Neppure le misure di prevenzione fermano l'avanzata del telematico

L'art. 16, comma 9, lett. c-bis , dispone che le comunicazioni a persona diversa dall'imputato siano telematiche nei procedimenti innanzi a Tribunali e Corti d'Appello. Con una circolare ministeriale, relativa all'avvio del sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali, è stata confermata l'esperibilità del procedimento telematico nei procedimenti di esecuzione o di prevenzione personale e patrimoniale.

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21740/18, depositata il 16 maggio. Il caso. La Corte d'Appello competente rigettava il ricorso di un imputato avverso la misura di prevenzione personale applicatagli sorveglianza speciale con obbligo soggiorno, con confisca del capitale sociale dell'impresa gestita dall'ex moglie del medesimo . La misura adottata dal Tribunale e confermata dal Giudice territoriale veniva ricondotta alla tendenza dell'imputato a dedicarsi ad attività illecite emergeva, infatti, il coinvolgimento dell'uomo in reati di associazione a delinquere, relativi alla materia fiscale, contro il patrimonio, la fede pubblica e l'amministrazione della giustizia . Tanto il condannato, quanto l'ex moglie, ricorrevano per cassazione, contestando, rispettivamente, la pericolosità sociale del soggetto e l'estensione della confisca. Un istituto di credito, invece, ricorreva per cassazione, avverso la decisione della Corte territoriale, che aveva respinto le doglianze avanzate dall'ente, eccependo la tardività del ricorso dallo stesso presentato. In particolare, l'impugnante deduceva la violazione degli artt. 27 comunicazioni e impugnazioni e 10 impugnazioni del d.lgs. n. 159/2011 misure di prevenzione e antimafia , con riferimento al fatto che la Corte aveva ritenuto tardivo il ricorso, tenendo in considerazione soltanto la notifica a mezzo PEC della polizia giudiziaria, violando l'art. 16 d.l. n. 179/2012 utilizzo della PEC per le sole notifiche di cancelleria . Comunicazioni telematiche anche nei procedimenti di prevenzione. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i ricorsi. Con particolare riferimento alle doglianze dell'istituto di credito, gli Ermellini hanno precisato che l'art. 16, co. 4, d.l. n. 179/2012, prescrive che le notificazioni e le comunicazioni della cancelleria siano poste in essere in via telematica, presso indirizzo di posta elettronica certificata. I Giudici del Palazzaccio hanno ricordato come sia previsto il medesimo procedimento per le notifiche a persona diversa dall'imputato, di cui agli artt. 148, co. 2-bis, 149, 150, 151, co. 2, c.p.p Da quanto sopra, emerge l'erronea interpretazione della normativa da parte della società ricorrente, dal momento che non sono soltanto le cancellerie a potersi servire delle comunicazioni telematiche a dimostrazione di questo, hanno ricordato i Giudici di piazza Cavour, il richiamo all'art. 151 c.p.p., concernente le notifiche del pm, anche a cura della polizia giudiziaria delegata. Il Collegio ha, inoltre, sottolineato come, l'art. 16, co.9, lett. c-bis, disponga che le comunicazioni a persona diversa dall'imputato siano telematiche a far data dal 2014 nei procedimenti innanzi a tribunali e corti d'appello. A chiosa di quanto sopra, gli Ermellini hanno chiarito che con una circolare del 2014 Avvio del sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali , il Ministero della Giustizia ha confermato l'esperibilità del procedimento telematico nei procedimenti di esecuzione o di prevenzione personale e patrimoniale. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 10 aprile – 16 maggio 2018, n. 21740 Presidente Paoloni – Relatore Calvanese Ritenuto in fatto 1. Con il decreto in epigrafe indicato, la Corte di appello di Caltanissetta rigettava il ricorso proposto da F.F.P. avverso il decreto del Tribunale di Caltanissetta del 13 aprile 2016 che aveva applicato al predetto la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno per la durata di anni quattro, nonché la confisca di prevenzione dell’intero capitale sociale delle società GEST. Im. di B.R.A. s.a.s. e Marfinco 957 s.r.l. dichiarava inoltre inammissibili gli atti di impugnazione proposti dal F. in data 31 ottobre 2016 e dal Monte dei Paschi di Siena, Leasing & amp Factoring Banca per i servizi finanziari alle imprese s.p.a. rigettava altresì il ricorso proposto da B.R.A. . Il F. era stato inquadrato dal Tribunale nella categoria dei soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi, sulla scorta degli elementi indiziari emersi da numerosi procedimenti penali pendenti a suo carico per associazione per delinquere, per reati in materia fiscale, contro il patrimonio, la fede pubblica e l’amministrazione della giustizia un’ordinanza cautelare emessa nel giugno 2012 aveva avuto ad oggetto un sodalizio criminoso operante dalla fine del 2008 al marzo 2010 una successiva misura cautelare carceraria emessa nel maggio 2015 aveva riguardato la promozione ed organizzazione di altra associazione per delinquere operante tra il 2009 e il maggio 2013 e, in considerazione della sproporzione tra investimenti effettuati e disponibilità economica lecita, anche nella categoria dei soggetti che vivono abitualmente anche in parte con attività delittuose. 