Lo stalker evita l’arresto per la mancanza della quasi flagranza di reato (ma non il divieto di avvicinamento)

Il caso deciso dalla quinta sezione penale della Cassazione con la sentenza del 1° giugno 2018, n. 24758 consente di riflettere sulle peculiarità degli strumenti posti a tutela della vittima del reato di stalking ma anche di tutti i reati violenti per i quali la legge è intervenuta tempo per tempo prevendo varie misure come, ad esempio, il provvedimento con il quale viene disposto il divieto di avvicinamento previsto dall’art. 282-ter c.p.p. ovvero l’allontanamento dalla casa familiare ex art. 282-bis c.p

La prima misura è quella che è stata introdotta proprio per il reato di stalking ma applicabile anche in presenza di altri reati al fine di garantire alla vittima dei reati violenti di poter avere – nel caso non vi siano i presupposti per l’applicazione di una misura cautelare quale la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari – una sfera di movimento garantita dall’ordine di protezione del giudice. Niente arresto, ma divieto di avvicinamento. Ebbene è proprio quest’ultima misura che era stata applicata e, cioè, il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa entro un raggio di un chilometro nel caso di specie poiché il Tribunale di Salerno non aveva ritenuto di convalidare l’arresto. Ma quali erano i fatti contestati e come si era sviluppata l’attività di polizia? Orbene, l’ex convivente – stando al racconto – era arrivato all’esterno dell’abitazione della ex compagna minacciandola di ucciderla se non l’avesse fatto entrare in casa e tentava anche di sfondare la porta di ingresso con calci e pugni. E ciò dopo che la mattina lo stesso aveva lanciato una pietra di grosse dimensioni rompendo il vetro e la porta di ingresso e dopo che il giorno precedente aveva telefonato e messaggiato alla ex che ha anche una figlia minore dicendole di tornare a casa e dopo che quest’ultima aveva trovato la propria autovettura fortemente danneggiata e l’ex convivente nei pressi che si dava alla fuga vedendola rientrare accompagnata in quanto timorosa della reazione dell’ex. In questo caso, per il Tribunale non esisteva la flagranza del reato in quanto, era mancata la percezione immediata e diretta dei fatti da parte degli agenti della polizia che erano intervenuti in quel momento il presunto autore si era già allontanato dal luogo. Quasi flagranza? Per la Procura, però, il Tribunale ha errato nella sua ricostruzione non avendo tenuto in debita considerazione la circostanza che la vittima era rimasta in costante contatto telefonico con il personale del 112 e che l’indagato era stato rintracciato nelle immediate vicinanze del fatto. Inoltre, vi erano state anche delle dichiarazioni – sia della parte lesa che di alcuni testimoni – presente al fatto in base a quelle dichiarazioni avrebbe dovuto essere ravvisata un’ipotesi di quasi flagranza. Senonché, la Corte di Cassazione ritiene di dover richiamare i propri precedenti in materia di quasi flagranza che richiede la sorpresa del reo” con cose o tracce del reato debba essere caratterizzata dalla mancanza di soluzione di continuità tra la condotta e l’intervento degli agenti operanti. Nel caso di specie, però, mancava tutto questo dal momento che non vi era stata percezione diretta da parte delle forse dell’ordine dei fatti accaduti né potendosi ricondurre il riscontro dei danni – al vetro, alla porta e alla macchina – ad un collegamento inequivoco con l’indiziato per il delitto in questione. Ecco allora che per la Corte il ricorso della Procura deve essere dichiarato inammissibile siccome manifestamente infondato. Allontanamento urgente dalla casa familiare. Spesso il tema della flagranza e della quasi flagranza alla luce del diritto vivente rendono evidente come alcuni strumenti così come formulati possano rilevarsi ancora insufficienti. Ed infatti – ferma ed impregiudicata la delicatezza della materia alla ricerca continua del punto di equilibrio tra la tutela della vittima di reati violenti e il principio di non colpevolezza nel breve volgere del tempo della misura cautelare – il tema della quasi flagranza sostanzialmente limita l’ambito di operatività di una norma vicina l’art. 384- bis c.p.p. relativo all’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare del convivente violento. In quest’ipotesi la norma prevede che gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282- bis , comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa . Senonché, anche in questa ipotesi la flagranza ma anche si ritiene la quasi flagranza gioca un ruolo decisivo in quanto è il presupposto del potere così congegnata però è difficile che la norma operi o meglio opera sicuramente e solamente nelle ipotesi più gravi e ove la polizia riesca ad intervenire con il reo ancora sul posto e con le tracce del comportamento . Certo rimane sempre possibile anche il provvedimento cautelare penale di cui abbiamo parlato prima, certo rimane sempre il ricorso al giudice civile talvolta anche addirittura più rapido di quello penale , ma è pur vero che talvolta una situazione come, ad esempio, quella descritta dal caso dal quale abbiamo preso le mosse dovrebbe poter consentire un intervento urgentissimo.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 9 marzo – 1 giugno 2018, n. 24758 Presidente Pezzullo – Relatore Mazzitelli Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza, emessa in data 12/06/2017, il Tribunale di Salerno non convalidava l'arresto di Sa. Gi., in relazione al delitto ex art. 612 bis c.p., commesso in danno di Gi. Va., applicando contestualmente la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa entro un raggio di un chilometro. Segnatamente, il Tribunale poneva in evidenza la mancanza di una percezione immediata e diretta dei fatti, da parte degli agenti di P.G., in considerazione del fatto che l'intervento degli agenti era stato richiesto dalla Gi., a causa del comportamento violento dell'ex convivente, allontanatosi poco prima dell'arrivo degli operanti. 2. La Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, deducendo vizi di violazione di legge, ex art. 381, co n. 4, e 384 c.p., con riferimento alla sussistenza del requisito della flagranza dell'arresto. Secondo parte ricorrente, il giudice avrebbe dovuto tenere in considerazione che, in occasione di quel determinato frangente, la vittima era rimasta costantemente al telefono con il personale del 112 e che il ricorrente era stato rintracciato nella vicinanze a breve distanza di tempo. Per di più, il giudice avrebbe dovuto tener conto delle dichiarazioni della parte lesa e dei testimoni presenti all'accaduto, costituenti riprova del fatto che la polizia giudiziaria aveva proceduto all'arresto, in esito a ricerche effettuate, appena avuta notizia del reato, protratte senza soluzione di continuità. Nella specie avrebbe dovuto essere ravvisata la quasi flagranza , connotata da una percezione diretta degli agenti, in costante contatto telefonico con la vittima e da un immediato inseguimento del reo, datosi alla fuga proprio per l'arrivo degli agenti. 2. Il P.G., nella requisitoria, ha sottolineato che dalla successione cronologica dei fatti emerge la mancanza di una soluzione di continuità, per il costante contatto tra la vittima e a polizia giudiziaria, comprovante la quasi flagranza di reato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo la giurisprudenza, in tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del reo con cose o tracce del reato richiede l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le cose o le tracce del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce. Sez. 2, n. 20687 del 11/04/2017 - dep. 02/05/2017, Paunov, Rv. 27036001 . Per l'inverso, è illegittimo l'arresto in flagranza, operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di quasi flagranza , la quale presuppone l'immediata e autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. Sez. 4, n. 23162 del 13/04/2017 - dep. 11/05/2017, P.M. in proc. Visonà, Rv. 27010401 . Nella fattispecie, dagli atti di causa e, in particolare, dal verbale d'arresto, eseguito in data 11/06/2017, emerge che la parte lesa aveva interpellato gli operatori della volante, affermando che all'esterno della sua abitazione vi era l'ex convivente, che minacciava di ucciderla, se non l'avesse fatto entrare in casa e tentava di sfondare la porta d'ingresso, con calci e pugni. Gli agenti, giunti sul posto, apprendevano che l'uomo si era allontanato a piedi, dopo di che, poco tempo dopo, lo rintracciavano, in stato di evidente agitazione. La parte lesa precisava che il giorno precedente, mentre si trovava a casa di un'amica, aveva ricevuto messaggi e telefonate dell'ex convivente, che le aveva intimato di tornare a casa al rientro, aveva trovato, sotto casa, la propria vettura fortemente danneggiata la donna, temendo per se stessa e per la figlia minore, aveva chiesto ad amici di accompagnarla a casa l'uomo, visto nelle vicinanze, si era dato alla fuga, tornando il mattino successivo in quest'ultima occasione, l'uomo aveva lanciato un pietra di grosse dimensioni, provocando danni al vetro di una finestra, oltre che alla porta d'ingresso. Dagli accadimenti, così riportati, si evince che la polizia giudiziaria non ebbe una contezza diretta dei fatti, ma li apprese a seguito delle informazioni apprese dalla vittima del reato, non emergendo, sotto altro profilo, un contatto telefonico costante con la parte lesa, nel corso dello svolgimento dei fatti, né potendosi ricondurre il riscontro dei danni, agli infissi e alla vettura, ad un collegamento inequivoco con l'indiziato, per il delitto in questione. 2. Alla luce delle considerazioni esposte, si deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del P.M