La Cassazione torna sull’induzione indebita a dare o promettere utilità, chiarendo il confine con la truffa aggravata dalla qualifica di pubblico ufficiale

Il reato in questione ha già generato numerose questioni interpretative, anche in ragione della presenza di plurimi delitti che, per uno o più elementi costitutivi, si pongono con esso in rapporto di complessa mutua esclusione.

La VI Sezione Penale, con la sentenza n. 27723, si occupa di un tema che, malgrado la giovane età del reato, ha già generato numerose questioni interpretative, anche in ragione della presenza di plurimi delitti che, per uno o più elementi costitutivi, si pongono con esso in rapporto di complessa mutua esclusione. Lo fa, nell’ambito di un processo che accerta crimini la cui gravità è determinata non tanto dall’entità del vantaggio che i concorrenti avrebbero ricavato dal privato, quanto piuttosto dall’utilizzo strumentale, da parte degli agenti, della propria pubblica funzione, per finalità private del tutto avulse dai compiti d’istituto. Incidentalmente, il Collegio ribadisce le condizioni indispensabili per poter applicare la speciale circostanza attenuante prevista in relazione al concorso di persone. Il caso. L’indagine aveva ad oggetto la condotta di due sottufficiali della Guardia di Finanza, i quali, abusando dei poteri connessi al ruolo, avevano indotto un piccolo imprenditore locale a promettere il pagamento di un debito contratto con il cognato di uno dei due, facendo riferimento ad un esposto presentato nei suoi confronti – in realtà mai ricevuto e fittiziamente redatto – che, altrimenti, avrebbe fatto scattare approfonditi controlli di polizia tributaria sulla contabilità della sua società. La Corte d’Appello di Venezia riformava parzialmente la condanna riportata in primo grado, riqualificando l’ascritto reato di concussione ai sensi dell’art. 391 quater c.p. e, per l’effetto, rideterminando la pena in anni due e mesi due di reclusione, con revoca della pena accessoria originariamente inflitta. Ricorreva per Cassazione uno degli imputati, quindi, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo error in iudicando , per non aver sussunto il fatto nel diverso e meno grave delitto di truffa compiuta da pubblici ufficiali, dato che l’esposto che aveva determinato il comportamento del soggetto indotto costituiva, nella sostanza, un pericolo immaginario violazione di legge e vizio di motivazione, poiché la promessa d’adempimento resa dalla vittima era, in realtà, simulata, visto che l’imprenditore s’era recato all’incontro assieme alla polizia giudiziaria carenze motivazionali in ordine alla condanna per il reato di falso, poiché la finta denuncia non era mai stata oggetto di accertamento grafologico erronea applicazione della legge penale ed ulteriori carenze motivazionali, infine, per non aver valutato come di minima importanza il contributo causale apportato dal ricorrente. La Corte di legittimità – su parere difforme del Procuratore generale, che aveva insistito per l’inammissibilità – rigetta il ricorso, condannando l’impugnante al pagamento delle spese processuali. L’Estensore espone chiaramente i punti nodali che disegnano la logica decisionale, avendo cura di passare in rassegna i pochi ma significativi precedenti disponibili in subiecta materia . Prima d’entrare nel vivo della tesi ritenuta prevalente, dedica alcune righe ad elencare partitamente gli elementi probatori emersi in istruttoria, che avevano supportato, con un pensiero immune da vizi logici, la decisione dei Giudici di gravame e, pertanto, comportano l’esclusione della ricostruzione di merito dal sindacato di ultima istanza. Il precetto coniato nel 2012. La riflessione prende le mosse dai principi essenziali già affermatisi in giurisprudenza, che descrivono la nuova condotta introdotta dalla legge n. 190 come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante – rispetto all’abuso costrittivo tipico del delitto di concussione [] come modificato dalla predetta legge – della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico , distinguendola, poi, pure dalla truffa, che risulta integrata, invece, quando l’attività ingannatoria [] riguardi la doverosità della dazione o della promessa, ed il privato non abbia la consapevolezza del carattere indebito delle stesse cfr., tra le altre, Cass., SS.UU. Pen., n. 12228/2013, Maldera, RV. 258470 e, conforme, Cass., Sez. VI Pen., n. 9429/2016, Gaeta, RV. 267277 . Conseguentemente, poiché nel caso di specie erano noti all’imprenditore coinvolto la pretesa creditoria e la qualifica soggettiva degli imputati, non di truffa può trattarsi, ma di vera e propria induzione dell’interessato alla promessa di adempimento. Nè possono rilevare, sul punto, l’eventuale riserva mentale del privato o la sua intenzione di richiedere l’intervento della polizia giudiziaria al momento della futura consegna ex plurimis , Cass., Sez. VI Pen., n. 16154/2013, Pierri, RV. 254541 . L’attenuante per il concorrente marginale”. Ulteriore aspetto di interesse della pronuncia riguarda la struttura plurisoggettiva dell’imputazione. Più in dettaglio, reputando infondata la relativa doglianza difensiva, il Collegio afferma che per poter riconoscere il beneficio sanzionatorio in questione bisognerebbe che il contributo del ricorrente si fosse concretizzato nell’assunzione di un ruolo di efficacia causale talmente lieve da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso si cita, in proposito, Cass., Sez. V Pen., n. 21082/2004, Terreno, RV. 229201 . Così non è nel processo a quo, nel quale s’è dimostrato l’apporto efficiente reso dall’imputato, che ha accompagnato il collega nei diversi incontri con l’imprenditore, confermando la veridicità di quanto raccontatogli circa l’esposto in argomento e consolidando in lui il convincimento di una reale possibilità che il Corpo d’appartenenza intendesse investigare la regolarità dei suoi adempimenti fiscali. Conclusioni. Il risultato degli sforzi argomentativi degli Ermellini restituisce un quadro ermeneutico chiaro e ben documentato dei contorni di un precetto caratterizzato da un elemento materiale sofisticato, che, talvolta, può risultare ostico distinguere da quello di fattispecie affini. Le indicazioni fornite, pertanto, sono ancor più utili per chi si trovi a doverne valutare la sussistenza o, per altro verso, a doversi difendere da tale contestazione, anche vagliando il fondamento di una richiesta di derubricazione del fatto.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 8 marzo – 15 giugno 2018, n. 27723 Presidente Mogini - Relatore De Amicis Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15 dicembre 2016 la Corte d’appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata all’esito del giudizio di primo grado nei confronti di B.A. , riqualificando il reato di concussione di cui al capo sub A ai sensi dell’art. 319-quater cod. pen. e rideterminando la pena - irrogatagli per tale delitto e per quello di falso materiale in atto pubblico di cui al capo sub B , ad esso avvinto dal nesso della continuazione - in quella di anni due e mesi due di reclusione, con la revoca della pena accessoria e la conferma nel resto della sentenza impugnata. 1.1. I Giudici di merito hanno ritenuto accertati i fatti oggetto della regiudicanda, ponendo in evidenza come l’imputato, in concorso con D.F. , entrambi Marescialli della Guardia di Finanza, abbiano abusato della loro qualità e dei loro poteri inducendo un imprenditore operante nel veronese, C.M. , a promettere indebitamente al D. il pagamento di un debito dal C. contratto con P.E. - cognato del D. -, facendo riferimento ad un esposto, poi rivelatosi falso, dal P. stesso presentato nei suoi confronti ed al contempo rappresentandogli che, in caso contrario, avrebbero attivato dei controlli di polizia tributaria nei confronti della sua società. 2. Avverso la decisione sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo quattro motivi il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato. 2.1. Con il primo motivo si deduce l’errata qualificazione giuridica della condotta oggetto del reato di cui al capo sub A , da ritenere invece corrispondente ad una induzione in errore attuata mediante artifici e raggiri ossia attraverso l’utilizzo di un atto falso allo scopo di ottenere una promessa di pagamento dal privato - semmai rilevanti ai sensi degli artt. 56, 61 n. 9 e 640 cod. pen Nel caso di specie, infatti, il privato ha promesso il pagamento perché convinto dal pubblico ufficiale dell’esistenza di un esposto a suo carico, ossia di un pericolo immaginario, dipendente dall’azione di un terzo verso il quale il pubblico ufficiale ha prospettato la possibilità di trovare un rimedio, in cambio della promessa di adempimento. 2.2. Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione, anche per travisamento, là dove la sentenza impugnata ha individuato, come conseguenza della condotta induttiva, una promessa di adempimento in realtà non esistente, poiché all’incontro tenuto con i due finanzieri il privato si era recato in accordo con la Polizia giudiziaria, così attuando una vera e propria simulazione. Si evidenzia, al riguardo, che la sentenza impugnata ha sostituito alla promessa simulata una promessa effettiva, creando un risultato di prova inesistente ed attribuendo all’imputato, peraltro, una responsabilità anche in relazione a precedenti e non contestate promesse di adempimento, poiché estranee all’episodio del omissis , con la conseguente violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, oltre all’inosservanza del combinato disposto di cui agli artt. 56 e 319-quater cod. pen., per essere stato qualificato come consumato un fatto di reato, al più, rilevante come tentativo. Le emergenze probatorie, infatti, dimostrano che la partecipazione del C. all’incontro fu diretta da una regia investigativa finalizzata ad acquisire elementi di prova nei confronti del D. e che l’incontro del omissis fu appositamente controllato e registrato dalla Polizia giudiziaria attraverso un’attività di intercettazione ambientale, con la conseguente ininfluenza, sul piano causale, della condotta induttiva all’imputato contestata, cui fece seguito una promessa di adempimento non effettiva, ma solo simulata, in quanto avvenuta d’intesa con gli organi inquirenti. Né l’imputazione, peraltro, fa riferimento, nel descrivere la condotta delittuosa, ad ulteriori episodi induttivi ovvero ad eventuali precedenti promesse, effettuate dal C. in data diversa da quella del omissis gli episodi antecedenti, ossia i colloqui oggetto delle telefonate intercorse con il D. , non sono stati mai contestati all’imputato, ma gli sono stati attribuiti solo in sentenza, con la conseguente condanna per la fattispecie consumata, anziché per quella tentata. 2.3. Con il terzo motivo si deducono vizi della motivazione con riferimento all’erronea attribuzione del delitto di falso all’imputato, avuto riguardo al fatto che nessun accertamento grafologico è stato compiuto e che il documento contenente l’esposto è stato solo menzionato quale atto in possesso della Guardia di Finanza, ma non esibito dai militari al C. , in occasione dell’incontro del omissis . 2.4. Con il quarto motivo, infine, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione riguardo alla mancata applicazione del disposto di cui all’art. 114 cod. pen., tenuto conto del contributo di minima importanza offerto dall’imputato, che è intervenuto quando il rapporto fra il privato ed il pubblico ufficiale era ormai già instaurato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate. 2. Emerge con chiarezza dalla motivazione della decisione impugnata come la Corte distrettuale, nel confermare l’apprezzamento già espresso in punto di fatto dal primo giudice, abbia, con congrua e lineare esposizione logico-argomentativa, esaminato e puntualmente disatteso le deduzioni ed i rilievi critici mossi dalla difesa, qualificando correttamente, ai sensi dell’art. 319 quater cod. pen., la condotta delittuosa oggetto del tema d’accusa e, al contempo, giustificando la valutazione di responsabilità dell’imputato sulla base di un complesso di risultanze probatorie sia globalmente che analiticamente vagliate in tutte le loro rispettive implicazioni. Muovendo da siffatti, inequivocamente convergenti, elementi di prova costituiti dalla testimonianza della segretaria del C. , dalle acquisizioni dei tabulati telefonici che ne confermavano i contatti intercorsi con il Maresciallo D. , cognato di P.E. , a sua volta creditore del C. , dalla trascrizione dell’intercettazione ambientale nell’ufficio del C. , dall’esito della perquisizione avvenuta presso l’abitazione del D. ove fu reperito l’esposto, poi rivelatosi falso, firmato dallo stesso P. e controfirmato sia dal B. che dal D. , oltre che dall’esito dell’attività di osservazione direttamente svolta dagli organi investigativi che a seguito della denuncia del C. avevano modo di notare il sopraggiungere di un’autovettura con a bordo sia il D. che altra persona, successivamente riconosciuta nel Maresciallo B. - i giudici di merito hanno condiviso la ricostruzione dei fatti operata nella prima decisione, ponendo in rilievo