Sindaco costringe un amministratore ad assumere due lavoratori: configurabile la concussione

La condotta del Sindaco di un Comune volta a costringere l'amministratore di una società ad assumere dei lavoratori, indicati dal primo cittadino stesso, è idonea a configurare il reato di concussione di cui all’art. 317 c.p

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 15792/18, depositata il 10 aprile. Il caso. Successivamente all’annullamento disposto dalla Suprema Corte nei confronti della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro, con cui il Sindaco di un Comune veniva ritenuto responsabile del reato di concussione per aver costretto l’amministratore di una società ad assumere due lavoratori, la medesima Corte distrettuale confermava, in sede di rinvio, la penale responsabilità del Sindaco. Avverso la sentenza della Corte d’Appello il Sindaco propone ricorso per cassazione denunciando l’errata collocazione delle condotte addebitategli successivamente all'assunzione della qualità di Sindaco. La concussione e le condotte. Il Supremo Collegio rileva che, da quanto emerso all’interno dei precedenti gradi di giudizio, correttamente la Corte distrettuale ha ritenuto la penale responsabilità del Sindaco, posto che la tesi di un’insanabile cesura tra le condotte minatorie attuate dal Sindaco in epoca antecedente la rielezione e l’assunzione dei due lavoratori non è condivisibile alla luce della complessiva ricostruzione della vicenda operata dalle conformi sentenze di merito , risultando pacificamente accertato che il Sindaco nutrisse risentimento nei confronti dell’amministratore per non aver questi appoggiato la sua candidatura già dal 2006 . La condotta contra ius posta in essere dal Sindaco si appalesa, secondo la Suprema Corte, nella richiesta di assunzione di plurimi soggetti pretesa dall’agente ad onta delle esigenze della società gestrice della struttura, senza alcuna considerazione dei profili professionali eventualmente necessari e in dispregio di trasparenti procedure di selezione del personale, al fine di soddisfare in maniera clientelare le istanze di soggetti vicini al Sindaco . Pertanto, nel rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali, la Corte afferma che correttamente la Corte territoriale ha confermato la sussunzione del fatto nell’alveo dell’art. 317 c.p. .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 20 marzo – 10 aprile 2018, n. 15792 Presidente Gallo – Relatore De Santis Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 27392/16 resa in data 19/5/2016 la Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, annullava la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro del 15/9/2015 che aveva confermato il giudizio di penale responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di concussione continuata ascrittogli al capo A della rubrica per aver costretto, nella qualità di sindaco del Comune di omissis , D.B.I. , amministratore unico della società che gestiva la casa di riposo G.V. , ad assumere alle dipendenze della compagine F.A. quale custode e D.L.S. quale assistente sociale, minacciando in caso contrario di estrometterlo dalla gestione della struttura e di ritardare l’emissione dei mandati di pagamento per spettanze già maturate. La pronunzia rescindente rilevava che dalla sentenza impugnata non emergeva con chiarezza se le manifestazioni minacciose nei confronti della p.o. fossero temporalmente collocabili nel corso della campagna elettorale per le elezioni amministrative comunali,quando il ricorrente non aveva ancora assunto alcuna carica istituzionale, o nel periodo successivo alla sua elezione evidenziava, inoltre, che la Corte territoriale aveva omesso di precisare tempi, forme e note modali della condotta concussiva all’interno di una congrua ed esaustiva ricostruzione di tale decisiva fase e non aveva sottoposto a vaglio la censura in ordine all’invocata applicabilità della meno grave fattispecie di cui all’art. 319 quater cod.pen. La Corte d’Appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio, ha confermato il giudizio di penale responsabilità del B. per il delitto di concussione, determinando la pena in concorso di attenuanti generiche già riconosciute in primo grado in anni due mesi otto di reclusione. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo 2.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all’art. 192 cod.proc.pen. laddove è stata riconosciuta l’attendibilità del narrato della p.o. senza considerare in alcun modo gli elementi di prova diretta e indiretta in insanabile contrasto con la ricostruzione dei fatti ritenuta in sentenza in relazione al capo A . Secondo il ricorrente, la Corte territoriale è incorsa in errori valutativi che si traducono in cattivo governo delle norme giuridiche in tema di apprezzamento della prova con riguardo ad entrambi i profili oggetto d’annullamento. In dettaglio, la difesa ritiene che la sentenza impugnata sia fondata su un apprezzamento parziale e scorretto delle prove acquisite, avendo trascurato le deduzioni difensive esposte nei motivi d’appello, in parte recepite dalla sentenza annullata con la quale il giudice del rinvio non ha ritenuto di doversi confrontare. Infatti, ha ritenuto l’esistenza di plurimi elementi che consentono di collocare temporalmente le minacce rivolte dal B. al D.B. in epoca successiva all’assunzione della qualità di sindaco sebbene la p.o. non sia stata in grado di indicare anche una sola condotta di minaccia successiva all’insediamento mentre quelle asseritamente formulate nel corso della campagna elettorale non sono idonee ad integrare la fattispecie di concussione per difetto della qualifica pubblicistica dell’agente. È stato lo stesso D.B. a riferire con riguardo all’assunzione del F. che l’imputato si limitò ad una telefonata con la quale gli comunicava che il giovane l’aveva cercato senza riuscire a mettersi in contatto con lui mentre la D.L. si presentò presso la casa di riposo spendendo il nome del sindaco, senza alcun diretto intervento del medesimo. Le uniche minacce riferite dalla p.o. risultano temporalmente collocate nel periodo precedente le elezioni del 2007 e appaiono finalizzate prima ancora che procacciare assunzioni presso la Socagen ad ottenere il consenso elettorale del D.B. . Inoltre, secondo la prospettazione difensiva la sentenza impugnata ha operato un’indebita sovrapposizione tra richieste di assunzione e minacce a carattere costrittivo, reiteratamente confondendo i due profili e ritenendo con un evidente salto logico che dalle minacce formulate in sede di campagna elettorale possano discendere, quasi come necessaria conseguenza, analoghe condotte del medesimo tenore anche in epoca successiva. Incongrui risulterebbero al fine della collocazione temporale delle pretese minacce i riferimenti alle circostanze riferite alla p.o. dallo S. come pure il fatto che il F. e la D.L. si siano presentati al D.B. asserendo di essere stati mandati dal Sindaco. Ancor più fragile risulterebbe l’argomento speso dalla Corte d’Appello in ordine alla maggior credibilità della tesi che vuole la denunzia non frutto di un intento ritorsivo per l’annunciata intenzione dell’amministrazione comunale di non rinnovare la concessione alla Socagen ma il portato delle continue intromissioni dell’imputato nella gestione dell’attività, nonostante le difformi emergenze processuali che la Corte ha incongruamente svalutato. Analogamente la sentenza impugnata ha errato nella valutazione della credibilità del dichiarante con riguardo all’asserita mancanza di puntualità nei pagamenti da parte del Comune dal momento che le dichiarazioni della p.o. sul punto risultano smentite dai documenti acquisiti al fascicolo e dall’esito della causa civile che ha rigettato l’azione della Socagen nei confronti dell’amministrazione comunale, accogliendo la domanda riconvenzionale della stessa. Il D.B. risulta ugualmente scarsamente credibile nella ricostruzione della vicenda concernente l’assunzione del F. il quale, peraltro, ha sempre negato qualsiasi interessamento dell’imputato per favorirla dal momento che alla scadenza del contratto a tempo determinato, pretesamente stipulato per effetto dell’intervento coercitivo del prevenuto, il D.B. rinnovò il contratto trasformandolo a tempo indeterminato. Dette circostanze non sono state valutate dalla Corte territoriale che ha parimenti trascurato la difforme versione dell’incontro presso l’Hotel omissis offerta dal teste P. mentre sono prive di attitudine a riscontrare le propalazioni delle p.o. le dichiarazioni dei testi R. e Br. . L’arbitraria selezione delle evidenze disponibili e la mancata scrupolosa verifica della credibilità delle prove dichiarative integrano ad avviso della difesa un grave vizio motivazionale rilevante sotto i profili dell’erroneità, della parziale mancanza e della illogicità dell’apparato giustificativo 2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell’imputato per il delitto di concussione invece che di induzione indebita. Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello ha confermato la sussunzione del fatto nel paradigma dell’art. 317 cod.pen. sulla base di una rappresentazione dei fatti smentita dalle acquisizioni probatorie dal momento che l’asserita minaccia di ostacolare i pagamenti alla Socagen avrebbe avuto ad oggetto somme che il D.B. richiedeva al Comune ma non gli erano dovute, come accertato in sede dibattimentale e nel contenzioso civile tra le parti, circostanze che la Corte ha omesso di valutare e che inducono a ritenere che in considerazione delle innumerevoli inadempienze della società l’accondiscendenza del D.B. alle richieste di assunzioni debba inquadrarsi in un’ottica di specifico tornaconto personale volto ad evitare che il Comune iniziasse a contestare il puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e a rifiutare i pagamenti. Considerato in diritto 3. Il primo motivo non merita accoglimento siccome infondato. Devesi in via di premessa evidenziare che la pronunzia rescindente ha delimitato l’ambito del rinvio alla ricostruzione e collocazione temporale delle condotte minacciose e alla necessità di scandagliare l’eventuale applicabilità della diversa fattispecie di cui all’art. 319quater cod.pen. Siffatta precisa perimetrazione palesa l’inammissibilità delle censure che concernono l’attendibilità della p.o., trattandosi di profilo non censurato né imprescindibilmente connesso all’accertamento demandato alla Corte territoriale, che anzi presuppone l’affidabilità del narrato della p.c., imponendone la rivalutazione all’esclusivo fine del corretto inquadramento giuridico. È insegnamento pacifico della giurisprudenza di legittimità che anche nel giudizio penale il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva quando una sentenza di annullamento parziale riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni ovvero quando detta pronuncia abbia ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, perché anche in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate Sez. U. n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206170 . Se, pertanto, la libertà del giudice di rinvio è completa quando la precedente sentenza di merito sia stata totalmente messa nel nulla dalla pronuncia della Cassazione, è invece condizionata quando l’annullamento sia stato parziale, mantenendo pieno effetto ad alcune statuizioni giacché in tal caso la sentenza del giudice di rinvio si integra con quelle parti dell’originaria sentenza che risolvevano questioni di fatto o di diritto che la Corte di Cassazione ha ritenuto esattamente risolte dal giudice di merito. La libertà di indagine del giudice di rinvio non può, dunque, che essere interpretata nel senso che tale libertà deve ritenersi piena nei soli ambiti che non coinvolgono questioni ormai precluse a seguito delle pronunce già effettuate e ritenute intangibili dalla Corte di Legittimità. Questa Corte ha, inoltre, precisato che l’art. 624 cod.proc.pen. con l’espressione parti della sentenza , che diventano irrevocabili a seguito del giudizio della Corte di Cassazione di parziale annullamento con rinvio, ha inteso fare riferimento a qualsiasi statuizione avente un’autonomia giuridico-concettuale, e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo di imputazione, ma anche a quelle che, nell’ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame, acquistando, anche in relazione a questi ultimi, la decisione adottata autorità di cosa giudicata Sez. 1, n. 11041 del 05/10/1995, Barbieri, Rv. 202860 . Nel caso di specie, il rinnovato apprezzamento della prova dichiarativa in conformità alla decisione di primo grado ha un valore meramente ricognitivo e non è suscettibile di censura alla luce dell’art. 628, comma 2, cod.proc.pen. 4. La Corte territoriale è pervenuta alla conferma del giudizio di penale responsabilità del ricorrente in esito ad un ampio scrutinio delle circostanze di fatto acquisite in sede dibattimentale, ritenendo che le minacce a valenza costrittiva poste in essere nei confronti del D.B. siano iniziate già nel corso della campagna elettorale e proseguite dopo l’elezione a Sindaco del prevenuto nel maggio 2007, culminando nella diretta presentazione del F. e della D.L. al D.B. a nome del Sindaco per l’assunzione. La tesi di un’insanabile cesura tra le condotte minatorie attuate dal B. nei confronti del D.B. in epoca antecedente la rielezione e l’assunzione dei due lavoratori non è condivisibile alla luce della complessiva ricostruzione della vicenda operata dalle conformi sentenze di merito. Invero, risulta pacificamente accertato che il B. , già Sindaco dell’omonimo Comune dal giugno 2006 al febbraio 2007 e rieletto a seguito dello scioglimento del consesso e dell’indizione di nuove elezioni amministrative, nutriva ragioni di risentimento nei confronti della p.o., responsabile della gestione della Casa di Riposo , per motivi politici, non avendo il D.B. appoggiato la sua candidatura già nel 2006, esponendosi ad iniziative latamente ritorsive, avendo in tal senso la parte civile interpretato gli stretti controlli amministrativi cui la struttura veniva assoggettata e i ritardi nella corresponsione dei pagamenti per i servizi prestati. Nel corso della campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione a seguito del commissariamento, il sindaco uscente B. , nuovamente candidato,in almeno due occasioni incontrava, grazie all’intermediazione di conoscenti, il D.B. sollecitandone l’appoggio politico, pretendendo l’assunzione presso la struttura di soggetti da lui segnalati e paventando in caso contrario gravi ricadute sulla gestione della Casa di Riposo. Per tal via conseguiva il consenso del D.B. ad appoggiarlo nella nuova tornata elettorale e a farsi carico delle segnalazioni di lavoratori da assumere. 4.1 Deve innanzitutto rilevarsi come la ricostruzione dei fatti accreditata dalle sentenze di merito evidenzi l’assenza di soluzioni di continuità nell’azione del prevenuto tra il primo e il secondo mandato sicché il primo giudice segnalava che la condotta del B. è costantemente connotata dall’abuso delle qualità e dei poteri connessi alla carica, anche nel breve periodo in cui giuridicamente non li esercitava . Alla luce di detto rilievo deve osservarsi che le condotte poste in essere dal B. nel corso della campagna elettorale del 2007 non erano attribuibili ad un privato cittadino candidato ad una carica amministrativa sibbene ad un amministratore che a distanza di poche settimane dallo scioglimento del consiglio comunale si ricandidava alla massima carica, spendendo nelle sue relazioni con gli oppositori politici qualifiche e poteri che più non gli competevano ma che erano di fatto esercitati dal momento che nel corso dell’incontro con il D.B. presso l’Hotel omissis , intermediato da P.T. , egli non esitava a telefonare alla funzionaria Be.Ag. per sollecitare alcuni pagamenti a favore della Casa di Riposo. Non è, dunque, fuor di luogo il richiamo al disposto dell’art. 360 cod.pen., in base al quale, se la qualità di pubblico ufficiale è elemento costitutivo di un reato, l’esistenza di questo non è esclusa dalla cessazione di tale qualità al momento del fatto, disposizione che pone un principio di carattere generale, da applicarsi in ogni ipotesi in cui sia ravvisabile un rapporto funzionale tra la pur cessata qualità di pubblico ufficiale e la commissione del reato. La pronunzia rescindente ha al riguardo segnalato che la norma in esame stabilisce un peculiare criterio di collegamento tra la specificità del bene giuridico tutelato dalle relative fattispecie incriminatrici e la concreta capacità offensiva di una condotta la cui realizzazione è in concreto resa possibile dalla natura dell’attività precedentemente esercitata, precisando che l’ultrattività della qualifica personale si basa su un collegamento di natura funzionale con il fatto che il legislatore ha in via eccezionale considerato rilevante ma la tassatività della relativa sequenza temporale impone pur sempre di ritenere che il fatto deve seguire la perdita della qualità, non precederne l’assunzione. Nella specie, in guisa del tutto peculiare le più evidenti condotte costrittive risultano intercluse da segmenti temporali che vedono il ricorrente ricoprire la qualifica di P.u. e anche nel periodo della campagna elettorale del 2007 la condotta del prevenuto recava l’impronta della carica solo formalmente cessata. 