Valida la notifica presso l’avvocato di fiducia domiciliatario dell’imputato detenuto

L’elezione di domicilio del soggetto in vinculis non è invalida, ma semplicemente produrrà i suoi effetti con la cessazione della restrizione della libertà personale. La notifica ivi eseguita è dunque esistente e idonea a determinare la conoscenza dell’atto in capo al destinatario.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22528/18, depositata il 21 maggio, decidendo sul ricorso presentato avverso la pronuncia con cui la Corte d’Appello di Ancona, in riforma della sentenza di prime cure, aveva rideterminato la pena comminata all’imputato – ora ricorrente - per il reato di evasione. Imputato detenuto e notifica al difensore. Il ricorrente aveva dedotto la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello eseguita presso il difensore, sulla scorta dell’elezione di domicilio, per violazione dell’art. 161 c.p.p. che prescrive l’elezione e la dichiarazione di domicilio da parte di soggetto non detenuto, mentre egli si trovava all’epoca ristretto per altro reato. Sul tema, la Suprema Corte spiega che l’elezione di domicilio del soggetto in vinculis non è invalida, ma semplicemente produrrà i suoi effetti con la cessazione della restrizione della libertà personale. La notifica ivi eseguita è dunque esistente e idonea a determinare la conoscenza dell’atto in capo al destinatario proprio perché effettuata al difensore di fiducia di quest’ultimo. Ad ogni modo, la pretesa nullità avrebbe dovuto essere dedotta prima della definizione del relativo giudizio, essendo tardiva l’eccezione proposta per la prima volta in sede di legittimità. L’utilizzo della PEC, modalità di notifica censurata dal ricorrente, viene invece avvallato dalla Corte che, per riconoscendo che il ricorso a forme particolari di notificazione degli atti è consentito solo per soggetti diversi dall’imputato, richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite sentenza n. 28451/11 secondo cui la notificazione di un atto all’imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell’art. 148, comma 2- bis , c.p.p. . In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 27 aprile – 21 maggio 2018, n. 22528 Presidente Petruzzellis – Relatore Tronci Ritenuto in fatto 1. S.V. , per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto tempestiva impugnazione avverso la sentenza del 23.11.2015, con cui la Corte d’appello di Ancona, in riforma della pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno, ha concesso al prevenuto le attenuanti generiche, per l’effetto rideterminando in mesi cinque e giorni dieci di reclusione la pena a suo carico, ferma la declaratoria di colpevolezza in ordine al contestato reato di cui all’art. 385 cod. pen 2. Assume il difensore ricorrente che la pronuncia della Corte dorica sarebbe inficiata, nell’ordine, dalle seguenti violazioni di rito a nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per il processo d’appello, in quanto eseguita presso il difensore, sulla scorta della relativa elezione di domicilio, da ritenersi tuttavia tamquam non esset, poiché l’art. 161 cod. proc. pen. prescrive che, al pari della dichiarazione di domicilio, sia effettuata da soggetto non detenuto , laddove lo S. vi fece luogo il 24.01.2013, in sede di udienza di convalida dell’arresto essendo peraltro all’epoca ristretto anche per altro titolo b omessa notifica della sentenza di primo grado all’imputato, che avrebbe anch’esso potuto appellare contro la sentenza di primo grado , così come avrebbe potuto personalmente ricorrere contro quella d’appello, stante l’invalidità della notifica dell’estratto della sentenza di secondo grado, per il medesimo motivo illustrato sub a c nullità in ogni caso della notifica del decreto di citazione a giudizio per il processo d’appello, poiché, anche a voler reputare valida l’elezione di domicilio, detta notifica è stata eseguita a mezzo p.e.c., in assenza del prescritto decreto motivato, essendo comunque consentito il ricorso a detta forma di notifica solo per soggetti processuali diversi dall’imputato d illegittima definizione del processo di prima grado con le forme del rito abbreviato, in assenza di richiesta in tal senso ad opera dell’imputato personalmente o del difensore munito di procura speciale tenuto conto che le udienze precedenti a quella che ha visto la definizione del processo furono differite, appunto, per consentire al difensore di munirsi della necessaria procura speciale, senza che poi tale adempimento risulti soddisfatto . Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto non sfugge ad una previa valutazione d’inammissibilità, alla stregua delle considerazioni che seguono. 2. Per ciò che concerne le questioni che investono la notifica del decreto di citazione in grado di appello, di cui al precedente punto a , preliminare è il rilievo che l’elezione di domicilio effettuata da soggetto in vinculis non è affatto invalida, ma semplicemente spiegherà i propri effetti con la cessazione dello stato di restrizione della libertà personale. Peraltro, anche a seguire per assurdo la prospettazione difensiva, l’eccezione sollevata è comunque tardiva. Qui, invero, la notifica esiste, né è inidonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, in quanto eseguita presso il difensore designato dall’imputato, a quest’ultimo legato da rapporto fiduciario non si è pertanto in presenza di un’ipotesi di mancata vocatio in ius dell’imputato, bensì - in tesi - solo in un caso di difformità della notificazione dal modello legale, come tale atta a risolversi in una nullità di ordine generale e perciò soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. Dunque, essendosi la pretesa nullità verificatasi prima del giudizio, essa avrebbe dovuto essere dedotta prima della definizione del relativo giudizio, a mente di quanto previsto dal succitato art. 180 del codice di rito, laddove la stessa risulta essere stata eccepita, per la prima volta, in sede di legittimità e, dunque tardivamente. Per quanto attiene all’utilizzo della p.e.c., di cui al precedente punto c , è bensì vero che il ricorso a forme particolari di notificazione degli atti è consentito solo per soggetti diversi dall’imputato - giusta il dettato dell’art. 148 co. 2 bis del codice di rito, che costituisce la norma di riferimento in proposito e prescinde dalla necessità di un obbligo di motivazione specifica - ma vale al riguardo l’insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui La notificazione di un atto all’imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell’art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen così Sez. Un., sent. n. 28451 del 28.04.2011, ric. Pedicone, Rv. 250121 . 3. Anche con riferimento alla censura sopra illustrata sub d , vale il rilievo per cui la nullità, ove mai sussistente, non potrebbe che essere qualificata di ordine generale, in conformità all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, da ciò discendendo il medesimo rilievo di tardività di cui sopra, stante l’avvenuta formulazione dell’eccezione, per la prima volta, nella presente sede La celebrazione del giudizio di primo grado con il rito abbreviato, malgrado la carenza di consenso dell’imputato, non comparso, ed in assenza della procura speciale di cui all’art. 438, comma terzo, cod. proc. pen., configura una causa di nullità del procedimento, che se pur assoluta, per la riduzione delle garanzie della difesa derivanti dalla scelta del rito speciale, è di ordine generale, non rientrando nelle ipotesi di cui all’art. 179 cod. proc. pen Ne consegue che la relativa eccezione deve essere formulata ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen. nei motivi di appello o comunque essere rilevata, anche d’ufficio, nel corso del giudizio di secondo grado, verificandosi altrimenti la preclusione prevista dalla succitata disposizione cfr. Sez. 4, sent. n. 34151 del 07.06.2012, Rv. 253516 . 4. Infine, con riferimento alla censura sub b , assorbente è la considerazione che la notifica della sentenza è funzionale unicamente all’esercizio del potere d’impugnazione, che nella fattispecie è stato concretamente attuato dal difensore, senza che possa rilevare la possibilità astratta della proposizione dell’appello personalmente ad opera dell’imputato, in assenza della manifestazione di una precisa volontà in tal senso. Il motivo deve dunque ritenersi inficiato da carenza d’interesse. Seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen., nella misura di giustizia di seguito indicata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.