segnatamente a che il D. si rivolse inizialmente al C. , debitore di suo cognato, con una telefonata in cui, qualificandosi come pubblico ufficiale, gli intimava di eseguire il saldo del debito, prospettandogli, in caso di mancato adempimento, un possibile controllo fiscale b che egli lo richiamò in seguito, fissando un incontro per il periodo successivo al rientro dal periodo feriale, cui si recò assieme al collega B. per rendere più credibile ed efficace la sua richiesta c che il C. , nelle more, si rivolgeva alla Guardia di Finanza denunciando il fatto, con il conseguente avvio delle attività investigative d che in occasione dell’incontro previamente concordato i due finanzieri esibirono il tesserino qualificandosi come pubblici ufficiali e dichiarando che esisteva un esposto dei P. nei suoi confronti, con la conseguenza che, se il debito non fosse stato da lui onorato, sarebbe stato eseguito un approfondito controllo di polizia tributaria sulla contabilità della società del C. e che nel corso di tale incontro, registrato con un sistema di intercettazione ambientale, il C. , come già anticipato per telefono, ribadiva che era sua intenzione pagare quanto dovuto, non appena avesse reperito la liquidità necessaria f che il falso esposto a firma del creditore del C. rinvenuto nell’abitazione privata del D. senza che alcuna traccia vi fosse di una sua presa in carico nelle scritture ufficiali della tenenza di - recava la firma del P. e, in calce, quelle dei due finanzieri, come se l’atto fosse stato effettivamente presentato e da essi ricevuto presso la tenenza di il giorno stesso della sua apparente presentazione da parte del diretto interessato, laddove i due Marescialli risultavano in servizio altrove e non presso la su indicata tenenza. 3. Ciò posto in punto di fatto, deve ritenersi che la decisione impugnata si è uniformata al quadro di principii al riguardo tracciati da questa Suprema Corte Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470 Sez. 6, n. 32594 del 14/05/2015, Nigro, Rv. 264424 Sez. 6, n. 50065 del 22/09/2015, De Napoli, Rv. 265750 Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta, Rv. 267277 , secondo cui nel delitto di induzione indebita, previsto dall’art. 319-quater cod. pen., introdotto dalla legge n. 190 del 2012, la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante - rispetto all’abuso costrittivo tipico del delitto di concussione di cui all’art. 317 cod. pen., come modificato dalla predetta legge - della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico nello schema descrittivo della fattispecie in esame. Le attività relative all’esazione dell’altrui credito, abusivamente poste in essere dai due pubblici ufficiali in assenza di qualsiasi titolo e, addirittura, prospettando l’eventualità di un accertamento fiscale ai danni dell’imprenditore qualora egli non avesse soddisfatto le pretese creditorie della controparte privata - ossia del cognato del D. - configurano uno strumento di pressione non di tipo costrittivo, alla cui accettazione l’indotto ben poteva ragionevolmente ricollegare il vantaggio derivante dalla possibilità di evitare in futuro l’avvio di verifiche fiscali o di ulteriori iniziative da parte della Guardia di Finanza. 4. Questa Corte, inoltre, ha avuto modo di chiarire, nella su citata sentenza delle Sezioni Unite n. 12228 del 2014, che sul piano della individuazione dei correlativi elementi differenziali rispetto alla fattispecie di induzione indebita il delitto di truffa si configura qualora l’attività ingannatoria, posta in essere dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio, riguardi la doverosità della dazione o della promessa, ed il privato non abbia la consapevolezza del carattere indebito delle stesse in termini v. Sez. 6, n. 39089 del 21/05/2014, Theodoridis, Rv. 260794 . Nel caso in esame, contrariamente a quanto dal ricorrente prospettato nel primo motivo di doglianza, alcun inganno v’è stato alla stregua della ricostruzione dei fatti operata nelle decisioni di merito, poiché la pretesa creditoria il cui adempimento è stato abusivamente sollecitato attraverso le richieste avanzate, dapprima, dal solo D. , indi concorsualmente da entrambi i pubblici ufficiali, non era certo immaginaria, ma reale e ben conosciuta dallo stesso privato, così come ben nota gli era la qualifica soggettiva da entrambi rivestita, pur a fronte della esibizione