4.2 Ma anche a voler diversamente opinare deve rilevarsi che le minacce profferite nei confronti del D.B. , aventi ad oggetto il preannunziato intralcio nella gestione della casa di riposo e il ritardo nei pagamenti dovuti, erano dotate di un’efficienza causale destinata a protrarsi nel tempo, non esaurendo la loro carica intimidatoria al momento della loro formulazione. La prospettazione di un comportamento emulativo teso ad ostacolare la gestione dell’attività imprenditoriale della p.c. era, infatti, destinata ad attualizzarsi con la rielezione del B. e con la richiesta di dar corso alle assunzioni di soggetti dal medesimo raccomandati. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la promessa di denaro o di altra utilità è sufficiente per la consumazione del reato di concussione solo quando il fatto costrittivo sia unico e relativo ad uno specifico atto e non quando la forza intimidatrice del pubblico ufficiale tenda non solo ad operare in relazione ad un primo atto, ma anche nel futuro in riferimento ad una pluralità di atti e di comportamenti fortemente dilazionati nel tempo. In tal caso l’originaria promessa di future utilità costituisce soltanto una generica adesione ad una proposta che, per essere operante, ha bisogno del realizzarsi di successive condizioni tra cui la sussistenza attuale del potere del pubblico ufficiale Sez. 6, n. 11204 del 10/06/1989, Teardo, Rv. 181951 n. 2142 del 26/09/2007, Marino e altri, Rv. 238836 . Il condivisibile principio desumibile dalle pronunzie richiamate in ordine ad un fatto costrittivo che proiettandosi nel futuro riproduca il metus e lo attualizzi in relazione ai singoli episodi di indebita dazione trova conforto sistematico nell’affermazione secondo cui il delitto di concussione si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell’attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, sicché, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell’ultimo, venendo così a perdere di autonomia l’atto anteriore della promessa e concretizzandosi l’attività illecita con l’effettiva dazione, secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo Sez. 6, n. 45468 del 03/11/2015, Macrì e altro, Rv. 265453 . 4.3 Nella specie, pertanto, anche a voler ritenere, secondo gli assunti difensivi, che la carica minatoria espressa dal ricorrente nei confronti del D.B. si sia limitata alla fase della campagna elettorale senza rinnovate esplicite manifestazioni in epoca successiva, non è revocabile in dubbio che la concreta attivazione del sinallagma illecito, che subordinava la garanzia dei pagamenti e la tranquillità della gestione della casa di riposo all’assunzione dei soggetti segnalati dal sindaco, è avvenuta solo a seguito della rielezione del B. e faceva leva sulla concreta, sia pure implicita, rievocazione e attualizzazione della minaccia e sulla conseguente coartazione della volontà del privato. Che alcuna cesura sia ravvisabile nella condotta del prevenuto sotto il profilo dell’abuso costrittivo emerge con evidenza dalla ricostruzione dell’episodio dell’assunzione del F. effettuato dalla p.o. e convalidato dalle dichiarazioni del R. , giacché l’omonimo assessore che accompagnò il giovane presso l’abitazione del D.B. si limitò ad asserire questa è la persona , ottenendo dall’interlocutore l’invito a recarsi presso la Casa di Riposo il giorno successivo per l’assunzione. E nello stesso senso depone la telefonata del B. al D.B. intesa a rappresentargli che il F. lo aveva cercato senza trovarlo, telefonata che nella sua apparente asetticità dimostrava il personale interesse del Sindaco all’assunzione e rendeva concreta ed attuale l’alternativa di ritorsioni in danno della società in caso di diniego. Pertanto, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale le minacce e le richieste di assunzioni sono progressive espressioni della condotta abusiva, caratterizzate dalla perdurante costrizione della libera determinazione del privato che, quantunque iniziata ancor prima della riassunzione della carica di sindaco da parte del B. , è pervenuta a consumazione in epoca successiva all’elezione con conseguente integrazione dell’illecito ascritto sub A . 