La fattispecie autonoma di lieve entità influisce anche sul diritto al beneficio del patrocinio gratuito

In tema di ammissione al gratuito patrocinio la presunzione di superamento dei limiti di reddito per fruire del benefico di cui all’art. 76, comma 4- bis , d.P.R. n. 115/2002, vale solo per determinate fattispecie. La Cassazione approfitta del ricorso avverso il rigetto della richiesta del beneficio promossa dall’imputato per fare alcune precisazioni sul punto.

Sul tema la Cassazione con sentenza n. 16127/18, depositata l’11 aprile. Il fatto. Il Tribunale di Taranto respingeva l’impugnazione proposta dall’appellante avverso la decisione del GIP che rigettava la domanda di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato. A sostegno della decisione i Giudici di merito hanno esposto la presunzione di cui all’art. 76, comma 4- bis , d.P.R. n. 115/2002 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , essendo l’interessato condannato con sentenza definitiva per traffico di sostanze stupefacenti. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l’interessato deducendo violazione di legge, in quanto i Giudici nel rigettare la richiesta non hanno chiarito in che modo si possano ritenere presuntivamente superati i limiti di reddito posti a fondamento dell’ammissione al patrocinio gratuito. Precisazioni sulla presunzione di reddito superiore ai limiti. Secondo gli Ermellini il ricorso deve essere accolto in quanto la presunzione di superamento dei limiti di reddito di cui all’art. 76, comma 4- bis, d.P.R. n. 115/2002 si riferisce solo all’ipotesi ordinaria di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 Testo unico sulla droga e non anche alla fattispecie autonoma del reato di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Suprema Corte, a sostegno della sua decisione, ha ricordato che la ratio della presunzione de qua , come individuata dalla Corte Costituzione sentenza n. 139/2010 , è quella di evitare che soggetti in possesso di ingenti ricchezze, acquisite con determinate attività delittuose, possano paradossalmente fruire del beneficio dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato, riservato ai non abbienti . Per queste ragioni la Corte ha ritenuto che alla fattispecie di lieve entità, oggetto della fattispecie, non si associa il significativo provento illecito che giustifica la presunzione . Da ciò consegue l’annullamento della impugnata ordinanza, da parte della Cassazione, con rinvio al Tribunale per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 marzo – 11 aprile 2018, numero 16127 Presidente Fumu – Relatore Picardi Ritenuto in fatto 1. Il Presidente del Tribunale di Taranto, con provvedimento del 6 dicembre 2016, notificato in data 21 dicembre 2016, ha respinto l’impugnazione proposta da D.L. avverso la decisione del G.i.p. di rigetto della sua domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. I giudici di merito hanno fondato la loro decisione sulla presunzione di cui all’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. numero 115 del 2002 Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, numero 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, numero 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti , essendo stato D.L. condannato con sentenza definitiva per il reato di cui agli artt. 73 e 80 lett. a del d.P.r. numero 309 del 1990 cessione di sostanza stupefacente a persone minori di età . 2. D.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento deducendo la violazione di legge in relazione all’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. numero 115 del 2002, non essendo stato in alcun modo chiarito come possano ritenersi presuntivamente superati i limiti di reddito posti a fondamento dell’ammissione al patrocinio a carico dello Stato in considerazione dell’aggravante di cui all’art. 80 lett. a del d.P.R. numero 309 del 1990 e nonostante il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. numero 309 del 1990 per episodio risalente al 2002. Il ricorrente ha, inoltre, invitato la Suprema Corte a sollevare questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. numero 115 del 2002, nella parte in cui facendo riferimento all’art. 73 aggravato dalle circostanze di cui all’art. 80 del d.P.R. numero 309 del 1990 vi ricomprende anche le ipotesi di cui al comma 1, lett. a, b, c, d, e, f, g. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto sollevarsi la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, in quanto la presunzione di cui all’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. numero 115 del 2002 si riferisce esclusivamente all’ipotesi ordinaria di cui all’art. 73 del d.P.R. numero 309 del 1990 e non anche alla fattispecie autonoma di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. numero 309 del 1990. In proposito va sottolineato che l’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. numero 115 del 2002 è stato introdotto con il d.l. numero 92 del 2008, convertito con modificazioni nella L. numero 125 del 2008, anteriormente alla modifica apportata all’art. 73, comma 5, del d.P.R. numero 309 del 1990 dal d.l. numero 146 del 2013, convertito nella I. numero 10 del 2014, in seguito alla quale si è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità è un’ipotesi autonoma di reato v., per tutte, Sez. 4, numero 36078 del 2017, rv. 270806, secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. numero 309 del 1990, all’esito della formulazione normativa introdotta dall’art. 2 del d.l. numero 146 del 2013 conv. in legge numero 10 del 2014, deve essere configurata come ipotesi autonoma di reato, con una pena unica ed indifferenziata, quanto alla tipologia di stupefacente, rispetto a quella delineata dall’art. 73, comma 1 del medesimo decreto . Già il dato storico induce, dunque, a ritenere che la presunzione di cui all’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. numero 115 del 2002 si riferisca solo all’ipotesi ordinaria di cui all’art. 73, comma 1, e non anche alla fattispecie autonoma di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. numero 309 del 1990, che, all’epoca della sua introduzione, non era stata ancora prevista. A favore di tale lettura milita, inoltre, la ratio della presunzione de qua, come individuata dalla Corte costituzionale, nella sentenza numero 139 del 2010, che è quella di evitare che soggetti in possesso di ingenti ricchezze, acquisite con determinate attività delittuose, possano paradossalmente fruire del beneficio dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato, riservato ai non abbienti. Relativamente alle fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. non si associa, difatti, secondo l’id quo plerumque accidit, il significativo provento illecito che giustifica la presunzione. L’interpretazione de qua si rende, peraltro, necessaria al fine di rendere conforme il dato normativo al dettato costituzionale ed in particolare agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto una diversa lettura della disciplina finirebbe con l’assoggettare alle medesime limitazioni, nell’accesso al patrocinio a favore dello Stato, soggetti in situazioni diverse da un punti di vista economico sulla necessità di dare una lettura costituzionalmente conforme alle norme v., tra le tante, Corte costituzionale numero 113 del 2010 . Il ricorso deve pertanto essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e rinvio al Tribunale di Taranto per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Taranto per nuovo giudizio.