In sede cautelare non è necessaria la trascrizione e traduzione delle intercettazioni

La Corte di legittimità chiarisce che, in sede di applicazione delle misure cautelari ex art. 273 c.p.p., posto che la prova dei fatti risultanti delle intercettazioni deriva dal contenuto delle stesse e che il difensore ha comunque la possibilità di chiedere al PM copia dei relativi supporti magnetici o informatici, non è necessaria l’integrale trascrizione e traduzione delle conversazioni registrate.

Questo il principio affermato con la sentenza n. 23869/18, depositata il 28 maggio. Il caso. Il Tribunale di Catanzaro confermava l’ordinanza del GIP che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un imputato che ricorre dunque in cassazione dolendosi per la carenza motivazionale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Trascrizione e traduzione delle intercettazioni. La Suprema Corte, pur ritenendo infondato il ricorso per la genericità dei motivi formulati, coglie l’occasione per approfondire il tema della dedotta violazione del diritto di difesa per l’assenza di traduzione delle intercettazione telefoniche in lingua albanese, poste dal giudice a fondamento della decisione sull’arresto domiciliare. Fermo restando che in sede cautelare non è necessaria l’integrale trascrizione e traduzione delle registrazioni perché la parte ha il diritto di chiedere al PM copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni utilizzate per l’adozione della misura cautelare, il Collegio afferma il principio di diritto secondo cui la trascrizione integrale delle registrazioni e la loro traduzione con le forme e le garanzie previste per l’espletamento delle perizia è necessaria solamente per l’inserimento nel fascicolo per il dibattimento e per la conseguente loro utilizzazione come prove in sede di giudizio e non anche per la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell’applicazione delle misure cautelari ai sensi dell’art. 273 c.p.p. anche in relazione al diritto del difensore di chiedere ed ottenere dal PM copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, poiché la prova dei fatti dalle stesse rappresentati non deriva dal riassunto o dalla interpretazione che di esse si faccia negli atti di polizia giudiziaria, ma dal contenuto stesso delle registrazioni documentate nei relativi supporti .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 25 gennaio – 28 maggio 2018, n. 23869 Presidente Savani – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 25 luglio 2017 ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Castrovillari, del 28 giugno 2017, che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di B.A. , per i reati di cui agli artt. 416 c.p., 110 c.p. capo A , 73 T.U. Stup. capi C, D e F bis , 110, 56, 629 c.p. capo G bis . 2. Ricorre per cassazione, tramite il suo difensore, B.A. , denunciando i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p 2. 1. Art. 606, comma 1, lettera B e C del cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione nell’individuazione delle gravi esigenze cautelari richieste ai fini della valida reiterazione dell’ordinanza cautelare. Preliminarmente occorre precisare come l’ordinanza oggetto del presente ricorso risulti adottata a seguito dell’annullamento da parte del medesimo Tribunale distrettuale del riesame dell’ordinanza del Gip di Castrovillari, in data 15 settembre 2016, per difetto di autonoma valutazione ex art. 292 co. 2 lett. c c.p.p., da parte del primo giudice. Il ricorrente rappresenta una carenza motivazionale relativamente alla indicazione e alla sussistenza delle esigenze cautelari di particolare gravità, necessarie al fine di giustificare la valida reiterazione dell’ordinanza cautelare, già precedentemente annullata. L’assoluta assenza di motivazione del provvedimento genetico, non emendabile dal Giudice del Riesame, consiste in un vizio del procedimento tra le cui conseguenze rientra quella di verificare la sussistenza di esigenze di particolare gravità che giustifichino la rinnovazione della misura tramite altra ordinanza. 2. 2. Erronea applicazione della legge nell’omessa indicazione delle modalità di traduzione e trascrizione delle intercettazioni. Il ricorrente rileva, inoltre, il mancato espletamento della perizia in lingua arbereshe albanese delle conversazioni, telefoniche ed ambientali, con violazione del diritto di difesa e relativa incertezza in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2. 