Multe mal digerite, sfogo verbale contro l’agente: niente condanna

Esclusa l’ipotesi che l’automobilista abbia prospettato un male ingiusto contro l’agente. Le parole utilizzate sono reputate una semplice critica al suo operato. Decisiva anche la constatazione che le tre multe, poi annullate, erano collocate in uno scontro tra condomini.

Guardati attorno e pensa a quello che hai fatto . Così l’automobilista, irritato per i tre verbali recapitatigli a casa, si sfoga con l’agente di polizia che aveva elevato le contravvenzioni. Quelle parole, però, se contestualizzate, non possono essere valutate come una seria minaccia. Decisiva la constatazione che i tre verbali erano poi stati annullati, e che il raptus verbale era frutto di una legittima, anche se poco ortodossa, critica Cassazione, sentenza n. 18805/18, sez. V Penale, depositata oggi . Critica. Scontro tra condomini per un parcheggio. Uno dei due litiganti è però un agente di polizia e sanziona il ‘nemico’ con tre contravvenzioni una per intralcio alla circolazione una per non avere indossato la cintura di sicurezza una per avere proferito una bestemmia . La notifica dei verbali scatena la reazione dell’automobilista, che si rivolge con rabbia all’agente Vedrai come perdi il posto di lavoro a comportarti così. Mi sono arrivati i verbali. Vedrai cosa ti succede guardati attorno e pensa a quello che hai fatto . E quelle parole gli costano una condanna per minaccia , con relativa pena fissata, sia dal Giudice di Pace che dai Giudici del Tribunale, in 400 euro di multa . Di parere opposto sono invece i giudici della Cassazione, i quali ritengono poco plausibile parlare di minaccia ai danni dell’agente di polizia. In sostanza, il fatto e il contesto aiutano a ridimensionare le parole dell’automobilista. Nello specifico, è stato appurato che l’uomo ha occupato un posto auto riservato ai residenti del condominio in cui vivono sia costui che l’agente di polizia , e quest’ultimo gli ha elevato una contravvenzione per il parcheggio irregolare, pur non essendo l’automobilista parcheggiato in un luogo ad uso pubblico . E non è un caso, viene aggiunto, che le contravvenzioni sono state annullate dal Giudice di pace . A fronte di questo quadro, per i giudici della Cassazione le frasi pronunciate dall’automobilista sono mere espressioni di critica all’operato dell’agente ma non possono considerarsi la prospettazione di un male ingiusto . In particolare, i magistrati ritengono che l’automobilista abbia voluto invitare l’agente ad operare nella propria funzione in modo meno personalistico e più oggettivo .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 15 febbraio – 2 maggio 2018, n. 18805 Presidente Fumo – Relatore Scarlini Ritenuto in fatto 1 - Con sentenza del 31 gennaio 2017, il Tribunale di Belluno confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto Lu. Sm. colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv e 612 cod. pen., perché, in più occasioni, dal 5 agosto al 4 ottobre 2013, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, minacciava di un danno ingiusto Ro. Sa. che lo aveva contravvenzionato per divieto di sosta , condannandolo alla pena di Euro 400 di multa. Il Tribunale riteneva che le frasi proferite dall'imputato - vedrai come perdi il posto di lavoro a comportarti così mi sono arrivati i verbali vedrai cosa ti succede, guardati attorno e pensa a quello che hai fatto - fossero idonee a creare un turbamento al Sa. al quale era stato prospettato un male ingiusto, seppure non determinato. Né poteva avere rilievo il fatto che la prima condotta fosse stata consumata reagendo ad un presunto atto arbitrario in quanto la speciale causa di giustificazione prevista dall'art. 4 D.Lgs. N. 288/1944 non si applica al delitto di minaccia, come riconosciuto dalla Corte cost. con ordinanza n. 36/2007. 2 - Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in sette motivi. 2 - 1 - Con il primo ed il secondo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in quanto il ricorrente non aveva minacciato un male dipendente dalla sua volontà ma solo dal fatto che i superiori della Sa. l'avrebbero potuto sanzionare ritenendo censurabile la sua condotta. 2 - 2 - Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge non avendo il Tribunale valutato se il male prospettato fosse realmente ingiusto. L'imputato infatti si era solo ripromesso di rivolgersi ai superiori del Sa. che se l'avessero sanzionato per la sua condotta non gli avrebbero causato un danno ingiusto. 2 - 3 - Con il quarto ed il quinto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, non rivestendo le frasi proferite dall'imputato alcuna efficacia intimidatoria tanto più che erano state rivolte ad un agente di polizia abituato a misurarsi con eventuali contestazioni. 2 - 4 - Con il sesto ed il settimo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione perché il Tribunale non aveva tenuto conto della genericità ed indeterminatezza delle espressioni usate. Considerato in diritto Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato è fondato. 1 - Il fatto, come ricostruito dai giudici del merito, è il seguente l'imputato, Lu. Sm., aveva occupato un poto auto riservato ai residenti del condomino in cui dimoravano sia costui, sia l'agente di polizia Ro. Sa Stava attendendo, all'interno dell'autovettura, che la moglie acquistasse dei farmaci per la loro figlia. Sa. gli elevava una contravvenzione per il parcheggio irregolare, pur non essendo lo Sm. parcheggiato in luogo ad uso pubblico. La discussione fra i due si faceva animata e, dopo qualche giorno, Sm. si vedeva recapitare tre verbali di contravvenzione, tutti a firma del Sa. uno per intralcio alla circolazione in considerazione del parcheggio dell'autovettura , il secondo per non aver allacciato le cinture di sicurezza trovandosi alla guida di un'autovettura in sosta , il terzo per avere proferito una bestemmia. Tutte le contravvenzioni venivano annullate dal Giudice di pace. 2 - Così ricostruiti i fatti, ed illustrato il contesto nel quale si erano inserite le frasi pronunciate dall'imputato, è del tutto evidente come le espressioni di critica rivolte dallo Sm. all'operato del Sa. non potessero considerarsi la prospettazione di un male ingiusto. La sola espressione guardati attorno avrebbe potuto rivestire una qualche valenza intimidatoria se non fosse stata inserita nel medesimo contesto e potesse pertanto acquisire il significato di un invito ad operare nella propria pubblica funzione in modo meno personalistico e più oggettivo. 3 - La sentenza impugnata va pertanto annullata, senza rinvio, perché, date per pacifiche le circostanze di fatto non contestate dalle parti, la condotta del ricorrente non può essere sussunta nel delitto contestato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.