E’ furto aggravato rubare una borsa incustodita dal carrello? Lo “decide” la destrezza

La condotta improvvisa e repentina dell’autore del reato di furto che si impossessa del borsello lasciato momentaneamente incustodito nel carrello della spesa è aggravata dalla destrezza, ai sensi dell’art. 625, n. 4, c.p Nella fattispecie in esame la Cassazione ripercorre la definizione, giuridicamente rilevante, del concetto di destrezza.

Così la Cassazione con sentenza n. 27390/18, depositata il 14 giugno. La vicenda. La fattispecie, oggetto di ricorso per cassazione, traeva origini dalla decisione della Corte d’Appello di Bari che confermava la condanna di primo grado dell’imputato per il delitto di furto aggravato. In particolare l’imputato era accusato di essersi impossessato con destrezza di un borsello della persona offesa, la quale aveva lasciato l’oggetto incustodito nel carrello della spesa. L’imputato, ricorrendo in Cassazione, denunzia che l’aggravante della destrezza, di cui all’art. 625, n. 4, c.p., è stata erroneamente ravvisata nella fattispecie. Secondo il ricorrente l’aggravante in questione presuppone un’abilità e una scaltrezza dell’azione tali da eludere la vigilanza normale dell’uomo medio , circostanza non ravvisabile nel caso di specie dove l’autore del reato si è limitato ad appropriarsi di una cosa lasciata incustodita. Significato di destrezza”. Tra linguaggio comune e valenza giuridica. La Cassazione per risolvere la questione ha richiamato i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità che definiscono la circostanza aggravante della destrezza. Nello specifico nel linguaggio comune la parola destrezza individua l’accortezza, la rapidità, l’agilità, e la prestanza nel compiere una determinata azione, ma anche la qualità psichica del saper superare le difficoltà e raggiungere l’obbiettivo prefissatosi . Secondo la giurisprudenza di legittimità per destrezza si intende la condotta abile e svelta dell’agente prima o durante l’impossessamento talvolta definite particolari, speciali, straordinarie, ma comunque connotate dall’idoneità ad eludere la normale vigilanza dell’uomo medio sul bene . Analizzando le situazioni concrete, però, continua il Supremo Collegio, la capacità operativa, tale da integrare la destrezza, è stata riconosciuta in condotte tipicamente improvvise e repentine . Secondo gli Ermellini, poi, la ratio della circostanza aggravante delle destrezza sta nel fatto che il comportamento criminoso presenta più marcato disvalore perché l’altrui patrimonio è oggetto di aggressione compiuta con modalità più efficaci in quanto rapide, agili, oppure scaltre ed avvedute, dimostrative di incrementata pericolosità sociale ed in grado di menomare la difesa delle cose . Da tutte queste premesse la Corte di Cassazione ha ritenuto che correttamente nella fattispecie in esame la condotta dell’imputato aveva tratti di abilità esecutiva e di scaltrezza nell’elusione del controllo non solo dell’avente diritto, ma di tutti i presenti nel supermercato in cui il furto si è verificato. Per questi motivi la Suprema Corte rigetta il ricorso e condannata parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 aprile – 14 giugno 2018, n. 27446 Presidente Zaza – Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto 1. M.A. , a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza resa il 21 novembre 2016 dalla Corte di appello di Bari che confermava la pronuncia di condanna del primo grado per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, n. 4, cod. pen 2. L’imputato si era impossessato con destrezza di un borsello che la persona offesa aveva lasciato momentaneamente incustodito all’interno di un carrello della spesa in un supermercato. 3. Con un unico motivo, il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge. 3.1. Reitera i motivi di appello in ordine alla mancata individuazione dell’imputato, da parte del teste operante di P.S., Claudio Lopez, nei fotogrammi acquisiti al fascicolo del dibattimento, pur avendo egli asserito in dibattimento di aver visionato in precedenza il cd dell’apparato di videosorveglianza e individuato esattamente il M. quale autore del furto. Contesta pertanto la valenza probatoria di questa testimonianza posta a fondamento della pronuncia di condanna confermata dalla Corte di merito. 3.2. L’aggravante della destrezza è stata erroneamente ravvisata, perché il relativo concetto postula un’abilità e una scaltrezza dell’azione tali da eludere la vigilanza normale dell’uomo medio. Così connotata, non può certo dirsi sussistere in ipotesi come la presente in cui l’autore del reato si è limitato a prelevare una cosa lasciata incustodita, come da ammissione della stessa persona offesa. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Quanto alla doglianza inerente la valenza probatoria della testimonianza resa in dibattimento dall’operante di P.S., il ricorrente si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e dalla Corte territoriale esaminate e congruamente disattese. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di legittimità che debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e reputate infondate dai giudici del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice d’appello senza incorrere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c cod. proc. pen., alla inammissibilità dell’impugnazione. La doglianza di cui si è appena detto attiene, inoltre, a considerazioni di merito attinenti alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione della prova che sono precluse in sede di legittimità. 