del relativo tesserino la condotta induttiva, pertanto, non è stata commessa dietro la falsa rappresentazione della doverosità del versamento della somma necessaria per saldare il debito, poiché il privato ne era perfettamente consapevole, tanto che egli stesso ne riconosceva l’esistenza e la sua stessa controparte, ancor prima del reiterato intervento dai finanzieri posto in essere in fasi temporali diverse, gliene aveva telefonicamente sollecitato l’adempimento. Né il falso esposto utilizzato in occasione dell’incontro avvenuto nell’ufficio del C. aveva altra funzione se non quella di supportare, e vieppiù sostenere in concreto, l’illecita iniziativa dei pubblici ufficiali appartenenti entrambi alla tenenza di e privi di competenza territoriale in provincia di Verona , quasi a volerne legittimare in loco un’interferenza delle cui connotazioni di abusività nell’ambito di una controversia esclusivamente di tipo privatistico egli era pienamente consapevole, a seguito delle precedenti richieste telefoniche rivoltegli dal D. . Le ragioni sostanziali sottese all’utilizzo del documento in tal guisa predisposto erano, peraltro, dall’imprenditore ben conosciute in tutte le relative e conseguenti implicazioni di ordine logico-fattuale, atteso che l’immutatio veri, come dai giudici di merito puntualmente posto in evidenza, non aveva ad oggetto la realtà dei fatti ivi narrati nell’esposto si riferivano aspetti già noti della vicenda ed il C. aveva già ammesso, e continuava ad ammettere, l’esistenza del debito nei confronti del P. , quanto il fatto che quel documento fosse stato effettivamente depositato e da essi ricevuto presso la tenenza di il giorno stesso della sua apparente presentazione da parte del diretto interessato. 5. Correttamente configurata dai giudici di merito deve altresì ritenersi la responsabilità a titolo concorsuale dell’imputato, che ha rafforzato con la sua presenza - non esclusivamente silente per avere affermato, in una fase dell’incontro, che gli assegni post-datati possono essere incassati anche attraverso il modello F24 - la realizzazione della condotta delittuosa già da tempo posta in essere dal coimputato nei confronti del C. . Egli, infatti, non solo risulta averne sostenuto in quel frangente l’azione, per avere accompagnato il collega nella sua qualità di Maresciallo della Guardia di Finanza, ma ha contribuito a dare maggior credibilità, in occasione dell’incontro avvenuto nell’ufficio dell’imprenditore, alla prospettata eventualità di un accertamento fiscale, sino ad utilizzare in presenza del soggetto privato un documento falsamente predisposto - sottoscritto sia dal titolare del credito che da entrambi i pubblici ufficiali - e finalizzato a supportare l’intervento della Guardia di Finanza all’interno di una vicenda i cui contorni fattuali erano, e dovevano rimanere, esclusivamente delimitati nell’ambito di un rapporto inter privatos, così avallandone l’apparente contenuto nella prospettiva di agevolare indebitamente il soddisfacimento della pretesa creditoria oggetto delle richieste già inizialmente avanzate dal D. . Pur essendo, il suo contributo causale, limitato ad una fase temporale successiva a quella inizialmente posta in essere dal correo, è pacifico che nella fattispecie plurisoggettiva l’attività antigiuridica di ciascuno, ponendosi inscindibilmente in relazione con quella di altri correi, confluisce in un’azione delittuosa che va considerata unica e produce l’effetto di far ritenere giuridicamente attribuibile a ciascuno dei concorrenti il risultato finale dell’evento cagionato. La condotta dall’imputato posta in essere, dunque, non può considerarsi un post factum rispetto alla commissione del reato, ma ha influito sull’evento costitutivo dello stesso, contribuendo al conseguimento degli effetti della condotta induttiva nei confronti dell’extraneus, che dinanzi ai due pubblici ufficiali, in occasione dell’incontro decisivo concordato per ottenere la dazione o la promessa della somma dovuta, ha ulteriormente ribadito la sua intenzione di adempiere non appena avesse reperito la liquidità necessaria, così confermando l’assunzione dell’impegno già manifestato in occasione dei primi contatti intercorsi con il solo D. . 5.1. Al riguardo questa Corte ha stabilito il principio secondo cui, ai fini della consumazione del delitto di induzione indebita di cui all’art. 319-quater cod. pen., come introdotto dall’articolo 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, è sufficiente la promessa di denaro o altra utilità fatta dall’indotto al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio, senza che abbia rilevanza alcuna la riserva mentale di non adempiere, né l’intendimento di sollecitare l’intervento della polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo Sez. 6, n. 16154 del 11/01/2013, Pierri, Rv. 254541 Sez. 6, n. 13047 del 25/02/2013, Piccinno, Rv. 254467 . Non rileva, dunque, l’eventuale riserva mentale del privato al momento di promettere o di consegnare il danaro o l’altra utilità la promessa, intesa come assunzione di un impegno ad eseguire una prestazione futura nei confronti del suo destinatario, ossia dell’intraneus che dovrà accettarla, vale per il suo significato oggettivo, non rientrando il suo effettivo adempimento fra gli elementi costitutivi del reato. Correttamente esclusa deve pertanto ritenersi, entro questa prospettiva ermeneutica, la configurabilità del tentativo, avendo i Giudici di merito puntualmente esposto le ragioni giustificative della correlativa opzione decisoria nei passaggi motivazionali ove hanno spiegato che, proprio a seguito delle ripetute pressioni esercitate dai finanzieri e della paventata prospettiva di un controllo fiscale, l’imprenditore ha reiteratamente promesso di provvedere all’adempimento dell’obbligazione, dapprima, telefonicamente, al solo coimputato e poi, di persona, ad entrambi i pubblici ufficiali indebitamente presentatisi nel suo ufficio privato. 5.2. Coerentemente esclusa risulta, dalla motivazione della decisione impugnata, la configurabilità della evocata circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., avendo i Giudici di merito posto in risalto, come dianzi illustrato, le diverse connotazioni modali della rilevanza - non limitata certo a profili marginali o trascurabili - del contributo causale dall’imputato concretamente offerto alla realizzazione del reato. Al riguardo non è sufficiente, in vero, una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso ex multis v. Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229201 Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254051 evenienza, quella or ora considerata, che i giudici di merito hanno coerentemente escluso sotto ogni profilo. 5.3. Analoghe considerazioni devono altresì svolgersi con riguardo alle congrue argomentazioni dai Giudici di merito esposte per delineare in punto di fatto gli elementi costitutivi della ritenuta falsità materiale dell’atto sottoscritto sia dal cognato del D. , come autore, che da entrambi i pubblici ufficiali, per averne apparentemente ricevuto la presentazione nel luogo e nel giorno ivi indicati. Entro tale prospettiva, contrariamente a quanto dal ricorrente dedotto nel correlativo profilo di doglianza, deve ritenersi sorretta da adeguata e logica spiegazione la riferibilità della sottoscrizione ivi apposta alla persona del ricorrente in virtù del principio della libertà della prova e del libero convincimento del giudice, la dimostrazione dell’autenticità o della falsità di un atto ben può essere desunta anche da elementi diversi da una perizia grafica, sicché la configurabilità del reato può in concreto emergere anche dall’apprezzamento di ulteriori elementi di prova, che i Giudici di merito hanno correttamente individuato, nel caso in esame, collegando il dato obiettivo dell’apposizione della propria firma sull’atto alle connesse circostanze di fatto legate alla sua esibizione al soggetto indotto ed alla relativa, contestuale, illustrazione del suo contenuto in presenza del medesimo e di entrambi i pubblici ufficiali. 6. Non rientra, del resto, nei poteri della Corte di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell’impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. Le su esposte doglianze difensive, in definitiva, non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nelle conformi decisioni di merito, per la semplice ragione che esse tendono a prospettare un’alternativa, e come tale non consentita in questa Sede, rivisitazione dei fatti oggetto dei correlativi temi d’accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio e contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative addotte a sostegno della pronuncia di responsabilità. 7. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.