Legittima la dichiarazione del difensore di adesione all’astensione proclamata dalla Camere Penali inviata a mezzo fax

La dichiarazione del difensore relativa alla richiesta di adesione all’astensione proclamata dalle Camere Penali, può essere trasmessa a mezzo fax alla cancelleria del giudice procedente in applicazione dell’art. 3, comma 2, del vigente codice di autoregolamentazione.

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 22531/18, depositata il 21 maggio. La vicenda. La Corte d’Appello di Milano, confermando la decisione di prime cure, aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia per i reati, in continuazione, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ex art. 393 c.p Contro la pronuncia di merito il difensore dell’imputato ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 606, lett. c , c.p.p. in quanto la sentenza impugnata veniva deliberata in assenza del ricorrente, nonostante lo stesso aveva inviato alla Corte d’Appello, a mezzo fax, la dichiarazione di adesione all’astensione della udienze indetta dalle Camere Penali. Adesione all’astensione inviata a mezzo fax. Per decidere la controversia oggetto di ricorso i Giudici di legittimità hanno richiamato un consolidato principio affermato dalle Sezioni Unite secondo il quale in tema di adesione del difensore all’astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la relativa dichiarazione può essere trasmessa a mezzo telefax alla cancelleria del giudice procedente, dovendo applicarsi la norma speciale contenuta nell’art. 3, comma secondo, del vigente codice di autoregolamentazione, secondo la quale l’atto contente la dichiarazione di astensione può essere trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero” Cass. SS.UU. n. 40187/18 . La Cassazione ha ritenuto che, nel caso di specie, risulti provata la notifica della dichiarazione di adesione del difensore a mezzo fax nel termine previsto. Per queste ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 27 aprile – 21 maggio 2018, n. 22531 Presidente Petruzzellis – Relatore Tronci Ritenuto in fatto 1. Il difensore di fiducia di A.F. impugna tempestivamente la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale dello stesso capoluogo, di condanna del proprio assistito a pena di giustizia in relazione ai reati, unificati per continuazione, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ex art. 393 cod. pen. - così diversamente qualificata l’originaria imputazione di tentata estorsione, sub A - e di lesioni personali aggravate, sub B , commessi entrambi in danno della medesima persona offesa, C.F. . Deduce in proposito il legale ricorrente la sussistenza della violazione dell’art. 606 lett. c cod. proc. pen., per essere stata deliberata la sentenza impugnata all’udienza del 24.05.2017, nonostante che il precedente 18 maggio fosse stata inviata alla Corte d’appello, nonché al presidente della sezione assegnataria, a mezzo fax al medesimo numero utilizzato per l’inoltro, con le stese modalità, di una precedente richiesta di differimento per legittimo impedimento, regolarmente accolta dal giudice territoriale la dichiarazione di adesione del difensore all’astensione dalle udienze indetta per quella data dalla giunta dell’Unione delle Camere Penali, con conseguente radicale nullità della statuizione assunta. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento. Rileva al riguardo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte - che il Collegio condivide e da cui non ha quindi motivo di discostarsi - secondo cui, In tema di adesione del difensore all’astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la relativa dichiarazione può essere trasmessa a mezzo telefax alla cancelleria del giudice procedente, dovendo applicarsi la norma speciale contenuta nell’art. 3, comma secondo, del vigente codice di autoregolamentazione, secondo la quale l’atto contenente la dichiarazione di astensione può essere trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero . Sez. Un., sent. n. 40187 del 27.03.2014, ric. Latanzio, Rv. 259928 si veda inoltre Sez. Un., sent. n. 26711 del 30.05.2013, ric. Ucciero, Rv. 255346, in ordine alla valenza di normativa secondaria, propria del Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati , adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007 . Ciò posto, dalla documentazione allegata al proposito ricorso - che si sottrae pertanto ad ogni rilievo di aspecificità - emerge che la dichiarazione di adesione all’astensione dalle udienze fu inoltrata, con esito positivo, alle ore 21.42 del 18.05.2013 che il numero di fax a tal fine utilizzato era in effetti uno dei due propri della cancelleria della terza sezione penale della Corte d’appello ambrosiana, del resto già utilizzato per l’invio di precedente istanza di differimento che nell’occasione fu rispettato il termine di due giorni antecedente alla data fissata per la celebrazione dell’udienza, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del già richiamato Codice di autoregolamentazione cfr., in termini, Sez. 6, sent. n. 39001 del 18.07.2017, Rv. 270965 . Necessitato corollario di quanto precede è la nullità della sentenza emessa all’esito dell’udienza, di cui avrebbe dovuto essere disposto il rinvio a seguito del legittimo esercizio, da parte del difensore, del diritto all’anzidetta astensione, onde la statuizione di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.