3. Quanto all’invocata insussistenza della circostanza di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen., la giurisprudenza di legittimità, sin dai suoi arresti più risalenti, partendo dal significato di destrezza, che nel linguaggio comune individua l’accortezza, la rapidità, l’agilità e la prestanza nel compiere una determinata azione, ma anche la qualità psichica del saper superare le difficoltà e raggiungere l’obiettivo prefissatosi, ha assegnato alla destrezza il significato di abilità o sveltezza personale dell’attività esplicata dall’agente prima o durante l’impossessamento, talvolta definite particolari, speciali, straordinarie, ma comunque connotate dall’idoneità ad eludere la normale vigilanza dell’uomo medio sul bene. L’analisi delle situazioni concrete, oggetto di pronunce della Corte di cassazione, fa emergere che la capacità operativa, tale da integrare la destrezza, è stata riconosciuta in condotte tipicamente improvvise e repentine. In buona sostanza, la destrezza consiste in particolari - ossia speciali, ancorché non straordinarie - abilità, astuzia o avvedutezza dell’agente, ossia in qualificazioni del suo agire che si aggiungono alla condotta furtiva in sé e per sé considerata. Sottolineano le Sezioni Unite Sez. U., n. 34090, data ud. 27/04/2017, Quarticelli che la descrizione della destrezza come speciale abilità - fisica o psichica - dell’agente trova ulteriore riscontro nell’interpretazione dell’aggravante in conformità al principio di offensività. Più precisamente, vale la medesima affermazione già espressa in passato dalle Sezioni Unite Sez. U., sent. n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 2559749 , a proposito dell’aggravante, affine, del mezzo fraudolento, di cui all’art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. Entrambe le aggravanti, per il fatto di essere previste in funzione di un trattamento sanzionatorio deteriore cui si sommano la procedibilità d’ufficio e l’esclusione dell’applicabilità della disciplina sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. , devono trovare radicamento in un grado più intenso di capacità appropriativa, rivelata dalle specifiche modalità dell’azione di aggressione dell’altrui patrimonio. Le puntualizzazioni concettuali richiamate danno conto della ratio della circostanza aggravante il fatto criminoso presenta più marcato disvalore perché l’altrui patrimonio è oggetto di aggressione compiuta con modalità più efficaci in quanto rapide, agili, oppure scaltre ed avvedute, dimostrative di incrementata pericolosità sociale ed in grado di menomare la difesa delle cose. 4. Premesso quanto sopra, il Collegio osserva che la Corte di appello di Bari, richiamate le modalità dell’azione nel caso concreto, ha esattamente ravvisato nella condotta del ricorrente la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen. L’azione furtiva, infatti, si è compiuta in una ridottissima frazione di tempo e può essere riassunta nei termini seguenti resosi conto della situazione di incustodia momentanea, il ricorrente si è avvicinato con passo svelto al carrello, ha repentinamente e abilmente introdotto il braccio al suo interno ove era occultato il portafoglio. Rileva sul punto la sentenza impugnata che l’oggetto non era posato in bella vista su un ipotetico ripiano del carrello ma ben inserito all’interno di tal che l’imputato dovette velocemente introdurre il braccio all’interno per afferrarlo. Tanto repentina e tanto abile l’azione che la stessa è sfuggita all’attenzione non della sola persona offesa ma anche agli altri clienti presenti nell’esercizio commerciale nonché al personale di quest’ultimo. In buona sostanza, l’imputato ha dimostrato una non comune abilità esecutiva, una sorta di competenza furtiva che ben integra la nozione di destrezza così come individuata dalle Sezioni Unite Sez. U., n. 34090, data ud. 27/04/2017, Quarticelli e consistente in agilità o rapidità motoria ed altresì in uno sforzo psichico nell’applicazione di astuzia o avvedutezza nello studio dei luoghi e della derubata così come descritto nell’impugnata pronuncia che ricorda, all’uopo, l’annotazione di servizio degli operanti e il contenuto della testimonianza di uno di loro. Non si versa, nell’ipotesi in esame, in una situazione di mero approfittamento della situazione di momentanea sospensione da parte della persona offesa del controllo sul bene, perché poco attenta, oppure perché impegnata, nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo immediatamente prossimo, in altra attività. Si tratta, al contrario, di una condotta caratterizzata da un quid pluris, presentando l’azione del M. notevoli tratti di abilità esecutiva e di scaltrezza nell’elusione del controllo non solo dell’avente diritto ma di tutti i presenti nell’esercizio commerciale in cui il furto si è verificato. Le menzionate modalità dell’azione trascendono l’attività di impossessamento, necessaria per la consumazione del delitto rendendo ragione dell’aggravamento del trattamento punitivo. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.