Avvocato della persona offesa costretto a sgomberare lo studio dopo il terremoto: sospesi i termini per opporsi all’archiviazione

Il GIP rigetta la domanda di differimento dell’udienza camerale richiesta dal difensore della persona offesa per l’opposizione all’archiviazione della notizia del reato. Il richiedente sostiene che il suo legittimo impedimento, dovuto allo sgombro dello studio legale a seguito del terremoto, era giustificato dalla sospensione dei termini per l’attività difensiva previsti dall’art. 49 d.l. n. 189/2016. Secondo gli Ermellini bisogna attuare un’interpretazione costituzionalmente orientata per risolvere la questione.

Sul punto la Cassazione con sentenza n. 15857/18, depositata il 10 aprile. Il fatto. Il GIP disponeva l’archiviazione delle notizia di reato di calunnia, oggetto del procedimento penale contro l’indagato. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la persona offesa del reato a mezzo del suo difensore. La ricorrente deduce con un unico motivo l’abnormità e/o nullità dell’ordinanza del GIP per violazione dell’art. 49 d.l. n. 189/2016, convertito in l. n. 229/16, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Sostiene il ricorrente di aver richiesto rinvio per legittimo impedimento dell’udienza del GIP dopo l’opposizione all'archiviazione, giustificando la richiesta con il fatto che, a causa del terremoto, lo stesso era stato costretto a sgomberare l’ufficio legale a causa dei danni arrecati all’immobile provocati dal sisma. Il GIP aveva rigettato la richiesta di differimento dell’udienza ritenendo che l’art. 49 d.l. n. 189/2016 fosse riferibile solo ai processi e non, come nel caso di specie, ai procedimenti per i quali l’azione penale non è stata esercitata. Sospensione dei termini. Secondo il Supremo Collegio l’interpretazione del GIP non può essere condivisa in quanto in contrasto con il comma 7, lett. a dell’art. 49 del citato decreto. Infatti il comma 7 prescrive che in seguito agli eventi sismici nei processi penali in cui, alla data del 24 agosto 2016, una delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima della medesima data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma sono sospesi, a pena di inammissibilità o decadenza, i termini previsti dal codice di procedura penale per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni . Ciò premesso la Cassazione ha osservato che il procedimento derivante dall’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del GIP si svolge secondo il modello di cui all’art. 127 c.p.p. Procedimento in camera di consiglio . La sospensione dei termini prevista dall’art. 49 d.l. n. 189/2016 si attua nell’ambito del modello procedimentale camerale, all’interno del quale può essere compiuta l’attività difensiva come, ad esempio, quello di cui al comma 2 dell’art. 127 c.p.p. per la presentazione di memorie . Da quanto precisato consegue che secondo un interpretazione costituzionalmente orientata e conforme al sistema processuale, nel caso di specie, indipendente dal legittimo impedimento del difensore, il GIP non avrebbe dovuto celebrare l’udienza camerale in seguito all’opposizione della persona offesa, in quanto era sospesa la decorrenza dei termini endoprocedimentali al modello camerale partecipato, entro i quali il difensore poteva esercitare i propri diritti e le proprie facoltà . In conclusione la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone il trasmettersi degli atti al GIP.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 11 ottobre 2017 – 10 aprile 2018, n. 15857 Presidente Conti – Relatore Silvestri Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Teramo ha disposto, all’esito della udienza camerale, l’archiviazione della notizia di reato di calunnia, oggetto del procedimento penale contro S.M. . 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore della persona offesa, D.S. , articolando un unico motivo con cui si deduce l’abnormità e/o la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 49 del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229. Sostiene il difensore che a il 9/12/2016 gli fu notificata l’ordinanza del Sindaco di Teramo con cui si intimava lo sgombero dell’ufficio legale a causa dei danni arrecati alla struttura dell’immobile a causa del terremoto verificatosi il omissis ed il omissis b il successivo 1/02/2017 fu notificata una seconda ordinanza con la quale, sulla base della inagibilità accertata dalla Protezione civile, fu confermato lo sgombero dell’immobile. Per tale ragione, il ricorrente, facendo riferimento all’art. 49 del d.l. n. 189 del 2016, aveva chiesto il rinvio per legittimo impedimento dell’udienza fissata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo a seguito dell’opposizione, presentata da D.S., alla richiesta di archiviazione della notizia di reato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione emessa all’esito dell’udienza camerale, è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale e, pertanto, non possono essere oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento dell’ordinanza di archiviazione tra le altre, Sez. 6, n. 23048 del 04/04/2017, Magliola, Rv. 270488 . 