3. Omessa o insufficiente motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Travisamento degli indizi. Il ricorrente, atteso che l’ordinanza restrittiva impugnata è stata emessa esclusivamente in relazione ai capi A e F bis ovvero per l’associazione per delinquere finalizzata alla spendita di denaro falso e alla detenzione di armi nonché alla detenzione per fini di cessione di sostanza stupefacente di quantità e qualità imprecisate, rileva che il Tribunale della Libertà motiva, in punto di gravità indiziaria, con riferimento ad imputazioni in ordine alle quali non sussiste alcun titolo cautelare. Manca del tutto la motivazione che spieghi l’adesione dell’odierno indagato all’associazione per delinquere contestata al capo A dell’ordinanza cautelare, laddove invece il Tribunale del Riesame ritiene integrati i gravi indizi a carico del B.A. esclusivamente sulla base del contributo offerto dallo stesso al rifornimento di ulteriore sostanza stupefacente e alla successiva cessione condotte oggetto delle contestazioni di cui ai capi C, D e G bis per le quali non è stata disposta misura cautelare . Risulta invece insufficiente la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato con riferimento ai gravi indizi a carico dell’indagato in ordine all’imputazione cui al capo F bis. Secondo il ricorrente, infatti, i requisiti della gravità indiziaria sono stati ritenuti integrati nei suoi confronti senza che sia stata, in concreto, effettuata alcuna verifica al fine di appurare la qualità e il quantitativo effettivo della sostanza stupefacente da lui detenuta. 2. 4. Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al motivo sulla carenza del requisito dell’attualità delle esigenze cautelari. Il ricorrente prospetta l’insussistenza di dati significativi da cui possa desumersi la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati. Il Tribunale avrebbe operato una confusione, poiché ha considerato il ricorrente come un associato ex art. 74, T.U. stup. non vi è, però, nessun reato fine contestato, e pertanto ciò che il tribunale desume dai reati fine è inesistente. Il tempo trascorso ha evidenziato, invece, l’assenza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari. È del tutto assente la motivazione sul punto. Ha chiesto, quindi, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza dei motivi articolato in fatto ripropone le stesse motivazioni del riesame senza motivi specifici di legittimità al provvedimento impugnato. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza, l’ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici e da contraddizioni, la ricorrenza di gravi e plurimi elementi a carico del ricorrente deve ritenersi sussistente la gravità indiziaria in relazione ai reati contestati a B.A. , desumendosi chiaramente dagli atti - segnatamente dal contenuto delle captazioni - la ricorrenza dei tre fondamentali costitutivi dell’associazione a delinquere, ossia il vincolo associativo stabile tra i presunti partecipi, l’indeterminatezza del programma crimionoso e l’esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima ma adeguata a realizzare gli obiettivi avuti di mira, nonché la partecipazione dello stesso B. alla realizzazione dei reati fine contestatigli, coadiuvando B.V. , coniuge del capo del sodalizio, D.C. , nel periodo in cui quest’ultimo si trovava detenuto . Con riferimento al capo C della rubrica, relativo alla cessione e vendita di sostanza stupefacente, acquistata da T.A. , in quantità e qualità imperecisata, i gravi indizi si desumono dalle conversazioni intercettate . Con riferimento al capo D, relativo al concorso nella cessione di grammi 1 di stupefacente del tipo cocaina a tale D.L.M. , fatto accertato in data OMISSIS , la gravità indiziaria emerge da captazioni di colloqui carcerari, dal sequestro di sue dosi di cocaina, nonché dall’esito del servizio di OCP da parte dei Carabinieri . Con riferimento al capo F bis, relativo al concorso nella detenzione, acquisto e nel porre in vendita sostanza stupefacente, rilevano le conversazioni captate durante i colloqui carcerari con il detenuto D.C. , il quale dal carcere continuava a gestire il traffico di sostanza stupefacente nei comuni di OMISSIS , impartendo precise direttive ai familiari . In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 - dep. 20/06/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001 Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012 , senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, De Lorenzo, Rv. 199391 Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015 - dep. 11/12/2015, Mascolo e altro, Rv. 26524401 . Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare in concreto la sussistenza delle stesse e rendere un’adeguata e logica motivazione Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019 . Peraltro, secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari, In tema di misure cautelari personali, non è affetta da vizio di motivazione l’ordinanza del tribunale del riesame che conferma in tutto o in parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze di motivazione dell’uno possono essere sanate con le argomentazioni utilizzate dall’altro Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015 - dep. 03/03/2016, Berlingeri, Rv. 26676501 . 