L’istanza di differimento per legittimo impedimento può essere inviata via fax

L’invio a mezzo fax, o comunque con modalità diverse da quelle previste dall’art. 121 c.p.p., dell’istanza di differimento dell’udienza per legittimo impedimento non comporta inammissibilità o irricevibilità della stessa.

La vicenda. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24909/18, depositata il 4 giugno, torna sul tema del legittimo impedimento dell’avvocato di fiducia e sui requisiti per l’ottenimento del rinvio dell’udienza. In questo caso, l’avvocato di uomo accusata di tentata truffa aveva segnalato con lettera la propria impossibilità a comparire all’udienza di primo grado per concomitante impegno professionale. La missiva era giunta tempestivamente in cancelleria ma era stata trasmessa al giudice dopo la celebrazione dell’udienza. Identico impedimento, tempestivamente segnalato a mezzo fax, aveva impedito la presenza dell’avvocato nel giudizio di secondo grado ma nel fascicolo non vi era traccia della comunicazione. Istanza. Nonostante entrambe le censure siano manifestamente infondate, la Corte di legittimità ricorda che l’art. 121 c.p.p. prevede il deposito in cancelleria come unico modo per le parti per la presentazione di memorie e richieste al giudice, mentre il telefax è riservato alla cancelleria. L’evoluzione giurisprudenziale sul punto è però giunta ad affermare che l’invio a mezzo fax o con modalità diverse da quelle previste dall’art. 121 c.p.p. dell’istanza di differimento dell’udienza per legittimo impedimento non è inammissibile o irricevibile. La mancata delibazione sul punto perché mancata conoscenza dell’istanza da parte del giudice non comporta una violazione del diritto di difesa e dunque nessuna nullità in quanto la scelta di un mezzo tecnico non autorizzato per il deposito espone il difensore al rischio dell’intempestività con cui l’atto stesso può prevenire a conoscenza del destinatario , fermo restando che la parte che si avvale del fax ha l’onere di accertarsi del regolare invio della comunicazione e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente. Tornando al caso di specie, non avendo l’avvocato avuto cura di accertarsi che le richieste di rinvio fossero tempestivamente recapitate al giudice, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza19 aprile – 4 giugno 2018, n. 24909 Presidente De Crescienzo – Relatore Rago Ritenuto in fatto 1. M.J.P.J. - condannato per il reato di tentata truffa - a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo 1.1. La nullità del giudizio di primo grado, in quanto il giudizio era stato celebrato nonostante il difensore fosse assente perché impegnato in altra udienza e la suddetta causa di impossibilità a comparire fosse stata tempestivamente rappresentata mediante lettera che, benché pervenuta tempestivamente presso la cancelleria il giorno 13 aprile 2010 era stata, poi, trasmessa al giudice il giorno 15 quando il processo era già stato celebrato 1.2. La nullità del giudizio di secondo grado per avere la Corte di Appello celebrato il processo nonostante l’impedimento a comparire del difensore comunicato via fax alla cancelleria ma del quale non vi era traccia nel fascicolo d’ufficio. 1.3. Con memoria pervenuta il 16/04/2018, la difesa ha insistito nei suddetti motivi di ricorso allegando la documentazione a sostegno delle censure. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile essendo entrambe le censure manifestamente infondate. In punto di diritto, va rammentato che l’art. 121 cod. proc. pen. individua nel deposito in cancelleria l’unica modalità per le parti di presentazione delle memorie e delle richieste rivolte al giudice, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell’art. 150 cod. proc. pen È vero, però, che le SSUU, con la sentenza n. 40187/2014 rv 259928, hanno rilevato che deve ritenersi viziata da nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, la sentenza emessa senza che il giudice si sia pronunciato sull’istanza di rinvio per legittimo impedimento a comparire, trasmessa via fax, perché riconosce alla parte privata la possibilità di avvalersi di tale modalità di trasmissione a ragione dell’evoluzione del sistema di comunicazioni e di notifiche e della formulazione letterale dell’art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen., il quale pretende soltanto che l’impedimento sia prontamente comunicato al giudice senza dettare specifiche formalità in terminis Cass. 535/2017 riv 268942 . Tuttavia, successivamente, questa Corte, ha precisato che l’invio a mezzo fax o con altre modalità diverse da quella disciplinata dall’art. 121 cod. proc. pen. dell’istanza di differimento dell’udienza per legittimo impedimento non è inammissibile o irricevibile, ma la sua mancata delibazione - quando il giudice non ne sia venuto a conoscenza - non comporta alcuna violazione del diritto di difesa e quindi alcuna nullità, in quanto la scelta di un mezzo tecnico non autorizzato per il deposito espone il difensore al rischio dell’intempestività con cui l’atto stesso può pervenire a conoscenza del destinatario, ed in ogni caso la parte che si avvale di tale mezzo di trasmissione ha l’onere di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente ex plurimis Cass. 1904/2018 riv 272049. 2. Alla stregua della suddetta giurisprudenza che questo Collegio condivide e ritiene di ribadire, pertanto, entrambe le censure vanno ritenute manifestamente infondate in quanto a la lettera raccomandata con la quale - nel giudizio di primo grado - era stato chiesto un rinvio, pervenne al giudice quando il processo era già stato celebrato b il fax inviato nel corso del giudizio di secondo grado, non risulta mai essere stato trasmesso al giudice tant’è che non risulta neppure inserito nel fascicolo d’ufficio come ha rilevato lo stesso ricorrente. Di conseguenza, poiché il ricorrente si avvalse, per chiedere i rinvii, di modalità diverse da quella prevista dall’art. 121 cod. proc. pen. e non si fece carico di accertarsi né che le suddette richieste fossero pervenute né che fossero state recapitate al giudice, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile. 3. In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.