Il diritto dell’avvocato ai compensi per l’attività svolta nel procedimento di opposizione al rigetto dell’ammissione al gratuito patrocinio

Chiara la posizione della Suprema Corte, la quale, ribadendo i consolidati principi in materia ha ritenuto scorretto il provvedimento del Tribunale. Quest’ultimo erroneamente , pronunciandosi in un procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha negato il diritto del difensore ad ottenere la liquidazione dei compensi relativi all’attività svolta nel suddetto procedimento.

Sul punto la Cassazione con sentenza n. 22757/18, depositata il 22 maggio. Il caso. Il Tribunale di Civitavecchia, pronunciandosi sull’opposizione al decreto del GIP che rigettava l’istanza di ammissione al patrocinio gratuito, accoglieva il ricorso e ammetteva l’interessato al patrocinio a spese dello Stato, compensando tra le parti le spese di lite. Contro tale decisione il difensore di fiducia dell’interesso all’ammissione al gratuito patrocinio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. In particolare il ricorrente deduce erronea applicazione dell’art. 75 d.P.R. n. 115/2002 Testo unico in materia di spese di giustizia , per aver il Tribunale compensato le spese di lite applicando le norme regolanti la diversa fattispecie dell’opposizione al decreto di pagamento e disapplicando quanto, invece, si prevede in caso di opposizione al rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio gratuito secondo cui avrebbero dovuto essergli liquidati gli onorari del giudizio. Il diritto al compenso del difensore. La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Infatti deve applicarsi alla fattispecie oggetto di ricorso il consolidato principio secondo cui in tema di ammissione al patrocinio gratuito il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all’attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio . Infatti, osserva il Collegio, il d.P.R. n. 115/2002 fa decorrere gli effetti dell’ammissione al beneficio dalla data in cui è stata presentata la domanda e non dalla data del relativo provvedimento. A ciò consegue che il decreto estende espressamente gli effetti dell’ammissione a tutte le procedure da essa derivanti o ad essa accidentali e connesse, tra le quali rientra anche il rigetto della domanda di ammissione. Tale inclusione è corretta in quanto il procedimento di opposizione è direttamente connesso alla proposizione dell’istanza ed all’interesse del patrocinando . In conclusione, secondo la Suprema Corte, nel caso di specie il Tribunale non ha applicato quanto sopra in quanto ha negato il diritto del difensore ad ottenere la liquidazione dei compensi relativi all’attività svolta proprio nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio gratuito su cui si è pronunciato. La Corte per questi motivo ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla liquidazione del compenso del difensore con trasmissione degli atti al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 aprile – 22 maggio 2018, numero 22757 Presidente Di Nicola – Relatore Di Stati Ritenuto in fatto Con ordinanza del 15/12/2016, il Tribunale di Civitavecchia, pronunciando in ordine all’opposizione avverso il decreto del 6.10.2014 con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da S.G. nell’ambito del procedimento penale numero 2477/14 RG GIP, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, ammetteva il predetto al patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dalla data di presentazione della domanda e compensava tra le parti le spese di lite, richiamando il disposto dell’art. 92 cod. proc. penumero 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione S.G. , a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. penumero Il ricorrente deduce erronea applicazione dell’art. 75 comma 1 d.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, argomentando che erroneamente il Tribunale aveva proceduto alla compensazione delle spese di lite sulla base della ritenuta applicabilità al procedimento di opposizione al decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle norme regolanti la diversa fattispecie dell’opposizione al decreto di pagamento al contrario, avrebbe dovuto correttamente provvedere alla liquidazione degli onorari del giudizio. Chiede, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Costituisce principio consolidato Sez.4, numero 29990 del 27/06/2007 Rv.237000 Sez.U, numero 25931 del 24/04/2008, Rv.239632, non massimata sul punto quello secondo cui, in tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all’attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio. Si è osservato che per un verso, infatti, il d.P.R. numero 115 del 2002 non fa decorrere gli effetti dell’ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda, per l’altro, il medesimo decreto espressamente estende gli effetti dell’ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto della domanda di ammissione. E si è precisato che è corretta l’inclusione in dette procedure del procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio, in quanto direttamente connesso alla proposizione dell’istanza ed all’interesse del patrocinando. Diversamente è a dirsi per il procedimento di opposizione al decreto di pagamento dei compensi attivato dal difensore - ipotesi che qui non ricorre -, nel quale il difensore è titolare di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo del tutto distinto da quello del patrocinato o patrocinando e non ricompreso nell’ambito di applicabilità dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato in relazione a siffatto procedimento, il difensore opponente potrà vantare un diritto al riconoscimento degli onorari e delle spese relativi al procedimento di opposizione secondo i principi che disciplinano la materia nei giudizi contenziosi e, segnatamente, secondo quanto statuito dall’art. 91, commi 1 e 2, cod. proc. civ. Sez. U, numero 25931 del 24/04/2008, Rv.239632, cit. . 3. Nella specie, il Tribunale non si è conformato al suesposto principio di diritto, atteso che, pronunciando proprio in un procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che si concludeva con esito favorevole per l’opponente , ha erroneamente denegato il diritto del difensore ad ottenere la liquidazione dei compensi relativi all’attività svolta nel procedimento in questione. 4. Consegue, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza limitatamente alla liquidazione dei compensi per l’attività svolta dal difensore nel procedimento di opposizione con trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza limitatamente alla liquidazione dei compensi per l’attività svolta dal difensore nel procedimento di opposizione e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia.