Imputato fugge per evitare l’alcoltest: la concorrenza tra il rifiuto e il reato di resistenza a pubblico ufficiale

Il rifiuto di sottoporsi ad accertamento etilometrico di cui all’art. 186, comma 7, c.d.s. configura un reato di condotta istantanea. Esso si consuma con il comportamento di fuga posto in essere dall’imputato e non può essere assorbito dal reato di resistenza a pubblico ufficiale, bensì concorrere con quest’ultimo.

Così la Cassazione con sentenza n. 27530/18, depositata il 15 giugno. Il caso. La Corte d’Appello di Trento riformava parzialmente la decisione del GUP del Tribunale che aveva condannato l’imputato per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico nel corso di un controllo stradale, come previsto dall’art. 186, comma 7 c.d.s In particolare il Giudice di merito, ritenuta la continuazione con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, commessi nel medesimo giorno e contesto, aumentava la pena iniziale decisa con patteggiamento davanti al GUP. La pronuncia di secondo grado viene impugnata per cassazione dall’imputato lamentando, con il primo motivo, che la Corte territoriale erroneamente non aveva ritenuto che la condotta dell’imputato, il quale per evitare di sottoporsi agli accertamenti etilometrici da parte della polizia si era dato alla fuga con successivi atti di violenza e minaccia una volta raggiunto dai militari , fosse assorbita dal più grave reato di resistenza al pubblico ufficiale e come tale doveva essere accertato con un separato procedimento in applicazione della clausola di riserva prevista dall’art. 186, comma 7, c.d.s La fuga e il concorso di reato. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso sostenendo che la Corte di merito, dopo un attenta ricostruzione della vicenda, ha fatto corretta applicazione dei principi in materia escludendo che nella fattispecie in esame possano applicarsi le regole sul concorso apparente di norme penali. Infatti, evidenzia la Cassazione, il reato di cui all’art. 186, comma 7, c.d.s. è reato di condotta istantanea che si è consumato con il comportamento di fuga posto in essere dall’imputato, mentre i militari che lo avevano fermato in evidente stato di ebbrezza stavano provvedendo ad organizzare le prove alcolimetriche e non può considerarsi certo assorbito bensì concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale . Quest’ultimo delitto si realizza attraverso condotte distinte e materialmente conseguenti minacce e violenze contro i militari operanti che lo avevano raggiunto dopo la fuga e cercavano di bloccarlo. Rigettando anche la seconda doglianza, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato l’intero ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione sez. IV Penale, sentenza 6 – 15 giugno 2018, n. 27530 Presidente Fumu – Relatore Ferranti Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Trento ha riformato la sentenza del GUP del Tribunale di Trento che aveva condannato l’imputato a mesi quattro di arresto ed Euro 1400,00 di ammenda oltre alla revoca della patente di guida e la confisca del mezzo, per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico nel corso di controllo stradale,previsto all’art. 186 co. 7 in relazione al co. 2 lett. c e co. 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso in omissis . In parziale accoglimento dei motivi di appello, la corte, ritenuta la continuazione con i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali,commessi nello stesso giorno e nel medesimo contesto spazio-temporale,di cui alla sentenza di patteggiamento del 16.02.2016 n. 92/16 del Gup del Tribunale di Trento,passata in giudicato,applicava in aumento la reclusione di mesi due di reclusione, con condanna complessiva alla pena di dieci mesi di reclusione e concessione della sospensione condizionale e applicava la pena accessoria della sospensione per anni due della patente di guida in luogo della revoca disposta dal primo giudice. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,a mezzo del suo difensore. 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte di Appello non aveva ritenuto che la condotta posta in essere dall’imputato che,per evitare di sottoporsi agli accertamenti etilometrici da parte della Polstrada di Cavalese, che lo avevano fermato mentre era alla guida della sua autovettura, in evidente stato di ebbrezza alcolica, si era dato alla fuga, costringendo i militari operanti all’inseguimento, da cui poi erano scaturiti atti di violenza e minaccia, fosse assorbita nel più grave reato di resistenza a pubblico ufficiale,accertato con separato procedimento, e ciò in base al principio di specialità disciplinato dall’art. 15 c.p. e all’espressa clausola di riserva prevista dall’art. 186 co. 7 c.d.s 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione della legge e mancanza di motivazione in relazione alla disposta sospensione della patente, quale pena accessoria,nel periodo massimo di legge pari a i anni due. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Con riferimento al primo motivo, la Corte territoriale dopo aver adeguatamente riscostruito la vicenda storico fattuale che peraltro la difesa non contesta ha fatto corretta applicazione dei principi giuridici escludendo nel caso di specie l’applicazione delle regole sul concorso apparente di norme penali. Invero il reato di cui all’art. 186 comma 7 del D.Lvo 285/1992 è reato a condotta istantanea che si è consumato con il comportamento di fuga posta in essere dall’imputato, mentre i militari che lo avevano fermato in evidente stato di ebbrezza stavano provvedendo ad organizzare le prove alcolimetriche e non può considerarsi certo assorbito bensì concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 c.p., che si è realizzato attraverso condotte distinte e materialmente susseguenti consistite, come ampiamente descritto nel provvedimento impugnato, in spintonamenti e minacce per opporsi ai militari operanti che nel frattempo lo avevano raggiunto e cercavano di bloccarlo Cfr Sez. 6, n. 47585 del 10/12/2007, dep. 2007, Rv.238231 . Con riguardo al secondo motivo deve ritenersi che la Corte territoriale,ha accolto il motivo di appello riguardante l’applicazione erronea della revoca della patente e, sia pure con motivazione succinta, ha applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nel periodo massimo di anni due, evidenziando proprio al riguardo che l’imputato era stato già condannato nei due anni precedenti per il reato di guida in stato di ebbrezza Sez. 5, n. 607/2014 e Sez. 2, n. 1405/2014 . Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.