3. Il comma 6 dell’art. 49 d.l. n. 189 del 2016 dispone Fino al 31 maggio 2017, per gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all’allegato 1, sono sospesi i termini stabiliti dalla legge per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 24 agosto 2016. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni . Il comma 7 dello stesso articolo prevede Nei processi penali in cui, alla data del 24 agosto 2016, una delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima della medesima data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma di cui all’articolo 1 a sono sospesi, sino alla medesima data di cui al comma 1 31/05/2017 , i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni b salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone d’ufficio il rinvio a data successiva al 31 maggio 2017 . Il comma 8 dell’articolo in esame, aggiunge La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa . 4. Nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo ha rigettato la richiesta di differimento dell’udienza presentata dal difensore della persona offesa, in quanto, da una parte, il Comune di Teramo è compreso fra quelli per i quali sarebbe applicabile solo il comma 7 dell’art. 49 citato, e non anche il comma 6 della stessa norma, e, dall’altra, perché la previsione del comma 7 sarebbe riferibile solo ai processi e non anche, come nel caso di specie, ai procedimenti per i quali l’azione penale non è stata esercitata. 5. Si tratta di una interpretazione non condivisibile perché in contrasto con la norma di cui al comma 7, lett. a , del d.l. n. 189 del 2016. A seguito della opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione il G.i.p. presso il Tribunale di Teramo fissò l’udienza camerale prevista dagli artt. 409 - 410 cod. proc. pen., il cui procedimento si svolge secondo il modello di cui all’art. 127 cod. proc. pen Ne discende che, ai sensi del comma 7 dell’art. 49 d.l. n. 189 del 2016, erano sospesi i termini, previsti a pena di inammissibilità o decadenza, entro i quali può essere compiuta, nell’ambito del modello procedimentale camerale, l’attività difensiva, come, ad esempio, quello di cui al comma 2 dell’art. 127 cod. proc. pen. per la presentazione di memorie. Non diversamente, era sospeso il termine previsto dall’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. entro il quale il difensore ha facoltà di estrarre copia degli atti depositati in cancelleria. Si tratta di una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme al sistema processuale che è stata recepita dallo stesso legislatore con il successivo d.l. 9 febbraio 2017, n. 9 - convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 145 - che ha modificato l’art. 49, comma 9 ter, della l. n. 229 del 2016 con cui era stato convertito il d.l. n. 189 del 2016. L’attuale testo del comma 9 ter dell’art. 49 del d.l. n. 189 del 2016 prevede infatti che per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del omissis , erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d’ufficio delle udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma 4, nonché il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per l’esercizio dei diritti e facoltà delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 . . 6. Ne consegue che, al di là del tema relativo al se l’impedimento legittimo del difensore rilevi ai fini del differimento dell’udienza camerale in tema di archiviazione sul tema, in senso affermativo, Sez. 1, n. 27074 del 03/05/2017, Recupero, Rv. 270343 , nel caso di specie il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Teramo non poteva celebrare l’udienza camerale fissata a seguito dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero, perché era sospesa la decorrenza dei termini endoprocedimentali al modello camerale partecipato, entro i quali il difensore poteva esercitare i propri diritti e le proprie facoltà. Dunque l’ordinanza con cui è stata disposta l’archiviazione è nulla in quanto emessa in violazione del contraddittorio e deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Teramo - Ufficio del GIP.