Minacce con un pugnale sulle scale del condominio: il pianerottolo è luogo pubblico o privata dimora?

Il porto del coltello, fuori dalla propria abitazione, sul pianerottolo delle scale dello stabile condominiale non è equiparabile al porto di un’arma in una pertinenza dell’immobile privato, trattandosi di una parte comune ed essendo destinato all’uso di un numero indeterminato di soggetti.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 24755/18 depositata il 1° giugno. Il caso. Il Tribunale di Bergamo assolveva, perché il fatto non sussiste, l’imputato dal reato ex art. 4 della legge n. 110/1975, per aver portato sul pianerottolo dello stabile condominiale, fuori dalla propria abitazione, un pugnale a due lame contrapposte, che costituiva un’arma da punta o da taglio volta ad offendere le persone. E tale assoluzione si estendeva anche ai conseguenti reati per aver minacciato e tentato di aggredire un condomino, non riuscendo per cause indipendenti dal proprio volere, sussistendo la causa di non punibilità, ex art. 131- bis c.p Il Procuratore della Repubblica di Brescia proponeva ricorso in Cassazione deducendo che il giudice di merito aveva erroneamente equiparato il porto del coltello sul pianerottolo delle scale condominiali al porto in una pertinenza dell’immobile privato, trattandosi invece di una parte comune. Inoltre, non si poteva ritenere di lieve tenuità la condotta tenuta dall’imputato, il quale, in evidente stato di ebbrezza, nel pieno della notte suonava al campanello del vicino minacciandolo con il coltello nella convinzione di aver subito un furto in casa e considerandolo responsabile. Il pianerottolo come parte comune del condominio. Premesso che il reato contravvenzionale di cui al citato art. 4 implica il porto di armi in luogo pubblico o aperto al pubblico, occorre soffermarsi sulla riconducibilità o meno del pianerottolo, sito sulle scale condominiali, ad una pertinenza dell’abitazione dell’imputato. Secondo questa Corte rientrano nella nozione di privata dimora solo i luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti di vita privata e che non siano aperti al pubblico o accessibili da terzi, senza il consenso del titolare mentre per luogo aperto al pubblico deve intendersi quello al quale chiunque può accedere a determinate condizioni ovvero quello accessibile senza l’opposizione di chi sul luogo esercita un potere. Pertanto, il pianerottolo è da ritenere luogo aperto al pubblico, poiché consente l’accesso ad una categoria indistinta di persone e non solo ai condomini. Per tali ragioni la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 9 marzo – 1 giugno 2018, n. 24755 Presidente Pezzullo – Relatore Mazzitelli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza, emessa in data 17/01/2017, il Tribunale di Bergamo assolveva D.P.O.P. , dal reato, di cui all’art. 4 L. 110/75, per aver portato fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa un pugnale, a due lame contrapposte, lunghe circa 13 cm ciascuna, costituente uno strumento da punta o da taglio atto ad offendere le persone, perché il fatto non sussiste, e dai restanti reati, ex art. 339, 612, comma n. 1 e 2, e ex art. 56, 582 e 585, cod. pen. - contestati all’imputato, per aver minacciato un male ingiusto a Schiena Luciano e per aver tentato di aggredirlo, non riuscendo nel proprio intento per cause indipendenti dal proprio volere - sussistendo la causa di non punibilità, ex art. 131 bis, cod. pen fatti commessi in omissis . 2. Il Procuratore della Repubblica di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, con cui allega l’inosservanza dell’art. 4 L. n. 110/75, nonché l’erronea applicazione dell’art. 131 bis cod. pen Segnatamente, parte ricorrente deduce che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto l’insussistenza del reato contravvenzionale, ex art. 4 L. 110/75, considerato che il porto del coltello, sul pianerottolo dell’appartamento dello stabile condominiale, non era equiparabile al porto in una pertinenza dell’immobile privato, trattandosi di una parte comune. Quanto poi all’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., non si potrebbe ritenere di particolare tenuità la condotta del prevenuto, atteso che l’imputato, in evidente stato d’ebbrezza alcolica, aveva, nel pieno della notte, suonato al campanello del vicino di casa, lo S. , già pluripregiudicato, nella convinzione di aver subito a causa sua un furto dalla sua abitazione e, brandendo il coltello, lo aveva minacciato, tentando di aggredirlo. Ciò, tanto più considerato l’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la causa di non punibilità ex art. 131 bis, cod. pen., non si applicherebbe in caso di reato continuato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La problematica centrale riguarda la nozione di luogo pubblico o aperto al pubblico, posto che il reato contravvenzionale, ex art. 4 legge n. 110/1975, implica il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico. Ed invero, nell’ambito del presente procedimento, il contrasto è insorto, proprio a seguito dell’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, circa la riconducibilità del pianerottolo, sito sulle scale condominiali, ad una pertinenza dell’abitazione dell’imputato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi, senza il consenso del titolare, compresi i luoghi destinati all’esercizio di attività lavorativo o professionale Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017 - dep. 22/06/2017, D’Amico, Rv. 270076 ed infatti, per luogo aperto al pubblico , deve intendersi quello al quale chiunque può accedere a determinate condizioni, ovvero quello frequentabile da un’intera categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti, che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi, senza la legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto. Sez. 3, n. 29586 del 17/02/2017 - dep. 14/06/2017, C., Rv. 270251 Acclarate tali nozioni, di luogo aperto al pubblico e, a contrario, di privata dimora , è conseguenziale ritenere il pianerottolo, antistante l’abitazione, come riconducibile alla prima categoria, e non ad un luogo, rientrante nel concetto di abitazione ovverossia luogo di privata dimora. Conferma specifica si ricava da altre pronunce, secondo le quali, ai fini dell’integrazione del reato di interferenze illecite nella vita privata art. 615 bis cod. pen. , deve escludersi che le scale condominiali ed i relativi pianerottoli siano luoghi di privata dimora cui estendere la tutela penalistica alle immagini ivi riprese, trattandosi di zone che non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinate all’uso di un numero indeterminato di soggetti. Sez. 5, n. 34151 del 30/05/2017 - dep. 12/07/2017, P.C. in proc. Tinervia, Rv. 270679 . Ed ancora, il pianerottolo delle scale di un fabbricato in condominio costituisce luogo aperto al pubblico in quanto consente l’accesso ad un’indistinta categoria di persone e non soltanto ai condomini. applicazione in tema di porto abusivo di armi Sez. 1, n. 934 del 28/09/1982 - dep. 03/02/1983, CHIAPPERO, Rv. 157237 . Il discrimine fra le due figure è rappresentato, pertanto, dalla possibilità di accesso da parte di un’intera categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti che abbiano la possibilità giuridica e pratica di acceder senza legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto. Sez. 5, n. 22890 del 10/04/2013 - dep. 27/05/2013, Ambrosio, Rv. 256949 . 2. Il riconoscimento del reato di cui all’art. 4, legge n. 110/1975, esime dalla trattazione dell’ulteriore motivo di ricorso, attinente all’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., posto che necessariamente si dovrà procedere ad una nuova valutazione globale, includente anche il reato contravvenzionale predetto. 3. Si deve, quindi, annullare la sentenza impugnata, con contestuale rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame.