Obbligo giuridico di impedire l’evento e omissione di soccorso

Integra la condotta di omissione di soccorso”, così come descritta nella norma contenuta nel codice della strada, il caso in cui l’utente della strada, coinvolto in un sinistro, si allontani dal luogo del fatto senza prestare la sua assistenza alle persone coinvolte, in quanto non ha percepito la presenza di persone che hanno riportato lesioni personali?

In applicazione del principio contenuto nella disposizione di parte generale del codice penale, sul principio della quale è costruita la norma del codice della strada che detta il comportamento che l’utente deve tenere in caso di incidente, la condotta penalmente rilevante consiste nell’aver omesso di tenere il comportamento imposto dalla fattispecie incriminatrice. Il principio contenuto nella parte generale del codice penale all’art. 40 cpv. c.p., che descrive l’omissione come situazione equiparabile all’azione, impone al soggetto titolare di un obbligo di garanzia, la sua azione volta ad impedire l’evento. Tale disposizione è paragonabile ad un’equazione con termini diseguali omettere equivale ad agire, ogni qual volta la legge ponga in capo al soggetto un obbligo giuridico di impedire l’evento. Nella disposizione contenuta nel codice della strada, è lo stesso legislatore ad individuare quale sia, l’azione dovuta. La condotta penalmente rilevante è individuata nella previsione del codice della strada dallo stesso legislatore, che evidenzia come l’utente della strada abbia l’obbligo di prestare assistenza qualora sia coinvolto in un incidente ricollegabile alla sua condotta, nel quale taluno abbia riportato un danno alla persona. La mancata attuazione di tale condotta, in presenza di un danno alla persona di taluno di coloro che sono stati coinvolti nel sinistro, permette l’accollo della fattispecie incriminatrice in questione. Questo è quanto statuito dalla Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 21049 depositata in cancelleria il 11 maggio 2018. La fattispecie. La vicenda processuale oggetto della decisione in commento, è costituita dalla sentenza della Corte territoriale, nella quale trovava conferma la sentenza del Giudice di primo grado, che riconosceva la responsabilità dell’imputato per mancata attuazione dell’obbligo di prestare assistenza alle persone coinvolte nel sinistro. Tale provvedimento era poi oggetto di ricorso per cassazione, nel quale l’imputato ne lamentava l’incongruità della pronuncia attraverso tre distinti profili, due dei quali giudicati inammissibili in applicazione della regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p., in base alla quale non possono essere oggetto di esame del Supremo Collegio questioni che non siano già state dedotte con i motivi di appello. Obbligo giuridico di impedire l’evento e comportamento in caso di incidente secondo il codice della strada. Il Supremo Collegio, nell’esaminare l’unico motivo di ricorso giudicato ammissibile, delinea i parametri che individuano il dovere di agire in caso di incidente stradale, tracciando un parallelismo tra la figura del delitto di omissione di soccorso descritta nel codice penale, e quella del codice della strada. A differenza del delitto di omissione di soccorso previsto nel codice penale, che individua come destinatario dell’obbligo di assistenza chiunque trovi un fanciullo abbandonato o smarrito minore degli anni 10, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo il codice della strada individua il destinatario dell’obbligo di prestare assistenza, nella persona coinvolta in un incidente ricollegabile al suo comportamento, alla quale il codice della strada impone l’obbligo di fermarsi e prestare soccorso a coloro i quali abbiano eventualmente riportato un danno alla persona. La fattispecie descritta nel codice della strada reca la rubrica comportamento in caso di incidente ed è integrabile solo da chi è stato coinvolto in un incidente stradale ricollegabile alla sua condotta, essendo quindi classificabile come reato a soggettività ristretta. La condotta richiesta in luogo dell’omissione è individuabile nell’obbligo di prestare assistenza a chiunque abbia riportato un danno alla persona. Punto nodale della questione inerente il possibile accollo di responsabilità è quello, individuabile nella consapevolezza in capo al soggetto attivo, del danno alla persona riportato da taluno di coloro che sono incorsi nel sinistro. Tale questione, osservava il Supremo Collegio, è stata oggetto di adeguata analisi da parte della Corte Territoriale, la quale aveva adeguatamente evidenziato e motivato le risultanza fattuali dalle quali emergevano elementi idonei a ritenere che l’imputato al momento del fatto, fosse stato consapevole dello stato di bisogno fisico nel quale si trovavano le persone offese, sottolineando come non sia necessario che siano ravvisabili evidenti segni di ferite nel senso medico del termine, essendo sufficiente la possibile percezione di una situazione di pericolo per la salute delle persone. I Giudici evidenziano come l’evento incidente del quale parla la norma, sia identificabile come la fonte di pericolo, in presenza della quale il legislatore individua il garante della sicurezza, nelle persone coinvolte nell’incidente, in quanto queste trovandosi nell’immediatezza a contatto con le altre persone coinvolte e con lo stato dei luoghi, sono nelle condizioni di poter attuare, attraverso la tempestività della loro condotta, le misure che sono idonee alla diminuzione del rischio, e alla possibile attenuazione se non all’evitabilità del danno.