«Ti tiro giù la casa»: minaccia irrealizzabile e quindi non punibile

La frase in astratto potenzialmente intimidatoria nei confronti della vittima non è sufficiente per la configurabilità del reato di minaccia. Bisogna valutare la sua concreta realizzabilità avuto riguardo al contesto oggettivo e soggettivo in cui la frase è stata pronunciata.

Così la Cassazione con sentenza n. 17470/18, depositata il 18 aprile. Il fatto. Il Giudice di Pace assolveva l’imputato per il reato di cui all’art. 594 c.p. Ingiuria , perché il fatto non sussisteva, e per il reato di cui all’art. 612 c.p. Minaccia perché lo stesso non costituiva reato. Nella specie l’imputato era accusato per aver minacciato il fratello dicendogli che avrebbe tirato giù la casa , tale minaccia secondo il Giudice era irrealizzabile e non era tale da turbare la libertà della persona offesa , anche in relazione all’età avanzata dell’autore ed alla mancanza di effetto intimidatorio. Contro detta decisione il Procuratore della Repubblica di Pisa ha proposto ricorso per cassazione lamentando erronea applicazione della legge penale in relazione all’assoluzione del reato di cui all’art. 612 c.p Il contesto oggettivo e soggettivo e l’idoneità intimidatoria. Secondo il ricorrente per la configurazione del reato era sufficiente la potenziale capacità intimidatoria della condotta, da valutarsi ex ante, e non già l’effettiva intimidazione della persona offesa . La Suprema Corte ha ribadito che il reato di minaccia è un delitto contro la libertà individuale e si configura attraverso la prospettazione di un male ingiusto a qualcuno, il cui verificarsi dipende dalla volontà dell’agente . Detto male ingiusto deve essere apparentemente idoneo a provocare un danno alla vittima anche in considerazione delle circostante di tempo e di luogo. Nella fattispecie in esame, secondo la Cassazione, l’astratta capacità intimidatrice della frase, indicata come minacciosa, non è stata negata dal Giudice di merito, il quale ha disconosciuto solo la concreta realizzabilità e la circostanza in cui la frase incriminatrice è stata pronunciata, in particolare avendo riguardo al contesto oggettivo e soggettivo, che la privava di effettiva idoneità intimidatoria . In conclusione gli Ermellini, ritenendo la valutazione dei Giudici di merito priva di vizi logici, hanno dichiarato inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 6 febbraio – 18 aprile 2018, n. 17470 Presidente Lapalorcia – Relatore Scotti Ritenuto in fatto 1. Il Giudice di Pace di Pontedera con sentenza del 27/2/2015, ha assolto T.M. dall’imputazione per il reato di cui all’articolo 594 cod.pen, perché il fatto non sussisteva e dall’imputazione per il reato di cui all’articolo 612 cod.pen. perché lo stesso non costituiva reato. In particolare, per quanto rilevante in questa sede, T.M. era accusato di aver minacciato il fratello Gino di ingiusto danno, dicendogli che avrebbe tirato giù la casa secondo il Giudice, la minaccia proferita non era concretamente realizzabile e non era tale da turbare la libertà della persona offesa, tenuto conto anche dell’età del suo autore 63 anni e della mancanza di effetto intimidatorio del destinatario, stando a quanto dallo stesso riferito. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Pisa, lamentando, in riferimento all’assoluzione dal reato di cui all’articolo 612 cod.pen., erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione. Ai fini della configurazione del reato era necessaria la potenziale capacità intimidatoria del male ingiusto prefigurato, da valutarsi ex ante, e non già l’effettiva intimidazione della persona offesa. La minaccia rappresentata, tale ritenuta contraddittoriamente dallo stesso Giudice, era stata giudicata irrealizzabile per mancanza di strumenti idonei ma non impossibile. 3. Con ordinanza del 15/6/2017 la Settima Sezione penale, ritenuta l’insussistenza di una causa di inammissibilità del ricorso, come ravvisato in sede di esame preliminare, ha rimesso gli atti alla 5° Sezione competente tabellarmente, ai sensi dell’articolo 610, comma 1, ultima parte, cod.proc.pen 4. Con memoria del 31/5-7/6/2017 il difensore dell’imputato ha eccepito l’intervenuta prescrizione del reato il 30/7/2015. 5. All’udienza del 6/2/2018 sia il Procuratore generale sia il difensore hanno chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile. 1.1. Il reato di minaccia è un delitto contro la libertà individuale nel particolare aspetto della libertà psichica e si concreta nel prospettare a taluno un male ingiusto, il cui avverarsi dipende dalla volontà dell’agente Sez. 5, n. 7571 del 22/04/1999, Marsilia V, Rv. 213642 . Il male ingiusto evocato deve apparire idoneo, in considerazione delle concrete circostanze di tempo e di luogo, ad ingenerare timore nel destinatario Sez. 5, n. 51246 del 30/09/2014, Marotta, Rv. 261357 . Si tratta di un reato di pericolo che non presuppone la concreta intimidazione della persona offesa, ma solo la comprovata idoneità della condotta ad intimidirla. Non è quindi necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, ma è sufficiente che la condotta posta in essere dall’agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Nino, Rv. 268289 Sez. 5, n. 46528 del 02/12/2008, Parlato e altri, Rv. 242604 Sez. 1, n. 47739 del 06/11/2008, Giuliani, Rv. 242484 Sez. 5, n. 4633 del 18/12/2003 - dep. 2004, Puntorieri, Rv. 228064 Sez. 6, n. 14628 del 18/10/1999, Cafagna G, Rv. 216321 . 1.2. Nel caso in esame l’astratta capacità intimidatrice del male prefigurato tirare giù la casa non è stata negata dal Giudice di Pace di Pontedera, che non ha disconosciuto la proposizione della minaccia, in sé e per sé, ma la sua concreta realizzabilità, avuto riguardo al complessivo contesto, oggettivo e soggettivo, in cui la stessa frase è stata pronunciata, in cui T.M. per età, caratteristiche fisiche e mezzi a disposizione, non aveva alcuna possibilità di tradurla in atto. Di conseguenza, quella che in astratto avrebbe potuto rappresentare una minaccia non è stata ritenuta tale in riferimento al complessivo contesto in cui in concreto è stata pronunciata, che la privava di effettiva idoneità intimidatoria. È solo in questo quadro argomentativo che il Giudice del merito ha valorizzato anche le dichiarazioni del destinatario della frase, per confermare l’assenza di effetto intimidatorio, non concepibile e comunque non prodottosi. 1.3. In passato questa Corte ha ascritto rilievo alla realizzabilità effettiva della minaccia profferita e ha così ritenuto integrare piuttosto il delitto di ingiuria e non quelli previsti dagli artt. 336 o 337 cod. pen. il profferire all’indirizzo di agenti di polizia intenti a compiere il proprio dovere una frase dall’apparente contenuto minaccioso di un male non concretamente realizzabile ma tale da integrare offesa ai destinatari mediante manifestazione di disprezzo Sez. 1, n. 13374 del 05/03/2013, Oliano, Rv. 255340 . Nel caso in esame la minaccia irrealizzabile non possiede apprezzabile contenuto offensivo, anche a prescindere dall’intervenuta depenalizzazione del reato di cui all’articolo 594 cod.pen 1.4. La valutazione in concreto operata dal Giudice del merito è esente da vizi logici, neppur denunciati. 2. Di conseguenza il ricorso del Procuratore della Repubblica di Pisa deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.