso l’ufficio postale, seguendone l’immissione nella cassetta dell’avvenuto deposito e la restituzione del plico all’organo notificante, senza che l’interessato avesse ritirato il plico presso l’ufficio postale. 1.1 Ha sostenuto il ricorrente che, pur essendo la notifica legittima, non vi sarebbe prova certa che il querelante fosse stato a conoscenza dell’avviso che la mancata comparizione in udienza sarebbe stata valutata come remissione tacita della querela, non potendosi interpretare, quindi, la mancata comparizione nel senso voluto dal Giudice. In data 12 Febbraio 2018 è pervenuta in cancelleria memoria della difesa dell’imputato, con la quale sono state illustrate le ragioni per il rigetto del ricorso. All’odierna udienza il Pg, dr Pinelli, ha concluso per il rigetto ed il difensore dell’imputato si è riportato alla memoria depositata. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.I1 ricorso è infondato, e deve essere rigettato, alla luce della decisione di questa Corte nella sua composizione più autorevole, che ha risolto un duraturo contrasto giurisprudenziale, stabilendo il principio che la mancata comparizione al processo del querelante integra remissione tacita di querela, nel caso in cui questi sia stato - come nella fattispecie in esame debitamente avvisato che detto comportamento sarebbe stato interpretato come fatto incompatibile con la volontà di perseguire il querelato. Così, Sez. U, Sentenza n. 31668 del 23/06/2016 Ud dep. 21/07/2016 Rv. 267239. 2. Quanto alla questione dell’effettiva conoscenza - che secondo il ricorrente sarebbe mancata nella fattispecie - dell’avviso che la mancata comparizione in udienza sarebbe stata valutata come remissione tacita della querela, va osservato, in fatto, che la notifica dell’atto di citazione diretto alla persona offesa è stata effettuata a mezzo del servizio postale ex art 170 cpp la normativa di settore cui la disposizione rimanda - art 8 legge 890/82 - nell’interpretazione resane dalla Corte Costituzionale con sentenza 346/98, ha previsto la necessità del doppio avviso, il perfezionamento, per legge, della notifica dopo dieci giorni dalla compiuta giacenza e la restituzione del piego al mittente. 2.1 Il rispetto dei passaggi innanzi ricordati conferisce efficacia legale alla notifica, che equivale alla effettiva conoscenza, essendosi affermato in proposito l’esistenza di una presunzione di conoscenza dell’atto, trascorsi dieci giorni dalla data del deposito presso l’Ufficio postale, cui faccia seguito la comunicazione dell’avviso di giacenza formalmente indirizzata al medesimo destinatario dell’atto da notificare. Sez. 3, Sentenza n. 51714 del 03/12/2013 Cc. dep. 23/12/2013 Rv. 258016. 2.2 Tale presunzione bilancia le esigenze dell’esercizio del diritto di difesa con quelle di certezza, oltre che di speditezza, del processo penale tramite l’adempimento di un semplice onere di ordinaria diligenza che è stato posto in capo all’interessato. Il ricorrente nella formulazione della doglianza ha, pertanto, trascurato i suindicati tradizionali approdi giurisprudenziali ed il ricorso va rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.