1.1. Con atto di ricorso del 12 maggio 2016, il F. aveva impugnato il decreto applicativo delle misure di prevenzione, contestando la sua pericolosità sociale, quanto al compendio indiziario raccolto a suo carico, nonché, relativamente alla misura ablatoria, la disponibilità dei beni trattandosi di cespiti appartenenti all’ex moglie B.R.A. , la cui convivenza era cessata dal 2010 , nonché la sproporzione tra i beni posseduti e i redditi dichiarati. Con altro atto di impugnazione, depositato il 31 ottobre 2016, il proposto aveva lamentato altresì la errata valutazione e applicazione della verifica della pericolosità sociale, fondata su una mera elencazione di carichi pendenti, nonché la mancata verifica dell’attualità della pericolosità sociale aveva poi contestato l’individuazione della perimetrazione cronologica dell’acquisto dei beni in relazione alla pericolosità generica anni 2003-2006 , evidenziando come la misura della confisca avesse riguardato tutti i beni patrimoniali del proposto, compresi quelli acquistati in epoca risalente. La Corte di appello riteneva infondate le censure proposte dal predetto nell’originario ricorso, risultando invece tardivo il successivo atto di impugnazione. In particolare, la Corte distrettuale riteneva correttamente accertata la pericolosità sociale del proposto, sulla base delle circostanze fattuali emerse dalle due ordinanze cautelari emesse a suo carico, che dimostravano la sua propensione al crimine. 1.2. Quanto all’impugnazione di B.R.A. , intestataria formale delle quote della società Gest. Im., la Corte di appello rigettava la richiesta di sottrarre dall’ablazione alcuni beni immobili, in quanto gli stessi, benché acquistati dalla società nel 1999 erano entrati nella disponibilità del proposto nel 2006 quando, tramite l’interposizione della B. , aveva acquistato il controllo quasi esclusivo della società e quindi degli immobili. 1.3. Infine la Corte di appello riteneva proposto tardivamente il ricorso della Monte dei Paschi di Siena, Leasing & amp Factoring Banca per i servizi finanziari alle imprese s.p.a 2. Avverso il suddetto decreto, con atti distinti, hanno proposto ricorso per cassazione sia F. , sia i terzi interessati B.R.A. e Monte dei Paschi di Siena, Leasing & amp Factoring Banca per i servizi finanziari alle imprese s.p.a., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen 2.1. F. , a mezzo del suo difensore avv. Daniele Fabrizi, denuncia - violazione degli artt. 1 e 4 d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto la Corte di appello non avrebbe proceduto alla verifica in concreto dell’attualità e della persistenza della pericolosità sociale del ricorrente, tenuto conto del lasso temporale trascorso tra il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione e l’epoca di accertamento in sede penale, ritenendo erroneamente sufficiente la presenza di numerosi carichi pendenti e di un vasto patrimonio per ritenere il predetto pericoloso il mancato rispetto delle suindicate regole avrebbe portato ad applicare al ricorrente gli effetti ablativi propri della pericolosità qualificata, non perimetrando il periodo della sua pericolosità con l’effetto di pervenire alla confisca di beni acquistati in epoca anche molto risalente . 2.2. Con ricorso proposto a mezzo del difensore avv. Flavio Sinatra, B.R.A. deduce - violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in quanto le questioni sollevate dalla difesa in ordine ai beni confiscati risulterebbero affrontate in modo apparente e quindi inesistente, trattandosi di motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza necessari per farne comprendere l’iter logico seguito dal giudice di merito inoltre le linee argomentative apparirebbero tra loro scoordinate così da rendere oscure le ragioni giustificative del provvedimento in ordine alla confisca dell’intero fabbricato sito in XXXX, piano terra, acquistato nel 1999, ancorché dello stesso non sia stata disposta la confisca, con conseguente dissequestro, per la mancanza dei presupposti di legge. 2.3. Monte dei Paschi di Siena, Leasing & amp Factoring Banca per i servizi finanziari alle imprese s.p.a., a mezzo del difensore di fiducia avv. Giordano Balossi, deduce la violazione degli artt. 27 e 10 d.lgs. n. 159 del 2011 - la Corte di appello avrebbe ritenuto tardivo l’appello della società ricorrente prendendo in considerazione la notifica del decreto di primo grado, effettuata a mezzo PEC dalla p.g. della Procura della Repubblica, così violando l’art. 16 d.l. n. 179 del 2012, che prevede il ricorso alla PEC per le sole notifiche di cancelleria - irrilevante sarebbe la mancata partecipazione della ricorrente al giudizio di primo grado, la cui convocazione è pervenuta anche tardivamente nulla sarebbe stato motivato in ordine alle censure relative alla posizione della ricorrente quale terza proprietaria dei beni sottoposti a confisca ai punti 25 e 26 del decreto emesso dal Tribunale e alla sua buona fede. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono tutti da dichiarare inammissibili per le ragioni di seguito illustrate. 