L’avvocato che abbandona la difesa è escluso dal processo: inammissibile il suo ricorso in appello e (anche) in Cassazione

Dopo la dichiarazione di inammissibilità del gravame il presunto difensore di fiducia dell’imputato ricorre per cassazione. Inevitabile la conseguente dichiarazione di inammissibilità anche del ricorso davanti al Supremo Collegio. Nessuna legittimazione in capo all’avvocato che, già nel giudizio di primo grado, veniva assolto dall’incarico in seguito alla dichiarazione di abbandono della difesa ex art. 105 c.p.p

Sulla questione la Cassazione con sentenza n. 18060/18, depositata il 23 aprile. Il fatto. La Corte d’Appello di Venezia dichiarava inammissibile l’appello prospettato dal difensore contro la decisione di prime cure, avente ad oggetto la condanna dell’imputato per il reato di maltrattamenti commessi nei confronti della moglie. Secondo la Corte territoriale l’avvocato difensore in realtà non era legittimato a proporre appello, in quanto lo stesso non era più difensore di fiducia dell’imputato, avendo perduto tale veste in seguito al provvedimento, nel corso del giudizio di primo grado, con il quale veniva dichiarato l’abbandono della difesa ex art. 105 c.p.p. e la conseguente designazione di un difensore d’ufficio. La dichiarazione di abbandono della difesa veniva giustificata dal fatto che il difensore non aveva partecipato ad una serie di udienze dibattimentali, comportamento ritenuto tale a dimostrare il suo disinteresse per la vicenda. E’ proprio il difensore destituito dall’incarico, che, nonostante alcuna successiva rinomina da parte dell’imputato, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione di inammissibilità dell’appello. Legittimazione dell’avvocato. Il ricorrente, qualificatosi come difensore di fiducia, deduce in Cassazione violazione del diritto di difesa, sostenendo che l’immutabilità del difensore si arresta solo in caso di situazioni tipiche determinanti la cessazione dell’incarico dispensa dell’incarico d’ufficio, rinuncia, revoca del mandato fiduciario . La Suprema Corte si esprime dichiarando l’inevitabile inammissibilità del ricorso. Secondo la Cassazione deve riprendersi il principio generale di immutabilità della difesa, anche d’ufficio, che può operare se la sostituzione del difensore originariamente incaricato sia dipesa da specifiche transitorie situazioni, poi venute meno, e non quando il legale originario non sia stato reperito o abbia mostrato totale disinteresse per l’incarico assegnatogli, situazione che rende legittimo il subentro di un nuovo difensore . Nel provvedimento impugnato la Corte territoriale ha correttamente applicato detto principio nell’affermare la declaratoria di abbandono della difesa, dopo aver rilevato che l’avvocato era stato ripetutamente assente alle udienze dibattimentali senza far prevenire alcuna documentazione di legittimo impedimento. Infine, rileva la Corte, l’odierno ricorso è stato sottoscritto dal presunto difensore senza esserne legittimato e di conseguenza il ricorso è inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 25 gennaio – 23 aprile 2018, n. 18060 Presidente Fidelbo– Relatore Vigna Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello presentato dall’avvocato Antonio Florio avverso la sentenza emessa in data 8/04/2015 dal Tribunale di Vicenza nei confronti di S.C. con la quale il predetto era condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui agli artt. 572 e 612-bis cod. pen. commessi nei confronti della moglie. Avverso la sentenza ha presentato appello l’avvocato Florio, qualificatosi come difensore di fiducia dell’imputato. La Corte territoriale ha ritenuto l’impugnazione inammissibile per essere stata proposta da soggetto privo della necessaria legittimazione. I giudici di secondo grado hanno, infatti, evidenziato che, al momento della presentazione dell’atto d’appello, depositato il 19 settembre 2015, l’avvocato Florio non era più difensore fiduciario dell’imputato, avendo perduto tale veste a seguito del provvedimento con cui, in data 2 luglio 2014, il Tribunale di Vicenza, preso atto della sua mancata partecipazione a più udienze dibattimentali e ritenuta tale condotta sintomatica del suo disinteresse per la vicenda processuale, ha dichiarato l’abbandono della difesa ex articolo 105 cod. proc. pen. e, di conseguenza, ha disposto procedersi alla designazione del difensore d’ufficio per l’imputato, poi ritualmente individuato nella persona dell’avvocato Alessandro Sacchiero. Posto che in epoca successiva alla declaratoria di abbandono della difesa e alla designazione del difensore d’ufficio non vi era stata alcuna ulteriore nomina fiduciaria da parte dell’imputato in favore dell’avvocato Florio, la Corte d’appello territoriale ha ritenuto che quest’ultimo non avesse alcuna legittimazione a proporre impugnazione, giacché, da luglio 2014, l’unico difensore dell’imputato era l’avvocato Sacchiero, il quale, peraltro, aveva ricevuto la notifica della nomina a difensore di S. e non risultava aver proposto alcun tipo di eccezione o impugnazione. Al Consiglio dell’Ordine di appartenenza la declaratoria di abbandono della difesa risultava, peraltro, comunicata in data 31 marzo 2015 e, dunque, in epoca precedente alla pubblicazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale rilevava, infine, che ogni questione sulla validità della declaratoria dell’abbandono della difesa avrebbe dovuto essere proposta mediante impugnazione della relativa ordinanza unitamente alla sentenza come previsto dall’articolo 586 cod. proc. pen 2. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia ha proposto ricorso l’imputato S.C. sottoscrivendo l’atto, unitamente all’avvocato Florio, qualificatosi difensore di fiducia, deducendo la violazione del diritto di difesa, la quale si caratterizza per la immutabilità del difensore, che si arresta solo di fronte a quelle situazioni tipiche determinanti la cessazione dell’incarico, vale a dire l’eventuale dispensa dall’incarico d’ufficio, oppure la rinuncia o la revoca del mandato fiduciario. La scelta di abbandonare la difesa deve risultare in modo inconfutabile, non potendo essere desunta dal solo comportamento processuale del difensore di fiducia, stante l’equivocità del suddetto dato e la sua potenziale riconducibilità a strategie difensive assolutamente insindacabili. Il giudice di primo grado non ha svolto le opportune indagini dirette a verificare le reali intenzioni della difesa, ad esempio non ha notificato alcun avvertimento che, in caso di ulteriore assenza dalle udienze, sarebbe stata resa declaratoria ex articolo 105 cod. proc. pen Di tale declaratoria il difensore ha avuto contezza solo all’indomani della notificazione dell’apertura del procedimento disciplinare da parte del competente Consiglio dell’Ordine e, comunque, in data successiva allo spirare dei termini per la proposizione dell’atto d’appello. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile perché era inammissibile l’appello proposto dall’avv. Florio, privo di legittimazione. 2. Appartiene al costante insegnamento di questa Corte, formatosi a partire dalla pronuncia delle Sezioni unite n. 22 dell’11/11/94, Nicoletti, Rv. 199398, l’affermazione secondo la quale nell’ordinamento processuale attuale vige il principio generale di immutabilità della difesa, riferibile tanto al patrocinatore scelto dall’imputato, quanto a quello designato di ufficio dal giudice o dal Pubblico ministero, da considerarsi l’unico titolare dell’ufficio di difesa, a norma dell’art. 97, comma 5, cod. proc. pen. né sul permanere di tale rapporto difensivo incide la nomina di un difensore d’ufficio quale sostituto di quello di fiducia o d’ufficio in precedenza designati, richiesta da situazioni momentanee e contingenti. 2.1. Ciò nondimeno, secondo il consolidato orientamento formatosi dopo la citata decisione delle Sezioni unite Sez. U. n. 35402 del 9/7/2003, Mainente, Rv. 225363 Sez. 1, n. 19037 del 17/3/2005, Koseni, Rv. 231581 Sez. 3, n. 25812 del 762005, Vitale, Rv. 231816 Sez. 4, n. 38473 del 10/7/2008, Mema, Rv. 241222 Sez. 1, n. 24582 del 28/5/2009, Adil ed altri, Rv. 243820 Sez. 1, n. 4928 del 19/12/2012 - dep. 31/01/2013 - Rv. 254606 , orientamento al quale il Collegio ritiene di aderire, in quanto volto a garantire che siano realizzate le condizioni per l’effettività della difesa, il principio di immutabilità della difesa, anche d’ufficio, può operare se la sostituzione del difensore originariamente incaricato sia dipesa da specifiche transitorie situazioni, poi venute meno, e non quando il legale originario non sia stato reperito o abbia mostrato totale disinteresse per l’incarico assegnatogli, situazione che rende legittimo il subentro di un nuovo difensore. 2.2 A questi principi si è correttamente uniformato il provvedimento impugnato, posto che i giudici di appello, dopo avere rilevato che l’avvocato Florio era stato ripetutamente assente a più udienze dibattimentali di primo grado senza far pervenire alcuna documentazione attestante il legittimo impedimento, hanno considerato legittimamente emessa la declaratoria di abbandono della difesa da parte del suddetto avvocato e, conseguentemente, hanno ritenuto che quest’ultimo non avesse alcuna legittimazione a proporre impugnazione, giacché, da luglio 2014, l’unico difensore dell’imputato era l’avvocato Sacchiero, il quale, peraltro, aveva ricevuto la notifica della nomina a difensore di S. e non risultava aver proposto alcun tipo di impugnazione. Correttamente, inoltre, la Corte d’appello ha rilevato che l’ordinanza con la quale era dichiarato l’abbandono della difesa doveva essere impugnata, a mente dell’art. 586 cod. proc. pen., unitamente alla sentenza di primo grado. Anche sotto tale profilo l’appello tardivamente proposto era inammissibile. 3. L’odierno ricorso è sottoscritto dall’avv. Florio, che si qualifica difensore di fiducia, nonché dall’imputato personalmente in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 , sicché è proposto da soggetto legittimato perché sottoscritto dall’imputato, difettando una valida nomina di fiducia in capo al primo. 3.1. Ciò premesso, il ricorso è, come si è detto, inammissibile. Il ricorrente, che non può negare la constatata assenza ingiustificata del difensore per più udienze consecutive, sostiene, invece, che non fosse ravvisabile una condizione di abbandono della difesa senza tuttavia fornire alcuna giustificazione di tale assunto. Del resto la tesi del ricorrente circa la necessità, a fronte del constatato abbandono della difesa, di avvertimento che, in caso di ulteriore assenza dalle udienze, sarebbe stata resa declaratoria ex articolo 105 cod. proc. pen. non trova alcun appiglio normativo. Risultano, invece, regolarmente notiziati dell’abbandono della difesa sia il difensore nominato d’ufficio, il quale non ha impugnato la sentenza di primo grado, sia l’imputato, il quale non ha inteso nominare difensore di fiducia l’avv. Florio, sicché risulta evidente che il venire meno dell’ufficio difensivo era nota e accettata dalla parte interessata. 3.2. L’avv. Florio risultava, quindi, privo della legittimazione ad impugnare con l’appello. Conseguentemente, il ricorso che denuncia l’illegittima declaratoria di inammissibilità dell’appello è a sua volta inammissibile perché deduce argomenti palesemente infondati e generici. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna di S. al pagamento delle spese processuali. Non si ravvisano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tali da legittimare la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.