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 aprile 2018 – 11 maggio 2018, numero 21049 Presidente Patrizia Piccialli – Relatore Eugenia Serrao Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Firenze nei confronti di B.J. in relazione ai reati di cui all’articolo 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, numero 285, per non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a L.D. e P.T., che avevano riportato lesioni personali visibili e giudicate guaribili rispettivamente in 10 e 15 giorni, a seguito di tamponamento avvenuto in Firenze il 16 marzo 2012. 2. Il fatto era così ricostruito dal giudice di primo grado in base alle risultanze istruttorie l’imputato, alla guida dell’autovettura Volvo XC90 di sua proprietà, aveva tamponato l’autovettura Honda Jazz condotta da L.D., con P.T. quale trasportata sebbene le due donne manifestassero sintomatologia dolorosa la L. in stato di agitazione e confusione e la P. con la mano al collo , l’imputato era ripartito effettuando manovra di inversione ad U ed era stato rivenuto dalla Polizia Municipale presso la sua abitazione. La Corte di Appello ha, quindi, integrato tale motivazione rimarcando che l’imputato si era fermato ed aveva manifestato preoccupazione per la carenza di copertura assicurativa, avvedendosi al contempo del forte stato di agitazione della L. e del fatto che la P. manifestasse dolori al collo, ciononostante rimettendo in moto l’auto ed allontanandosi piuttosto velocemente dal luogo del sinistro la visita al Pronto Soccorso aveva stabilito diagnosi di distorsione del rachide cervicale per la L. e di distorsione del rachide cervico-dorso-lombare in artrosi cervicale per la P 3. Ricorre per cassazione B.J. censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi a erronea applicazione dell’articolo 189, comma 6, cod. strada per difetto dell’elemento soggettivo, considerato che le circostanze del sinistro, consistito in un tamponamento avvenuto mentre le auto erano ferme al semaforo, rendeva assolutamente impossibile per il B. realizzare di aver causato un incidente dal quale sarebbero derivate lesioni, tanto più che le persone offese non avevano espresso la necessità di un soccorso immediato b mancanza di motivazione in ordine al primo motivo di appello concernente la riconducibilità del c.d. colpo di frusta e dello stato di agitazione al concetto di ferita, come previsto dal reato di omissione di soccorso ex articolo 189, comma 7, cod. strada c mancanza di motivazione sul diniego di circostanze attenuanti generiche in presenza di elementi circostanziali che ne avrebbero giustificato la concessione. 4. All’odierna udienza le parti civili L.D. e P.T. hanno depositato conclusioni e nota spese. Considerato in diritto 1. Si rileva che il primo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili. Si tratta di questioni non proposte con l’appello. Secondo quanto affermato da questa Suprema Corte, la regola ricavabile dal combinato disposto degli articolo 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. penumero , dispone che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di Appello, in quanto non devoluto con l’impugnazione Sez. 4, numero 10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 25663101 . Dalla lettura di tali disposizioni in combinato disposto con l’articolo 609, comma 1, cod. proc. penumero , che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l’inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse Sez. 5, numero 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 25557701 Sez.2, numero 40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.23550401 Sez.1, numero 2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv. 19641401 . 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 2.1. A fronte di elaborate argomentazioni difensive volte all’accertamento del presupposto fattuale dell’obbligo di prestare assistenza imposto dall’articolo 189, comma 7, cod. strada, costituito letteralmente dalla presenza di persone ferite che necessitino di assistenza, nella sentenza impugnata tale questione risulta affrontata a pag. 4 Il B. ebbe quindi modo di essere consapevole, cagionando il tamponamento con danno alla parte posteriore dell’autovettura condotta dalla L. e vedendo sia la L. che la P. in condizioni di forte disagio e di dolorazione, della necessità per queste ultime di ricevere soccorso . 2.2. Occorre, in proposito, ricordare che la condotta omissiva sanzionata dall’articolo 189, comma 7, cod. strada può considerarsi una ipotesi speciale del delitto di omissione di soccorso previsto dall’articolo 593, comma 2, cod. penumero per la definizione del reato ex articolo 189, comma 7, cod. strada in termini di omissione di soccorso, Sez.4, numero 20649 del 10/05/2012, Shehi, numero m. Sez.4, numero 9128 del 2/02/2012, Boffa, numero m. sul punto , del quale condivide l’oggettività giuridica e la condotta dell’omessa assistenza alla persona ferita, con l’aggiunta a dell’elemento tipico del reato proprio mediante individuazione, nell’utente della strada al cui comportamento sia comunque ricollegabile l’incidente, del soggetto sul quale grava l’obbligo di garanzia, genericamente indicato nella norma generale in chiunque b di un antefatto non punibile, concretato dall’essersi verificato un sinistro stradale, idoneo a concretare una situazione di pericolo attuale, da cui sorge l’obbligo di agire. Secondo la preferibile interpretazione della norma generale, il bene giuridico tutelato dal reato in questione inserito tra i delitti contro la vita e l’incolumità personale è da individuarsi in un bene di natura superindividuale, quello della solidarietà sociale, da preservarsi soprattutto quando siano in discussione i beni della vita e della incolumità personale di chi versa in pericolo. In particolare, lo stato di pericolo è espressamente previsto per la fattispecie di cui al comma 2 dell’articolo 593 cod.penumero , e proprio la necessità di prevenire un danno futuro impone l’obbligo di un intervento soccorritore. Nella materia della circolazione stradale, il legislatore ha introdotto, come si evince dal tenore dell’articolo 189, comma 1, cod. strada, la presunzione che il verificarsi di un incidente determini una situazione di pericolo ed ha, conseguentemente, individuato nei soggetti coinvolti nel sinistro i titolari della posizione di garanzia, imponendo loro l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza. Assistenza significa quel soccorso che si rende necessario, tenuto conto del modo, del luogo, del tempo e dei mezzi, per evitare il danno che si profila. Trattasi, in sostanza di reato istantaneo di pericolo, il quale ultimo va accertato con valutazione ex ante e non ex post . 2.3. Il reato in esame trova, dunque, il suo fondamento nell’obbligo giuridico di attivarsi previsto dall’articolo 189, comma 1, cod. strada, che attribuisce all’utente della strada, coinvolto in un sinistro comunque riconducibile al suo comportamento, una posizione di garanzia per proteggere altri utenti coinvolti nel medesimo incidente dal pericolo derivante da un ritardato soccorso. La posizione di garanzia trova, nel caso in esame, la sua ratio nel dato di esperienza per cui i protagonisti del sinistro sono in condizione di percepirne nell’immediatezza le conseguenze dannose o pericolose, dunque di evitare, indipendentemente dall’ascrivibilità agli stessi di tali conseguenze, che dal ritardato soccorso delle persone ferite possa derivarne un danno alla vita ed all’integrità fisica. 2.4. Poste tali premesse, viene in luce la condivisibilità delle argomentazioni difensive tendenti ad ottenere un giudizio che tenesse conto sia delle modalità del sinistro, trattandosi di un tamponamento che a seconda dei casi potrebbe provocare gravi conseguenze ovvero danni minimi, sia delle condizioni di salute delle persone offese quali apparivano immediatamente dopo l’urto, descritte nella stessa sentenza in termini di forte disagio e di dolorazione . 3. Tuttavia la censura non coglie nel segno, posto che il provvedimento impugnato risulta correttamente motivato laddove ha ritenuto comprovata la situazione di pericolo alla quale l’articolo 189, comma 7, cod. strada collega la fonte dell’obbligo giuridico di prestare soccorso, immediatamente percepibile dallo stesso imputato al quale le persone offese avevano manifestato lo stato di difficoltà direttamente provocato dal sinistro, anche in quanto inerente al pregiudizio all’integrità psico-fisica derivatone. Il Collegio, pur consapevole che questa stessa Sezione ha in una precedente pronuncia trattato un caso in cui il giudice di merito aveva escluso che da un semplice trauma non direttamente percepibile come ferita potesse sorgere l’obbligo giuridico di prestare soccorso Sez.4, numero 17220 del 6/03/2012, Turcan, in motivazione , ritiene necessario rimarcare che nel caso sottoposto all’esame della Corte l’imputato era stato assolto dal reato previsto dall’articolo 189, comma 7, cod. strada, onde il punto della decisione concernente l’insussistenza dell’obbligo di prestare soccorso in presenza di un mero trauma, essendo stato proposto ricorso dal solo imputato, non era stato valutato dal giudice di legittimità. In ogni caso, risulta opportuno ribadire che il bene giuridico tutelato dalla norma non consente di escludere l’obbligo di prestare soccorso qualora le conseguenze del sinistro non si siano manifestate in ferite nel senso tecnico del termine, essendo necessario ma sufficiente che si tratti di esiti indicativi del pericolo che dal ritardato soccorso possa derivare un danno alla vita o all’integrità fisica della persona. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili L.D. e P.T., liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in questo giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.