Lesioni personali e maltrattamenti: il legame di coniugio tra vittima e aggressore esprime solo un maggiore disvalore

Se la vittima e l’aggressore sono marito e moglie vi è un maggior disvalore della condotta lesiva, in ciò trova giustificazione la contestazione dell’aggravante nel delitto di lesione, autonomamente e pienamente configurabile anche nel caso di concorso con un reato nei confronti di un familiare .

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 27466/18, depositata il 14 giugno. Il caso. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Napoli lo aveva assolto dal reato di cui all’art. 572 c.p. Maltrattamenti contro familiari o conviventi , confermando, invece, la condanna in primo grado per il reato di lesioni aggravate dall’art. 577 c.p. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo . In particolare l’imputato era accusato di aver colpito con schiaffi e calci la moglie ed il reato di lesioni aggravato perché in danno al coniuge non poteva essere assorbito dal reato di maltrattamenti stante la diversità giuridica con quest’ultimo. Secondo il ricorrente l’aggravante di cui all’art. 577, comma 2, c.p. non può coesistere con l’ipotesi di maltrattamenti in famiglia, in quanto la qualità della persona offesa moglie del ricorrente non costituisce un quid pluris da cui far dipendere la sussistenza dell’aggravante citata in relazione al reato di lesioni, ma piuttosto è configurabile come elemento strutturale del reato di cui all’art. 572 c.p A ciò consegue che, secondo parte ricorrente, la sussistenza dell’aggravante comporterebbe una sorta di duplicazione in relazione alla configurazione del reato di maltrattamenti, sicché il reato di lesioni deve configurarsi nella fattispecie come lesioni personali lievissime, in quanto giudicate guaribili in un tempo inferiore ai 20 giorni . Lesioni personali e maltrattamenti. Secondo il Supreme Collegio il ricorso è inammissibile, la dedotta duplicazione dell’aggravante per il reato di lesione rispetto al reato di maltrattamenti non ha fondamento, in quanto l’imputato era stato assolto dal reato in questione e quindi non può operarsi un confronto tra le fattispecie. Inoltre la Cassazione ha confermato la decisione di merito nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che il reato di lesioni non possa ritenersi assorbito da quello di maltrattamenti. Ed in ogni caso l’aggravante del rapporto di coniugio, non costituisce una mera riproduzione degli elementi strutturali già presenti nel delitto di cui all’art. 572 c.p., tutelando la fattispecie di lesioni – a cui si riferisce l’aggravante in questione – e quella di maltrattamenti, beni giuridici diversi, e segnatamente quest’ultima la dignità della persona ed in particolare del familiare, mentre la prima l’integrità fisica . Infine, precisa la Suprema Corte, il legale di coniugio tra vittima e l’aggressore implica un maggior disvalore delle condotta lesiva, riposando il rapporto di coniugio sul valore morale, sociale e giuridico della qualità di coniuge per la qualità dei doveri che comporta ed in ciò trova giustificazione la contestazione di tale aggravante nel delitto di lesione, autonomamente e pienamente configurabile anche nel caso di concorso con un reato nei confronti di un familiare . In conclusione la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 aprile – 14 giugno 2018, n. 27446 Presidente Zaza – Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 23.06.2015 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Nola il 14.10.2014, assolveva F.W. dal reato di cui all’art. 572 c.p. capo 1 con la formula perché il fatto non sussiste , confermando, invece, la condanna dell’imputato per il delitto di lesioni aggravate dall’art. 577 c.p. capo 2 , con rideterminazione della pena in mesi sei di reclusione, conferma delle statuizioni civili e riduzione della provvisionale ad Euro 1000,00. 1.1 In particolare, all’imputato era stato contestato al capo 2 l’aver colpito con schiaffi e calci, la moglie C.G. , procurandole lesioni guaribili in 15 giorni, ritenendo aggravato il delitto di lesioni in questione in quanto in danno del coniuge tale delitto di lesioni, stante la diversità giuridica con il reato di maltrattamenti, non poteva ritenersi assorbito in quest’ultimo. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando, con un unico motivo la violazione dell’art. 606, comma primo, lett. b , c.p.p., per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 572 c.p. e degli artt. 582, 585 c.p., in relazione all’art. 577, comma secondo, c.p., essendo stato il reato di lesioni personali, ex art. 582 c.p., ritenuto aggravato, in quanto delitto commesso in danno del coniuge invero, l’aggravante di cui all’art. 577, comma secondo, c.p., non può coesistere con l’ipotesi di maltrattamenti in famiglia, in quanto la qualità della persona offesa moglie del ricorrente non costituisce un quid pluris da cui far dipendere la sussistenza dell’aggravante ex art. 577, comma secondo, c.p., in relazione al reato di lesioni, ma piuttosto si configura quale elemento strutturale del reato di cui all’art. 572 c.p. il ritenere sussistente l’aggravante ex art. 577/2 c.p. comporta una sorta di duplicazione in relazione alla configurazione del reato di maltrattamenti in famiglia, sicché îl reato di lesioni deve configurarsi nella fattispecie come di lesioni personali lievissime, in quanto giudicate guaribili in un tempo inferiore ai 20 giorni, con conseguente rideterminazione della pena. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1. Ed invero la dedotta duplicazione della contestazione dell’aggravante di cui agli artt. 585 e 577/2 c.p., per il reato di lesioni di cui al capo 2 , commesso dall’imputato nei confronti della moglie, rispetto al reato di cui all’art. 572 c.p. che deve necessariamente essere commesso nei confronti di un familiare o convivente non ha alcun fondamento concreto nella fattispecie in esame, posto che l’imputato è stato assolto dal reato di cui all’art. 572 c.p., originariamente ascrittogli, sicché non può più operarsi un confronto tra le due fattispecie in questione. 2. In ogni caso, alcuna duplicazione od assorbimento sussiste tra l’aggravante di cui all’art. 577/2 c.p. richiamata dall’art. 585 per essere la p.o. coniuge dell’autore delle lesioni ed il reato l’art. 572 c.p., sì da rendere il delitto di lesioni appunto non aggravato. Ed invero, la Corte territoriale, nell’assolvere l’imputato dal delitto di cui all’art. 572 c.p., per carenza dell’abitualità dei comportamenti nei confronti della moglie, ha correttamente ritenuto che il delitto di lesioni non possa ritenersi assorbito da quello di maltrattamenti di cui al capo 1 . Sul punto, questa Corte ha più volte evidenziato che la diversa obiettività giuridica del reato di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali volontarie esclude l’assorbimento del secondo reato nel primo, rendendoli, invece, concorrenti tra loro Sez. 6, n. 28367 dell’11/05/2004, Rv. 229591 Sez. 2, n. 15751 del 13/12/2012 . 3. Né specificamente può ritenersi costituire una duplicazione degli elementi del reato di cui all’art. 572 c.p. dal quale, si ribadisce, l’imputato è stato assolto l’aggravante di cui all’art. 577 cod. pen., anche in relazione all’art. 585 c.p Ed invero, l’aggravante del rapporto di coniugio , non costituisce una mera riproduzione degli elementi strutturali già presenti nel delitto di cui all’art. 572 c.p., tutelando la fattispecie di lesioni a cui si riferisce l’aggravante in questione e quella di maltrattamenti, beni gitiridici diversi, e segnatamente quest’ultima la dignità della persona ed in particolare del familiare, mentre la prima l’integrità fisica. Il legame di coniugio tra la vittima e l’aggressore implica un maggior disvalore della condotta lesiva, riposando il rapporto di coniugio sul valore morale, sociale e giuridico della qualità di coniuge per la quantità dei doveri che comporta ed in ciò trova giustificazione la contestazione di tale aggravante nel delitto di lesioni, autonomamente e pienamente configurabile, anche nel caso di concorso con un reato nei confronti di un familiare. 4. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente, al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.