2. Quanto al ricorso di F. va evidenziato che l’impugnazione, oltre che formulata genericamente, attinge punti - quali la verifica dell’attualità della pericolosità e la perimetrazione cronologica degli acquisti - dedotti dal ricorrente con l’impugnazione dichiarata inammissibile dalla Corte di appello perché tardiva. La tardività dell’impugnazione non escludeva peraltro la valutazione dei relativi motivi ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen., sempre che i motivi nuovi avessero ad oggetto i punti della decisione impugnata enunciati nell’originario atto di gravame ai sensi dell’art. 581, lett. a , cod. proc. pen. per tutte, Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 . Orbene, il ricorso principale aveva riguardato sia la misura personale, in relazione alla quale era stato contestato soltanto il compendio indiziario utilizzato come dimostrativo della pericolosità sociale, sia la misura patrimoniale, in ordine alla quale era stata confutata la disponibilità dei beni da parte della ex moglie e dimostrata la liceità dei vari acquisti. Quindi punti della decisione diversi da quelli oggetto del successivo atto di impugnazione, ritenuto tardivo. Ne discende quindi che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione tra tante, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 . 3. Generico, oltre che manifestamente infondato, è il ricorso di B. . La ricorrente articola infatti censure generiche quanto alla completezza della motivazione rispetto alle questioni sollevate davanti alla Corte di appello, non consentendo l’esatta individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità. In ogni caso, alla luce dei motivi di impugnazioni sintetizzati nel decreto impugnato, si evince che la ricorrente aveva sostenuto che, sulla base della perimetrazione temporale della confisca, andavano esclusi gli acquisti effettuati nel 2009, tra i quali un fabbricato sito in Gela, acquistato nel luglio di quell’anno. Al riguardo è sufficiente rilevare che la Corte di appello ha confermato la misura ablatoria, sostenendo che il fabbricato in questione era entrato nella disponibilità del proposto nel 2006, tramite l’interposizione della B. , quanto il primo aveva acquistato fattivamente il controllo quasi esclusivo della Gest. Im. e dunque del compendio patrimoniale ad esso relativo. Con tale argomentazione la Corte di appello ha risposto in modo tutt’altro che apparente o inesistente alla censura difensiva. Ne ha alcun fondamento la critica che il suddetto immobile non sia stato confiscato questione tra l’altro neppure dedotta in appello , posto che, come si evince dalle pagine 6-7 del decreto impugnato, vi era un altro fabbricato sito in XXXX, piano terzo, fg. XXX, part. XXX, acquistato nel 2001 dalla ricorrente che era stato escluso dalla misura ablatoria, mentre la Corte di appello a pag. 24 del medesimo decreto si riferisce a tutt’altro immobile, se pur nella stessa via, identificato al fg. XXX, piano terra, part. XXX, acquistato nel 1999, oggetto invece della confisca. 4. Quanto al ricorso di Monte dei Paschi di Siena, Leasing & amp Factoring Banca per i servizi finanziari alle imprese s.p.a., è assorbente rilevare la manifesta infondatezza della censura con cui si contesta la tardività dell’impugnazione proposta davanti alla Corte di appello. L’art. 16 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, al quarto comma prevede che Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria . La norma vuol significare che il regime delle notificazioni precedente è sostituito dalla notificazione telematica e non, come la interpreta la società ricorrente, nel senso che le comunicazioni telematiche solo ad uso esclusivo delle cancellerie, tant’è che la disposizione richiama l’art. 151 cod. proc. pen., che attiene alle notifiche del P.M. a cura anche della p.g. delegata. Quanto all’utilizzo della pec nel procedimento di prevenzione, va rammentato che l’art. 16, comma 9, lett. c-bis del citato decreto prevede che, a decorrere dal 15 dicembre 2014, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello , possano essere operate con la pec le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. Con circolare dell’11 dicembre 2014 - Avvio del sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali SNT, il Ministero della giustizia, nel chiarire che le Procure della Repubblica e le Procure Generali presso le Corti di Appello rientrano tra gli Uffici per i quali le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 15 dicembre 2014, ha anche evidenziato il condivisibile orientamento, secondo cui il riferimento omnicomprensivo della norma ai procedimenti pendenti innanzi al Tribunale e alla Corte di appello, così come la portata generale delle disposizioni in tema di notifica dettate dagli artt. 148, 149, 150 e 151 cod. proc. pen., comporta l’esperibilità della notifica telematica ad opera di dette Autorità e dei relativi Uffici di Procura nel procedimento di esecuzione o di prevenzione personale e/o patrimoniale. Tra l’altro, l’art. 7, comma 10, del d.lgs 159 del 2011, anche se con riferimento alle misure di prevenzione personali, prevede che le comunicazioni possano essere effettuate con le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del quale l’art. 6 prevede l’utilizzo della posta elettronica certificata . 5. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento alla cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro 2.000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno ai versamento della somma di Euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.