L’operazione pericolosa del dipendente non giustifica la responsabilità del datore di lavoro

Il comportamento colposo concausativo dell’infortunio del lavoratore non esclude la responsabilità primaria del suo superiore e non deve essere confuso con la condotta abnorme del dipendete, la sola che potrebbe condurre all’esonero del datore di lavoro .

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 26858/18 depositata il 12 giugno. Il caso. La Corte d’Appello di Ancora, riformando parzialmente la decisione di prime cure, ha rideterminato la pena inflitta agli imputati, i quali nel primo grado di giudizio erano stati ritenuto responsabili del reato di lesioni colpose nei confronti di un dipendente, viste le loro rispettive vesti l’uno di datore di lavoro e legale rappresentate della ditta e l’altro di socio ed amministratore di fatto, per violazione della disciplina antinfortunistica. Avverso la decisione di merito gli impuntati hanno proposto ricorso per cassazione. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la Corte di merito abbia omesso di considerare che il lavoratore infortunato aveva violato l’art. 20 Obblighi dei lavoratori d.lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. La doglianza dei ricorrente, circa l’attribuzione della responsabilità dell’evento dannoso in capo esclusivo al danneggiato, si fonda sull’assunto che uno degli imputati aveva informato il dipendente delle modalità di esecuzione corrette e sicure per muoversi nel cantiere, ma quest’ultimo, non rispettando le indicazioni, aveva seguito il percorso più veloce e pericoloso imitando i dipendenti di una ditta subappaltatrice e così facendo era caduto dalla passerella. Concorso di colpa e condotta abnorme. La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, sostenendo che non vi erano prove nelle sentenza impugnata di quanto espresso in fatto nel ricorso dall’imputato per affermare l’esclusiva responsabilità del suo dipendente. Inoltre, continua la Suprema Corte, la doglianza è infondata anche in diritto in quanto il profilo causale colposo concausativo dell’infortunio ipoteticamente addebitabile al lavoratore non è tale da escludere la responsabilità del datore di lavoro e non può essere confuso con la condotta abnorme o esorbitante del lavoratore, la sola che potrebbe condurre all’esonero del datore di lavoro . Ciò in applicazione del principio secondo cui è abnorme il comportamento del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro . Nel caso di specie correttamente non è stata riscontrata alcuna abnormità nella condotta del dipendente. In conclusione la Suprema Corte ha rigettato il motivo di ricorso e anche le altre doglianze ed ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 29 maggio – 12 giugno 2018, n. 26858 Presidente Piccialli – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Ancona il 15 maggio 2017, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona del 5 ottobre 2015, appellata dagli imputati e della società E.M.I.S. s.r.l., sentenza con la quale L.L. e L.M. , il primo datore di lavoro e legale rappresentante della ditta e il secondo preposto, socio ed amministratore di fatto della stessa, sono stati riconosciuti responsabili del reato di lesioni colpose nei confronti del dipendente A.F.G. , con violazione della disciplina antinfortunistica capo A , e la società EMIS responsabile dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 capo B , e, conseguentemente, gli imputati condannati alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile e la società al pagamento di un determinato numero di quote, ebbene, concesse le circostanza attenuanti generiche, ha rideterminato, riducendola, la pena inflitta agli imputati stante l’intervenuta rinunzia all’azione da parte della parte civile, ha revocato le statuizioni civili che erano state disposte in primo grado con conferma nel resto. 