Imputata impossibilitata a muoversi a causa del decorso post-operatorio: l’udienza doveva essere rinviata

L’assolutezza dell’impedimento dell’imputato a comparire comporta, ex art. 127, comma 4, c.p.p., il rinvio dell’udienza, non potendo il giudice ritenere non assoluto l’impedimento laddove lo sforzo richiesto all’imputato per comparire non sia ragionevolmente esigibile.

Sul tema la sentenza della Corte di Cassazione n. 16534/18, depositata il 13 aprile. La vicenda. Il Tribunale di Ferrara revocava, su istanza del PM, la sospensione condizionale della sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti di un’imputata che non aveva adempiuto al pagamento della somma sancita come condanna risarcitoria a favore della parte civile entro 60 giorni dall’irrevocabilità della sentenza. Il Tribunale sottolineava come il mutamento delle condizioni economiche della condannata, frutto di sua libera scelta, le impediva di adempiere alla condizione posta dal giudice di cognizione. La pronuncia viene impugnata con ricorso per cassazione dalla difesa che lamenta il mancato rinvio dell’udienza nonostante il documentato impedimento a comparire della condannata che aveva fornito la documentazione medica attestante il divieto di deambulazione per il decorso post-operatorio dell’intervento ortopedico a cui si era dovuta sottoporre a seguito di un incidente. Impedimento dell’imputata. Sottolineando il fatto che la condannata aveva espressamente chiesto di essere personalmente sentita in udienza e che aveva presentato idonea documentazione medica, il Collegio ritiene fondata la censura. L’art. 127, commi 4 e 5, c.p.p. prevede infatti, a pena di nullità a regime c.d. intermedio , che l’udienza debba essere rinviata laddove il condannato che abbia fatto richiesta di essere sentito personalmente, sia legittimamente impedito ad essere presente. Nel caso di specie, il giudice ha erroneamente ritenuto non assoluto l’impedimento dedotto dalla ricorrente per motivi di salute relativi posto che, alla data dell’udienza, la donna non avrebbe potuto raggiungere il Tribunale nemmeno con l’ausilio delle stampelle. Ritenere che ella avrebbe potuto farsi accompagnare tramite sedia a rotelle o lettino in ambulanza, afferma la S.C., equivale ad una richiesta di sforzo non ragionevolmente esigibile considerando il rischio di traumi durante il tragitto. In conclusione, la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Ferrara per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 29 novembre 2017 – 13 aprile 2018, n. 16534 Presidente Mazzei – Relatore Bianchi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 20.1.2017 il Tribunale di Ferrara, su istanza del pubblico ministero, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale di cui alla sentenza pronunciata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in data 14.5.2014 dal Tribunale di Ferrara nei confronti di D.B.S Il Tribunale, rilevato che l’inadempimento alla condizione pagamento di quanto oggetto della condanna risarcitoria in favore della parte civile entro giorni 60 dalla irrevocabilità della sentenza non era controverso, ha osservato che la difesa aveva documentato l’assenza di redditi nell’anno 2015 e nel primo semestre 2016 e un grave incidente occorso alla signora D.B. nell’ottobre 2016 ha aggiunto che la sentenza era stata pronunciata su accordo delle parti e quindi l’imputata, all’epoca della decisione, era in condizioni economiche tali da poter adempiere alla condizione posta ha quindi ritenuto che la attuale manifestata indigenza economica fosse frutto di libera scelta dell’imputata, che non aveva accantonato la somma Euro 4.300 stabilita dal giudice della cognizione. 2. Con ricorso per cassazione presentato personalmente D.B.S. ha, con il primo motivo, denunciato violazione dell’art. 420 ter cod. proc. pen., per aver il Tribunale di Ferrara proceduto all’udienza in data 14.12.2016 nonostante la parte avesse rappresentato e documentato impedimento a comparire per motivi di salute. In particolare, la ricorrente ha evidenziato che nella richiesta di rinvio ella aveva chiesto di poter effettuare dichiarazioni al giudice dell’esecuzione, e che, nella documentazione medica prodotta era indicato, oltre al decorso della malattia e il divieto di deambulazione, che solo nel gennaio 2017 i medici avevano consentito alla signora D.B. l’utilizzo di carrozzina a rotelle. Il secondo motivo di ricorso denuncia travisamento di prova, per non aver il Tribunale considerato la documentazione attestante le condizioni economiche della signora D.B. , e violazione di legge, per non aver applicato il principio secondo cui, in sede di verifica dell’adempimento della condizione posta al beneficio della sospensione condizionale della pena, il giudice deve solo verificare se vi sia stato inadempimento e se lo stesso sia da ricondurre a situazione di oggettiva impossibilità nel momento della scadenza del termine per l’adempimento. Viene infine denunciato anche difetto di motivazione, in relazione alla valutazione data dal Tribunale circa la possibilità di adempimento. 3. Il procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, ritenendo fondati entrambi i motivi proposti con il ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo proposto è fondato. Il ricorso deduce la violazione dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen. per aver il giudice proceduto nonostante la richiesta di rinvio dell’udienza presentata dalla condannata in particolare, si sostiene che illegittimamente il giudice non avrebbe considerato assoluto l’impedimento, dipendente da condizioni di salute, rappresentato dalla parte, che aveva espressamente fatto richiesta di essere personalmente sentita dal giudice in udienza. Il collegio rileva che nel procedimento di esecuzione, disciplinato dall’art. 666 cod. proc. pen., si applica la norma di cui all’art. 127, comma 4 e comma 5, cod. proc. pen., che dispone, a pena di nullità, che l’udienza debba essere rinviata ove il condannato, che abbia fatto richiesta di essere sentito personalmente, sia legittimamente impedito ad essere presente all’udienza si tratta di nullità a regime cd. intermedio di cui all’art. 180 cod. proc. pen Venendo alla verifica circa la legittimità della decisione processuale assunta dal primo giudice, che ha ritenuto non assoluto l’impedimento rappresentato dalla parte, si deve premettere che il carattere assoluto dell’impedimento a comparire va inteso nel senso che si deve trattare di una situazione nella specie, le condizioni di salute della parte non superabile con uno sforzo ragionevolmente esigibile Sez. 2, 5.5.2006, Barbara, Rv. 234753 Sez. 6, 5.11.2008, Lamberti, Rv. 241913 Sez. 6, 19.3.2012, Bracchi, Rv. 252318, Sez. 5, 5.2.2014, Coviello, Rv. 259841 . Nel caso in esame la documentazione medica, prodotta dalla difesa al giudice dell’esecuzione, aveva attestato che D.B.S. era convalescente da intervento di chirurgia ortopedica e che, alla visita di controllo effettuata in data 7.12.2016, le era stata prescritta fisioterapia con indicazione carico non concesso a dx e a sx . Dunque, alla data dell’udienza 14.12.2016 , D.B.S. , non in grado di camminare nemmeno con l’ausilio delle stampelle, per poter raggiungere il Tribunale, avrebbe dovuto essere accompagnata con l’ausilio di una sedia a rotelle ovvero con un lettino in ambulanza. Il collegio ritiene che un tale sforzo non fosse ragionevolmente esigibile, considerato che la trasferta sino al palazzo di giustizia avrebbe esposto la parte al rischio di traumi e quindi di compromettere il recupero funzionale dopo l’intervento. Manifestamente illogica si rivela la decisione del giudice che ha, invece, valutato come non assoluto l’impedimento a comparire, rappresentato e documentato dalla parte, con conseguente nullità dell’udienza e dell’ordinanza pronunciata all’esito della stessa. Va, dunque, pronunciato annullamento dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ferrara che dovrà rinnovare il procedimento instaurato a seguito della richiesta del Pubblico Ministero. 2. L’accoglimento del primo motivo di ricorso preclude l’esame del secondo motivo. Si deve solo aggiungere che, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena per inadempimento della prestazione oggetto di condizione apposta al beneficio, il giudice, a fronte della allegazione di un stato di indigenza, è tenuto a compiere una verifica di quanto prospettato, anche, ove occorra, con acquisizione, a mezzo di polizia giudiziaria, di informazioni circa il patrimonio e le capacità reddituali del soggetto, così da apprezzare la esigibilità in concreto dell’adempimento, presupposto per pronunciare la revoca del beneficio Sez. 1, 14.10.2013, Bullo, Rv. 257857 Sez. 3, 8.4.2016, Paris, Rv. 267330 . P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per rinnovato esame al Tribunale di Ferrara.