Concessa la restituzione in termini per impugnare all’imputato detenuto

L’imputato, condannato nel giudizio di merito e detenuto in carcere, dispone della restituzione in termini per l’impugnazione della sentenza emessa nei suoi confronti qualora non abbia avuto tempestivamente effettiva conoscenza della pronuncia prima della notifica del provvedimento di cumulo di pene concorrenti.

Così la Suprema Corte si è pronunciata con sentenza n. 23153/18, depositata il 23 maggio. Il caso . L’imputato formulava richiesta di restituzione nei termini per l’impugnazione della sentenza emessa in secondo grado dalla Corte di Appello di Torino, con cui questi era stato condannato alla pena di mesi 9 di detenzione per il delitto ex art. 385 c.p Il predetto sosteneva che durante il primo grado di giudizio si trovava recluso in carcere e che dopo l’avvenuta scarcerazione era stato nuovamente ristretto in esecuzione di pena e aveva nominato un nuovo difensore. La Corte territoriale non avendo rilevato, da accertamenti presso il DAP, lo stato di detenzione dell’imputato, aveva notificato l’avviso a mani del suo precedente difensore, con il quale però il condannato non aveva più un legame professionale. Pertanto, quest’ultimo non veniva a conoscenza né della celebrazione del secondo grado di giudizio né della sentenza pronunciata nei suoi confronti. La restituzione in termini e l’effettiva conoscenza del provvedimento. Come si evince dal disposto dell’art. 175 c.p.c., non è rilevante la formale regolarità delle notifiche degli atti processuali, ma è necessario prestare attenzione all’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, collegata alla comunicazione di un atto o allo svolgimento processuale che consenta di individuare il momento in cui tale conoscenza sia avvenuta. A tal proposito, occorre sottolineare che, nel caso di specie, l’imputato non era giunto a conoscenza della sentenza di appello emessa nei suoi confronti prima della notifica dell’atto di cumulo di pene concorrenti, dovendosi così escludere la sua rinuncia alla facoltà di presentare impugnazione. Per queste ragioni, la Corte di Cassazione accoglie l’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di appello pronunciata nei confronti dell’imputato e ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 24 aprile – 23 maggio 2018, n. 23153 Presidente Mogini – Relatore Ricciarelli Ritenuto in fatto 1. N.A. ha formulato richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa -in parziale riforma di quella del Tribunale di Torino del 20/6/2011- dalla Corte di appello di Torino in data 26/1/2016, divenuta irrevocabile il 7/3/2016, in forza della quale il predetto è stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione per il delitto di cui all’art. 385 cod. pen. Adduce di aver avuto notizia della sentenza solo in data 9/8/2017, all’atto della notifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal P.M. presso il Tribunale di Torino in data 7/8/2017. Segnala che durante il primo grado di giudizio si trovava ristretto in carcere e che dopo la scarcerazione era stato nuovamente ristretto in esecuzione di pena a partire dal 19/4/2013, allorché aveva nominato altro difensore. Deduce che la Corte di appello in sede di fissazione del giudizio di appello non aveva rilevato da accertamenti presso il DAP il suo stato di detenzione e aveva notificato l’avviso a mani dell’avv. Luca Schera, suo precedente difensore, con il quale tuttavia non aveva più alcun legame professionale, a seguito della nomina dell’Avv. Sheila Foti, intervenuta dopo la nuova carcerazione. Poiché anche l’estratto contumaciale della sentenza di appello era stato notificato a mani dell’Avv. Schera, egli non aveva avuto notizia né della celebrazione del giudizio di appello né della sentenza pronunciata, il che valeva a suffragare la formulata richiesta. 2. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo nel senso dell’accoglimento dell’istanza e della restituzione di N.A. nel termine per presentare impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino. Considerato in diritto 1. L’istanza è fondata. 2. Il ricorrente ha segnalato di essersi trovato in stato restrittivo per altra causa dal 19/4/2013, dopo una pregressa scarcerazione, e di aver in tale circostanza nominato un diverso difensore, anche se di ciò non aveva dato notizia alla Corte di appello di Torino. Segnala ancora che in sede di avviso della fissazione dell’udienza per il giudizio di appello la Corte di appello aveva eseguito una verifica, dalla quale tuttavia non era emerso il suo stato restrittivo da ciò era derivata la notifica ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. prod. pen. a mani del legale che risultava, nell’ambito del processo, suo difensore e con il quale tuttavia non aveva più alcun rapporto, tanto da non aver avuto notizia della celebrazione del giudizio di appello, svoltosi in sua contumacia. 3. Orbene, poiché ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., cui deve farsi riferimento, stante l’inapplicabilità della normativa introdotta dalla legge 67 del 2014, è di per sé irrilevante la formale regolarità delle notifiche e deve invece aversi riguardo all’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, in quanto emergente dalla sicura consapevolezza della sua esistenza e dei suoi estremi, collegata alla comunicazione di un atto formale o allo svolgimento di attività procedimentale che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui tale conoscenza si è verificata Cass. Sez. 6, n. 26834 del 24/3/2015, Kobernyk, rv. 263992 , è d’uopo concludere che nel caso di specie, in cui peraltro il N. nutriva l’aspettativa di ricevere semmai la notifica a mani proprie, non può dirsi che il predetto avesse avuto conoscenza della sentenza di appello prima della notifica del provvedimento di cumulo di pene concorrenti, correlativamente dovendosi escludere che egli avesse consapevolmente rinunciato alla facoltà di presentare impugnazione. 4. Su tali basi deve essere accolta l’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Torino 26 gennaio 2016, ciò cui consegue la scarcerazione del N. se non detenuto per altra causa, con le comunicazioni di rito. P.Q.M. Dispone la restituzione in termini di N.A. ai fini dell’impugnazione della sentenza pronunciata nei suoi confronti dalla Corte di appello di Torino il 26 gennaio 2016. Dispone per l’effetto la scarcerazione di N.A. , se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte nonché alla Corte di appello di Torino.