L’aggravante della recidiva reiterata e gli obblighi di motivazione del giudice

In caso di contestazione di recidiva reiterata la valutazione circa la rilevanza della condotta criminosa sulla maggior capacità a delinquere del reo deve essere lasciata alla discrezione del giudice che deve fornire adeguata motivazione nella scelta di applicazione dell’aumento di pena.

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n 17914/18, depositata il 20 aprile. Il caso. In seguito alla condanna, in entrambi i gradi di giudizio, per il reato di furto aggravato nei confronti dell’imputato, quest’ultimo ha presentato tempestivo ricorso per cassazione lamentando, tra i motivi di ricorso, che erroneamente il Giudice di merito abbia ritenuto sussistente la recidiva aggravata oggetto di contestazione, esclusivamente sulla base dei precedenti penali, ed abbia, invece, escluso il riconoscimento dell’attenuante della tenuità del danno patrimoniale, ai sensi dell’art. 62, comma 1, n. 4, c.p Recidiva e poteri del giudice. Per decidere la controversia la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui in caso di contestazione di recidiva reiterata è compito del giudice procedere alla concreta verifica in ordina alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, considerato che l’applicazione dell’aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell’esercizio dei poteri discrezionali del giudice, che deve fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rilevare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l’aumento di pena . Ciò posto la Suprema Corte ha osservato che nella fattispecie in esame il Giudice di merito non si è attenuto a detto principio nel ritenere sussistente la recidiva reiterata nel quinquennio, contestata all’imputato, solo sulla base dei precedenti penali di quest’ultimo. Secondo la Corte di Cassazione detta motivazione è troppo sintetica e difetta di qualsivoglia verifica sul valore sintomatico di una maggiore capacità a delinquere del reo da attribuire alla nuova condotta criminosa posta in essere da quest’ultimo . Infine per quanto concerne l’attenuante esclusa dai Giudici di merito, allo stesso modo, secondo la Cassazione la motivazione della Corte territoriale risulta insufficiente, in quanto si limita a fare un mero richiamo dei danni arrecati alla persona offesa senza una specifica quantificazione. Per queste ragioni il Supremo Collegio ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio per una nuova esame sul punto con rinvio alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 novembre 2017 – 20 aprile 2018, n. 17914 Presidente Vessichelli – Relatore Guardiano Fatto e diritto 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce confermava la sentenza con cui il tribunale di Brindisi, in data 25.2.2016, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato G.G. alla pena ritenuta di giustizia, in ordine al reato, di cui agli artt. 61 n. 5, 624-bis, co. 1 e 3 in relazione all’art. 625 comma 2 n. 2 c.p. , in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte di appello di Lecce ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, lamentando 1 violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all’aggravante della minorata difesa, di cui all’art. 61, n. 5 , c.p., ritenuta sussistente sulla base della sola ed insufficienza circostanza che il furto è stato commesso in orario notturno 2 violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il giudice di secondo grado, affermato la sussistenza della recidiva aggravata oggetto di contestazione, esclusivamente sulla base dei precedenti penali dell’imputato 3 violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante, di cui all’art. 62, co. 1, n. 4 , c.p. 5 violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata applicazione del minimo edittale della pena ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono. 4. Infondato deve ritenersi il primo motivo di ricorso, che, anzi, si colloca ai confini della inammissibilità, perché con esso il ricorrente rappresenta censure di merito in ordine alla valutazione delle risultanze processuali. Ed invero la sentenza impugnata appare esente da vizi nella parte della motivazione in cui si afferma la sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, attraverso una valutazione né manifestamente illogica, né contraddittoria degli elementi di fatto in particolare, delle circostanze ambientali in cui venne commesso il furto in tempo di notte in una zona del centro abitato, in quel momento poco frequentata, in considerazione delle avverse condizioni metereologiche zona che, pur in presenza di una telecamera, non era costantemente sorvegliata da un operatore, in guisa da assicurarne un monitoraggio in tempo reale , ritenute, con logico argomentare, tali da assicurare, proprio per il relativo isolamento venutosi a creare per la concomitante presenza delle richiamate circostanze, una diminuita capacità di difesa contro l’azione predatoria, consumatasi all’interno del gabbiotto, la cui porta venne forzata, di una giostra, collocata sulla pubblica via. Sotto questo profilo la motivazione del giudice di secondo grado è, come si diceva, immune da vizi, sia ove si ritenga l’aggravante di cui all’art. 61, co. 1, n. 5 , c.p., integrata di per sé dalla commissione del furto in ora notturna cfr. Cass., sez. V, 26.1.2015, n. 32244, rv. 265300 Cass., sez. V, 13.1.2011, n. 7433, rv. 249603 , sia nel caso in cui si opti per la diversa soluzione, secondo cui se il tempo di notte, di per sé solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono, tuttavia, concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa, pubblica o privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata cfr. Cass, sez. IV, 5.10.2017, n. 53570, rv. 271259 Cass., sez. IV, 30.11.2016, n. 53343, rv. 268697 . 5. Fondati, invece, appaiono gli ulteriori motivi di ricorso, attinenti alla recidiva ed alla circostanza attenuante, di cui all’art. 62, co. 1, n. 4, c.p., in essi assorbito ogni ulteriore motivo di doglianza sul trattamento sanzionatorio. Ed invero, come già affermato dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell’art. 99, c.p., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali cfr. Cass., Sez. U., 27.5.2010, n. 35738, rv. 247838 . Nel prosieguo della sua evoluzione giurisprudenziale la Suprema Corte ha, inoltre, chiarito, proprio con riferimento ad un caso di contestazione di recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, che l’applicazione dell’aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo. Occorre, in altri termini, procedere alla concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, considerato che l’applicazione dell’aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell’esercizio dei poteri discrezionali del giudice, che deve fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l’aumento di pena. cfr. Corte cost. sent. n. 185 del 2015 Cass., sez. VI, 15.3.2011, n. 14550, rv. 250039 Cass., sez. II, 12.11.2015, n. 50146, rv. 265684 . A tali principi non si è puntualmente attenuta la corte di appello, che, in definitiva, ha ritenuto configurabile nel caso in esame la recidiva reiterata, specifica, nel quinquennio, contestata all’imputato, solo sulla base dei precedenti penali di quest’ultimo. Non può, infatti, considerarsi sufficiente a tal fine, perché eccessivamente sintetica ed apodittica, la valutazione dei suddetti precedenti, ritenuti dal giudice di secondo grado della stessa indole e recenti , in mancanza di ogni verifica, da parte della corte territoriale, sul valore sintomatico di una maggiore capacità a delinquere del reo da attribuire alla nuova condotta criminosa posta in essere da quest’ultimo. Al tempo stesso anche l’esclusione dell’invocata attenuante, di cui all’art. 62, co. 1, n. 4 , c.p., da parte della corte di appello appare motivata in termini assolutamente apodittici, con un mero richiamo ai danni arrecati dall’azione criminosa, che, tuttavia, a fronte di una specifica doglianza sul punto, non vengono quantificati con precisione ad eccezione della somma di denaro sottratta, del valore di 4,80 Euro, mancando ogni indicazione in ordine al valore del televisore a batteria da sette pollici del pari sottratto e dei danni arrecati dall’effrazione della porta del gabbiotto, innanzi indicato . 6. Sulla base delle svolte considerazioni l’impugnata sentenza va, dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Lecce, che provvederà a colmare le evidenziate lacune motivazionali, conformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce, per nuovo esame su detto punto.