2. I fatti sono stato così ricostruiti nei giudizi di merito. La mattina del omissis A.F.G. , dipendente della società EMIS s.r.l., con contratto di apprendistato full-time, a partire dal omissis , con le mansioni di installatore e riparatore di apparecchi elettronici ed elettromeccanici, inquadrato al livello 3 del C.C.N.L., settore meccanico, ed il cui contratto prevedeva un programma di addestramento con attività formativa e teorica, riguardo alle tecniche di cablaggio dei quadri, assemblaggio dei componenti elettrici ed elettronici e verifica e collaudo finale degli stessi, veniva inviato presso lo stabilimento della ditta Ritrama s.p.a., in omissis , in cui la società EMIS doveva installare un impianto fotovoltaico, per consegnare dei profili di legno, da installare sotto i pannelli solari. Sul luogo era già presente, per la ditta EMIS, L.M. . Va precisato che la EMIS non aveva ancora iniziato la propria attività, in quanto stava ancora operando un’altra ditta, la CIMA, che doveva preventivamente smaltire l’eternit che era presente sul tetto dell’immobile. Giunto sul luogo e salito sul tetto, A. consegnava il materiale che aveva portato con sé a L.M. , il quale a questo punto gli dava l’incarico di fermarsi sulla copertura e di chiudere tutti i comignoli ivi presenti con teli di cellophane e con nastro adesivo, per impedire che le polveri di amianto finissero nei condotti ed all’interno dello stabilimento. A. eseguiva quanto gli era stato richiesto e poi, per tornare verso il punto dal quale era partito, non camminava lungo i lati esterni della copertura, che costituivano un camminamento saldo, ma attraversava diagonalmente la copertura e, nel fare ciò, metteva il piede sopra una copertura-lucernaio fasce luminose non portanti , che cedeva, e precipitava nel vuoto, arrestandosi dopo tre metri sopra una passerella, così evitando di cadere ulteriormente per altri sette metri sino al pavimento dello stabilimento. Riportava in conseguenza gravi lesioni. Ciò posto, i Giudici di merito hanno accertato che l’operaio era stato incaricato di svolgere un lavoro in quota, su di una copertura, in una zona giudicata non sicura, senza essere dotato di dispositivi di sicurezza e senza avere ricevuto previamente alcuna formazione e informazione hanno dato atto dell’assenza in loco di impalcati di protezione, di parapetti o di altri strumenti di protezione dalle cadute, fatta eccezione per una linea vita predisposta, però, dalla ditta incaricata di eliminare l’eternit, ma alla quale, comunque, la vittima non poteva agganciarsi, essendo privo di imbracatura hanno sottolineato che il P.O.S. di cantiere trattava di generici rischi di caduta dall’alto, senza tuttavia individuare le zone sicure e quelle insicure esistenti nella copertura dello stabilimento. 3. Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati e la società EMIS, tramite il medesimo difensore, che ha redatto per tutti un unico atto di impugnazione, affidandosi a due motivi, con i quali si denunzia violazione di legge. 3.1. Con il primo motivo i ricorrenti censurano inosservanza delle normative in materia di appalto e di subappalto. Premettono i ricorrenti che la Corte di appello avrebbe ritenuto che la ditta EMIS ed il preposto L.M. fossero privi del diritto di eseguire il lavoro di chiusura dei comignoli affidato ad A. , cioè che la società appaltatrice - committente, la EMIS, non avrebbe alcun potere di ingerenza in capo alla subappaltatrice, la CIMA, nella esecuzione dei lavori ed inoltre che il lavoratore, per il solo fatto di eseguire lavori in quota, debba indossare, sempre e comunque, i dispositivi di protezione individuale, nel caso di specie la cintura di sicurezza. Entrambe le affermazioni sono sottoposte a critica da parte delle difese, che fanno osservare che, alla luce delle previsioni sull’appalto e sul sub-appalto di cui agli artt. 1655 e ss. cod. civ. e delle puntualizzazioni della giurisprudenza di legittimità che si ritiene essere applicabili nel caso di specie, in realtà, si sarebbe trattato di un subappalto solo parziale , in cui cioè la ditta appaltatrice avrebbe comunque mantenuto un ampio potere di ingerenza e anche di impartire ordini sia alle proprie maestranze che a quelle della ditta subappaltatrice CIMA sicché, secondo i ricorrenti, sussistendo paritaria responsabilità dell’appaltatore e del subappaltatore in relazione alle maestranze operanti nel cantiere all’epoca dei fatti, non poteva non sussistere anche paritaria potestà decisionale ed operativa, con la conseguenza che pienamente legittimo è stato l’ordine impartito alla parte lesa A. di effettuare l’opera di chiusura dei comignoli del capannone pp. 5-6 del ricorso 3.2. Con l’ulteriore motivo di ricorso si denunzia violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di considerare che il lavoratore infortunato avrebbe violato l’art. 20 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il cui testo si riferisce. La Corte di appello avrebbe trascurato - si ritiene illegittimamente ed erroneamente - di considerare che lo stesso infortunato ha violato l’obbligo, di cui alla norma richiamata, di contribuire a realizzare la sicurezza. Si assume, infatti che l’ordine impartito da L.M. al dipendente era legittimo, per le ragioni esposte al motivo precedente che L. avrebbe indicato al lavoratore non soltanto le corrette modalità di esecuzione ma anche la via più sicura da seguire, cioè quella laterale che ciononostante A. , vedendo che i dipendenti della ditta subappaltatrice per scendere dal tetto seguivano una strada molto più breve, e pericolosa, seguiva il medesimo percorso che, attraverso delle passerelle fatta da tavolame oltrepassava i due ampi lucernai che, in conseguenza, attraversando le passerelle, cadeva che, secondo il teste Giuseppe Cenci, non vi era l’obbligo nel caso di specie di utilizzare le cinture di sicurezza che l’evento dannoso è dunque integralmente ascrivibile a fatto colposo del danneggiato, per avere contravvenuto a specifiche norme di prudenza afferenti il cantiere in cui si trovava ad operare così alla p. 8 del ricorso . In conseguenza, ad avviso dei ricorrenti, nel caso in esame ricorre violazione, da parte del lavoratore, nonché erronea / omessa applicazione, da parte dei giudici di primo e secondo grado, della lett. a dell’art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008 per non avere l’A. contribuito agli obblighi di sicurezza disattendendo l’indicazione di seguire il percorso più lungo e più sicuro della lett. b del richiamato art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008 per non avere osservato le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro, della lett. c del richiamato art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008 per non avere utilizzato correttamente le attrezzature di lavoro così intendendosi anche i tragitti e le passerelle , ed infine della lett. g dell’art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008 per avere compiuto di propria iniziativa una operazione assolutamente pericolosa per la salute e l’incolumità delle persone anche quelle sopra cui poteva cadere . Da tutto quanto sopra discende l’erronea applicazione, tanto nel primo quanto nel secondo grado di giudizio, di fondamentali normative in materia di sicurezza sul lavoro così alle pp. 9-10 del ricorso . Si invoca, in definitiva, l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. Va premesso che il reato non è prescritto, poiché ai sette anni e mezzo dal fatto omissis + sette anni e sei mesi = omissis devono aggiungersi tre mesi e venti giorni a partire dal 30 ottobre 2012 e quattro mesi e dodici giorni a partire dal 19 febbraio 2013, per rinvii chiesti dalla difesa, e, così, sino al 18 ottobre 2018. 2. Ciò posto, il primo dei due motivi di ricorso è aspecifico, perché non si confronta puntualmente con la sentenza impugnata. Quanto, in particolare, alla dedotta violazione della generale normativa sull’appalto e sul sub-appalto di cui agli artt. 1655 e ss. cod. civ., peraltro non meglio puntualizzata, vano è lo sforzo dei ricorrenti, tutto teso a dimostrare che il signor L.M. aveva il potere di impartire al dipendente la disposizione di chiudere con il cellophane i camini sul tetto. Lo è, in primo luogo, in punto di fatto, perché il ricorso non riferisce e non individua correttamente le ragioni della intervenuta condanna. I Giudici di merito, infatti, hanno sottolineato che la persona offesa si era recata sul tetto dello stabilimento esclusivamente per consegnare un oggetto a L.M. , il quale a quel punto lo aveva incaricato di chiudere i camini con cellophane e nastro adesivo, e, al tempo stesso, che il dipendente era un apprendista in servizio da poco più di un mese, che peraltro il suo contratto era di installatore e riparatore di apparecchi elettronici ed elettromeccanici in addestramento, con un programma di attività formativa e teorica relativa alle tecniche di cablaggio dei quadri, assemblaggio dei componenti elettrici ed elettronici e verifica e collaudo finale degli stessi, e che, in ogni caso, gli era stato ordinato da parte del preposto ed amministratore di fatto di lavorare sopra un tetto in assenza di qualsiasi adeguata formazione ed informazione al riguardo e in mancanza di qualsiasi dispositivo di protezione contro le cadute dall’alto, collettivo impalcati, reti o individuale, in particolare senza consegnargli la cintura di sicurezza, che, in teoria, poteva essere agganciata alla linea-vita presente, che era stata installata dall’altra ditta pp. 7-12 della sentenza di appello e 1-4 di quella del Tribunale . Erronee anche le considerazioni in diritto svolte dai ricorrenti, in quanto del rapporto di preteso subappalto tra la società appaltatrice - committente, EMIS, e la società subappaltatrice, CIMA rapporto la cui esistenza sarebbe ovviamente preliminare alla individuazione delle rispettive sfere di ingerenza e di responsabilità , non parla una sola riga delle sentenze di merito, con la conclusione che la difesa - ma ammissibilmente - mira ad introdurre nel giudizio di legittimità informazioni di fatto che non risultano dalle decisioni di primo e di secondo grado. Non senza considerare che, anche ove, in ipotesi astratta, vi fosse stato tale tipo di rapporto tra le differenti attività della EMIS, che doveva installare pannelli fotovoltaici sul tetto, e quelle della CIMA, che doveva previamente rimuovere l’eternit dalla copertura, si registrerebbe la radicale assenza, stante la concreta compresenza sul tetto di addetti all’una e all’altra ditta il giorno dell’infortunio, di ogni previsione relativa ai rischi interferenziali, avendo i Giudici di merito parlato solo di un P.O.S. della EMIS, stimato peraltro assai generico pp. 10 della sentenza impugnata , oltre che l’assegnazione del lavoratore, apprendista in formazione da poco più di un mese, a mansioni non rientranti nel suo profilo professionale, e da svolgesi pericolosamente in quota, in assenza di formazione, di informazione e di qualsiasi presidio di sicurezza. 3. Nemmeno il secondo motivo di impugnazione merita accoglimento. 3.1. Esso è, in primo luogo, infondato in punto di fatto, perché - anche qui - nessuna riga delle due sentenza dice che L.M. avrebbe spiegato al dipendente la corretta via da seguire lavorando sul tetto versione che, a quanto risulta, introduce il difensore nell’atto di appello, pp. 5, 7, 9 e 11 dell’impugnazione di merito . 3.2. È inoltre infondato anche in diritto il ricorso, infatti, non solo reitera analoga doglianza già svolta in appello, cui è stata fornita congrua risposta, ma confonde vistosamente il profilo causale colposo concausativo dell’infortunio ipoteticamente addebitabile al lavorator, ma in ogni caso non tale da escludere la primaria responsabilità del datore di lavoro, con la condotta abnorme ovvero esorbitante del lavoratore, la sola che potrebbe condurre all’esonero del datore di lavoro. Sfugge, tuttavia, ai ricorrenti la nozione di abnormità costantemente fornita dalla S.C., secondo cui Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222 nello stesso senso, tra le numerose, v. Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603 Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, Guida, Rv. 263386 Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011, Millo e altri, Rv. 250710 Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009, dep. 2010, Iglina ed altri, Rv. 246695 . Nessuna abnormità della condotta della vittima è anche solo lontanamente ipotizzabile nella concreta situazione, in cui, come si è già visto, era stato il datore di lavoro L.M. ad incaricare A. , in formazione da poco più di un mese quale installatore riparatore di apparecchi elettronici ed elettromeccanici, di svolgere attività lavorativa estranea al proprio profilo professionale in quota, sopra un tetto, in assenza di qualsiasi formazione ed informazione ed in mancanza di dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto pp. 7-12 della sentenza impugnata e pp. 1-4 di quella del Tribunale . 4. Consegue alle considerazioni svolte il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.