5. Ad analoghi esiti reiettivi deve pervenirsi con riguardo alle censure che attingono la mancata sussunzione del fatto nella fattispecie di induzione indebita. Il delitto di concussione, di cui all’art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all’alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita, e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall’art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima L. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno sempre che quest’ultimo non si risolva in un’induzione in errore , pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, Maldera e altri, Rv. 258470 Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta e altro, Rv. 267277 . I caratteri scriminanti del danno antigiuridico e del vantaggio indebito risultano nella specie correttamente scrutinati dal momento che s’appalesa sicuramente contra jus la richiesta di assunzione di plurimi soggetti pretesa dall’agente ad onta delle esigenze della società gestrice della struttura, senza alcuna considerazione dei profili professionali eventualmente necessari e in dispregio di trasparenti procedure di selezione del personale, al fine di soddisfare in maniera clientelare le istanze di soggetti elettoralmente vicini al Sindaco. Né può riconoscersi pregio all’argomento che adombra un interesse calunnioso del D.B. alla denunzia in considerazione della propalata volontà dell’amministrazione di non rinnovare alla scadenza il contratto in corso con la Socagen, trattandosi di un’illazione smentita dagli esiti processuali che confermano, invece, la situazione di grave sofferenza finanziaria in cui versava la società e l’esistenza di un contenzioso economico con il Comune, dati che danno conto della penetrante incidenza delle minacce formulate nei confronti della p.o., la cui portata è insuscettibile di essere ridimensionata per effetto del postumo riconoscimento delle ragioni dell’amministrazione in relazione al computo dell’Iva sui corrispettivi maturati. 5.1 La giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato in punto di analisi differenziale tra l’induzione e la costrizione, che qualora rispetto al vantaggio prospettato quale conseguenza della promessa o della dazione indebita dell’utilità, si accompagni anche un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, la presenza di un utile immediato e contingente per il destinatario dell’azione illecita risulta priva di rilievo ai fini della possibile distinzione tra costrizione da concussione ed induzione indebita, in quanto, in tal caso, il beneficio conseguito o conseguibile risulta integralmente assorbito dalla netta preponderanza del male ingiusto Sez. 6, n. 8963 del 12/02/2015, Maiorana, Rv. 262503 . Nel caso a giudizio a fronte dell’abuso costrittivo integrato da reiterate minacce di paralizzare l’attività della Socagen per ottenere l’assunzione di soggetti graditi al ricorrente, non è dato ravvisare benefici, contingenti o a lungo termine, per la p.o., costretta ad accedervi per garantire l’operatività della struttura, avendo il D.B. negato un interesse al rinnovo della concessione, dichiarazione che trova logica conferma nella scelta di far trasferire la famiglia al nord a seguito di episodi di intimidazione subiti da ignoti tra l’aprile e il giugno 2007 pag. 10 sentenza primo grado . Pertanto, correttamente la Corte territoriale ha confermato la sussunzione del fatto nell’alveo dell’art. 317 cod.pen., valorizzando la natura delle minacce, le ricadute coercitive sulla vittima, l’assenza di profili di indebito vantaggio per la stessa. 6. Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalla p.c. nell’odierno grado, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile D.B.I. che liquida in Euro 3.510,00 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA.