Nulla la citazione a giudizio notificata al difensore via PEC anziché presso il domicilio dichiarato dall’imputato

La Suprema Corte, richiamando un recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite, ribadisce come la notificazione dell’atto di citazione a giudizio eseguita mediante consegna al difensore anziché presso il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato, produce una nullità a regime intermedio .

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 18231/18, depositata il 26 aprile. Il caso. L’imputato ricorre per cassazione denunciando, tra i vari motivi di ricorso, come il decreto di citazione a giudizio d’appello per il delitto di ricettazione addebitatogli fosse stato notificato a mezzo PEC presso il proprio difensore di fiducia, nonostante l’imputato stesso avesse dichiarato domicilio altrove. Il ricorrente, pertanto, si duole del fatto che la notificazione sia stata eseguita secondo le modalità previste ex art. 157, comma 8- bis , c.p.p. Prima notificazione all'imputato non detenuto in luogo di quelle di cui all’art. 161, comma 4, c.p.p. Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni . La notifica. Il Supremo Collegio, riprendendo un principio espresso dalle Sezioni Unite in materia, ribadisce che qualora l’imputato abbia eletto o dichiarato domicilio altrove, la notifica del decreto di citazione a giudizio non può essere effettuata mediante consegna al difensore di fiducia, poiché tale circostanza produce una nullità a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato . Pertanto, la Suprema Corte afferma che essendo stata l’eccezione tempestivamente dedotta, la citazione a giudizio deve ritenersi nulla con la conseguenza che la sentenza impugnata dev’essere annullata senza rinvio .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 5 aprile – 26 aprile 2018, n. 18231 Presidente Gallo – Relatore Rago Ritenuto in fatto 1. R.D. - condannato per il delitto di ricettazione di un furgone Fiat Scudo provento di furto - ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo 1.1. la violazione degli artt. 157/8 bis, 161, 162 cod. proc. pen. per essere stato il decreto di citazione a giudizio in grado di appello, notificato presso il difensore nonostante egli avesse dichiarato il proprio domicilio in omissis la notifica, invece, era stata eseguita, a mezzo di comunicazione pec inviata al difensore in data 11/07/2016 con le modalità di cui all’art. 157/8 bis cod. proc. pen. e non invece con le modalità di cui all’art. 161/4 cod. proc. pen Mancava, inoltre, l’attestazione di impossibilità dell’esecuzione della notifica nel domicilio dichiarato 1.2. la violazione dell’art. 648 cod. pen. in quanto, erroneamente, entrambi i giudici di merito avevano ritenuto l’imputato responsabile del reato di ricettazione nonostante egli avesse confessato di avere rubato il furgone quindi, avrebbe dovuto essere condannato per il reato di furto 1.3. la violazione degli artt. 648/2 - 62 bis - 62 n. 4 - 133 cod. pen. per non avere la Corte concesso le suddette attenuanti nonostante ne sussistessero i presupposti e, quindi, per non avere mitigato la pena inflitta. Con memoria depositata il 26/03/2018, il difensore ha insistito nell’accoglimento ricorso illustrando ulteriormente le suddette censure. Considerato in diritto 1. La violazione degli artt. 157/8 bis, 161, 162 cod. proc. pen La censura è fondata. Risulta dall’ordinanza del 07/10/2016 che la Corte di Appello, respinse la suddetta eccezione, sostenendo, anche sulla base di una parte della giurisprudenza di legittimità, che la notifica, seppure irregolarmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore, non essendo stato assolto dalla parte l’onere di rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell’atto e indicare gli specifici elementi che consentano l’esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice . Successivamente alla presentazione del ricorso, questa Corte - con ordinanza 29 marzo 2017 - 20 aprile 2017, n. 19184, - perdurando il contrasto all’interno delle singole sezioni, hanno rimesso alle SSUU il seguente quesito Se in presenza di elezione o dichiarazione di domicilio da parte dell’imputato, ove la notifica del decreto di citazione a giudizio sia stata effettuata, ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, c.p.p., a mani del difensore di fiducia, quest’ultimo, nell’eccepire la nullità, debba allegare circostanze impeditive della conoscenza della citazione da parte dell’imputato, e se, in mancanza, la nullità rimanga sanata . Con sentenza n. 58120/2018, le SSUU, risolvendo il suddetto contrasto hanno enunciato il seguente principio di diritto In caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell’imputato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, produce una nullità a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato . In applicazione del suddetto principio, quindi, essendo stata l’eccezione tempestivamente dedotta, la citazione a giudizio deve ritenersi nulla con la conseguenza che la sentenza impugnata dev’essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio.