Chi detiene un animale è responsabile delle lesioni da esso cagionate

L’obbligo di custodia dell’animale prescinde dalla formale appartenenza dello stesso risultante dalla registrazione all’anagrafe canina o dal microchip. Tale posizione di garanzia sussiste ogniqualvolta sia riscontrabile una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e la persona.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20102/18, depositata l’8 maggio. Il caso. Il Giudice di Pace di Trieste dichiarava colpevole di lesioni personali colpose il detentore di un cane che aveva morso una donna al polpaccio. Avverso la sentenza ricorre in Cassazione il condannato proponendo inammissibili censure tese ad una rilettura del materiale probatorio che ruotano intorno alla sussistenza del reato e alla propria posizione di garanzia, in quanto non era egli proprietario dell’animale. Posizione di garanzia. La costante giurisprudenza afferma che, in tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all’interno dell’abitazione . La pericolosità del genere animale, ricorda la Corte, non è infatti limitata agli animali feroci ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia. In relazione alla posizione di garanzia, inoltre, l’obbligo di custodia dell’animale prescinde dalla formale appartenenza così come risultante dalla registrazione all’anagrafe canina o dal microchip. L’obbligo sorge ogniqualvolta sia riscontrabile una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e la persona poiché l’art. 672 c.p. collega il dovere di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale d i fatto, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico . Concludendo, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 18 gennaio – 8 maggio 2018, numero 20102 Presidente Blaiotta – Relatore Bellini Ritenuto in fatto 1. Il giudice di pace di Trieste con sentenza del 18.11.2016 dichiarava C.G. colpevole del reato di lesioni colpose ai danni di M.M. la quale era stata attinta ad un polpaccio da uno dei cani detenuti dal C. in omissis . Lo condannava alla pena di Euro 400 di multa. Avverso la sentenza insorgeva il C. lamentando con un primo motivo di ricorso la intervenuta dichiarazione di assenza dell’imputato in presenza di notifica eseguita al difensore pure in assenza di valida domiciliazione. Con un secondo motivo deduceva nullità della sentenza in ragione di motivazione fondata su dichiarazioni accusatorie della persona offesa del tutto inverosimili. Ritenuto in diritto 1. Non ricorre ipotesi di nullità per omessa citazione a giudizio atteso che dagli atti processuali, che è possibile consultare in ragione della censura di nullità di rilievo processuale svolta dalla parte ricorrente, emerge che l’imputato C. in data 10.6.2015 FI.60 abbia proceduto ad una rituale dichiarazione di domicilio presso lo studio dell’avv.to DAGA Giuseppe sito in Via omissis ed ivi risulta eseguita la notifica all’imputato. A tale proposito nessuna efficacia può essere attribuita alla dichiarazione del difensore che rifiuti la domiciliazione, se il dichiarante non abbia provveduto a revocarla sez.II, 2.7.2015, Vignozzi, Rv.264234 . 2. Quanto poi al motivo di ricorso che deduce vizio motivazionale in punto di riconoscimento di responsabilità penale nei confronti del prevenuto, ritiene il Collegio che lo stesso sia manifestamente infondato, in quanto assolutamente generico, teso ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile. 2.1 Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e sulla valutazione della documentazione tecnica prodotta e in ordine all’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. 2.2 Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità, laddove il ricorrente, a fronte della precisione, attendibilità e disinteresse a nuocere alla persona offesa delle dichiarazioni della persona offesa, come riscontrata da elementi documentali e testimoniali referto delle lesioni, tesserino delle vaccinazioni , si è limitato a porre in discussione la propria posizione di garanzia, assumendo di non essere il proprietario dell’animale. 3. In materia di lesioni colpose peraltro è costante l’insegnamento della Corte di Cassazione la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all’interno dell’abitazione sez.IV 16.12.2011 numero 18814 , laddove la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia quali il cane, di regola mansueto così da obbligare il proprietario ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale sez.IV, 10.1.2012 numero 6393 . 3.1 D’altro canto i giudici di merito hanno adeguatamente rappresentato come il C. fosse il detentore del cane mordace e che l’insorgere della posizione di garanzia relativa alla custodia di un animale prescinde dalla nozione di appartenenza, di talché risulta irrilevante il dato della registrazione del cane all’anagrafe canina ovvero dalla apposizione di un micro chip di identificazione, atteso che l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, in quanto l’art. 672 cod. penumero collega il dovere di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico sez.IV, 2.7.2010, Vallone, Rv. 248090 . 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. penumero , non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sent. numero 186 del 13.6.2000 , alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila Euro in favore della cassa delle ammende.