3.1. Dall’analisi della motivazione dei due provvedimenti quello impugnato del Tribunale e quello del Giudice delle indagini preliminari non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente, peraltro genericamente, senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato carenza di gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 del cod. proc. pen. non trova elementi certi negli atti, e né gli stessi, del resto, sono indicati nell’atto di impugnazione, e quindi sono solo ipotesi teoriche, dubbi soggettivi, non valutabili in sede di legittimità. Gli elementi indicati dai due provvedimenti, sono gravi, univoci e convergenti nell’indicare il ricorrente gravato da indizi di colpevolezza idonei e sufficienti per la misura cautelare. 3.1. Relativamente alla prospettata violazione del diritto di difesa per l’assenza di traduzione delle intercettazioni telefoniche in lingua albanese, si deve rilevare che il motivo risulta estremamente generico, in quanto la violazione del diritto di difesa è solo adombrata ma non è chiaro il perché e come sia stato leso il diritto di difesa. Comunque in sede cautelare non risulta necessaria la trascrizione integrale delle registrazioni e la traduzione con le forme della perizia Sez. 1, n. 1003 del 17/02/1995 - dep. 30/05/1995, Cavallaro, Rv. 20144701 , anche perché la parte ha sempre il diritto di chiedere ed ottenere dal P.M. copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni utilizzate per l’adozione della misura cautelare la prova dei fatti non deriva dal riassunto o dalle interpretazioni della P.G., ma direttamente dalle registrazioni delle conversazioni captate In tema di riesame di misure cautelari personali, sussiste il diritto del difensore di chiedere ed ottenere dal pubblico ministero copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni di video riprese utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, siano esse riconducibili alle intercettazioni ovvero, in quanto non effettuate nell’ambito del procedimento penale, ai documenti, poiché la prova dei fatti dalle stesse rappresentati non deriva dal riassunto o dalla interpretazione che di esse si faccia negli atti di polizia giudiziaria, ma dal contenuto stesso delle registrazioni documentate nei relativi supporti, a nulla rilevando che la relativa disciplina non sia rinvenibile negli artt. 266 ss. cod. proc. pen. Fattispecie relativa all’omesso rilascio al difensore di copia delle registrazioni audiovideo allegate alla querela Sez. 6, n. 37476 del 03/07/2017 - dep. 27/07/2017, S, Rv. 27137101 . Può quindi esprimersi il seguente principio di diritto La trascrizione integrale delle registrazioni e la loro traduzione con le forme e le garanzie previste per l’espletamento delle perizie è necessaria solamente per l’inserimento nel fascicolo per il dibattimento e per la conseguente loro utilizzazione come prove in sede di giudizio e non anche per la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell’applicazione delle misure cautelari ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen. anche in relazione al diritto del difensore di chiedere ed ottenere dal Pubblico Ministero copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, poiché la prova dei fatti dalle stesse rappresentati non deriva dal riassunto o dalla interpretazione che di esse si faccia negli atti di polizia giudiziaria, ma dal contenuto stesso delle registrazioni documentate nei relativi supporti . 4. Anche per la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati gravi, e per il pericolo di inquinamento delle prove, l’ordinanza impugnata deve ritenersi esaurientemente ed adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità. Inoltre, in considerazione del precedente annullamento solo per mancanza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari dell’ordinanza del 15 settembre 2016, non è richiesta la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza In caso di declaratoria di nullità dell’ordinanza genetica di una misura cautelare per difetto di autonoma valutazione degli elementi indiziari da parte del giudice, la rinnovazione della misura tramite altra ordinanza non richiede, quale presupposto necessario, la ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza Sez. 2, n. 6285 del 19/01/2017 - dep. 09/02/2017, Ndokaj, Rv. 26909601 . In punto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari il Tribunale evidenzia l’elevata pervicacia dell’indagato nel perseguire il fine illecito, desumendola da una condotta non occasionale, con pericolo concreto, ed attuale, quindi, di reiterazione dei reati. 5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.